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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.211
Data decisione, Autorità:
18.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00211
Lugano
18 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.189 (inc. n. 12'558) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione 8 agosto 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14’056.--
oltre accessori in conseguenza dei difetti della cosa venduta;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 24 settembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 30 ottobre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 2 dicembre 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
24 maggio 1993 il convenuto ha venduto all’attore una vettura Ford Sierra Cosworth
d’occasione al prezzo di fr. 29’000.-- (doc. A).
Nel
febbraio 1994 l’attore è rimasto in panne a seguito di un guasto meccanico che ha
comportato la perforazione del cielo di un pistone.
La
riparazione del veicolo, effettuata dal convenuto, è stata fatturata fr.
9’500.--, somma che l’attore ha pagato.
B. Con
la presente causa, invocando la garanzia annuale per difetti nascosti dell’oggetto
venduto, l’attore chiede la condanna del convenuto al pagamento di complessivi
fr. 14’056.--, di cui fr. 9’500.-- in restituzione del prezzo della
riparazione, fr. 1’000.-- in risarcimento di quanto pagato per il noleggio di
un veicolo sostitutivo e fr. 3’583.-- per il patrocinio preprocessuale.
C. Nella
risposta del 22 settembre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione
sostenendo che, trattandosi di un veicolo d’occasione, le parti avrebbero
pattuito una garanzia della durata di soli 4 mesi, abbondantemente scaduta al
momento del guasto.
Esso
sarebbe comunque da ascrivere ad una sollecitazione eccessiva del motore da
parte dell’attore e non ad un difetto della vettura.
L’attore
avrebbe inoltre commissionato lavori eccedenti la sola riparazione del guasto,
che poteva essere eseguita con una spesa assai minore. Pure eccessiva sarebbe
la pretesa per il patrocinio preprocessuale.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita, ha ritenuto applicabile la garanzia legale di cui all’art.
197 CO.
Non
essendo stata fornita la prova del fatto che il guasto è stato conseguente ad
un difetto occulto del veicolo, e non potendosi in proposito ritenere che il
convenuto abbia agito in cattiva fede eliminando parte dei pezzi sostituiti
alla vettura dell’attore, dovrebbe comunque essere pronunciata la reiezione
della pretesa.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante, -il cui atto di ricorso è tempestivo la
sentenza essendo stata ricevuta il giorno 10 ottobre 1996 come risulta da
indagine postale- e che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso
di accogliere la petizione, e di quelle del resistente, che chiede la reiezione
dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- L’art.
197 CO stabilisce che il venditore risponde nei confronti del compratore delle
qualità promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o
diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa
è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali
manchevolezze siano o meno note al venditore.
Se
è dato uno di questi casi, il compratore -premessa la tempestiva notifica del
difetto ai sensi dell’art. 201 CO- può chiedere la risoluzione della vendita o
il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure -per cose
fungibili- la sostituzione dell’oggetto venduto (art. 206 CO), come pure il
risarcimento del danno (art. 208, 195, 196 CO).
Le
azioni di garanzia per i difetti dell’oggetto venduto si prescrivono di regola
nel termine di un anno dalla consegna della cosa (art. 210 CO).
- Tutte
le norme qui sopra evocate costituiscono diritto dispositivo.
Questo
significa che le parti hanno la facoltà di derogarvi, e di sostituire ad esse,
se lo desiderano, delle clausole contrattuali riguardanti l’eventualità che si
verifichino difetti dell’oggetto venduto.
Le
modifiche, a dipendenza della volontà delle parti e delle particolarità del
caso, possono avere lo scopo di estendere oppure di limitare il diritto alla
garanzia accordato al compratore dalle norme del CO, e possono riguardare sia
la durata che il contenuto della garanzia, oppure ancora le formalità
necessarie all’esercizio del diritto (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2.
edizione, 1996, n. 1 ad art. 199 CO; per analogia: II CCA 7 gennaio 1992
in re Z./E.).
2.1 Se
si intende favorire il compratore, vi è in particolare la possibilità di
concordare l’estensione della durata della garanzia, oppure di prevedere il
diritto alla riparazione gratuita dell’oggetto (facoltà che può peraltro essere
conforme anche agli interessi del venditore).
Non
è inoltre infrequente la pattuizione secondo cui il periodo di garanzia è nel
contempo quello per la notifica dell’eventuale difetto, così che il compratore
viene liberato dagli obblighi legali di tempestiva verifica dell’oggetto e di
tempestiva notifica del difetto stabiliti dall’art. 201 CO.
2.2 Se
le parti intendono al contrario privilegiare la posizione del venditore, è
possibile ridurre la durata della garanzia, o addirittura escludere
completamente la responsabilità del venditore per eventuali difetti nascosti
(in tal senso clausole quali “come visto e approvato” oppure “nello stato di
fatto noto alle parti”).
La
possibilità di escludere l’obbligo di garanzia del venditore non è tuttavia
illimitata: egli rimane responsabile nel caso in cui abbia dolosamente
dissimulato i difetti della cosa (art. 199 CO), o comunque -più in generale-
qualora risulti che egli pattuendo l’esclusione della garanzia ha agito in urto
al principio dell’affidamento (art. 100 CO; Keller/Siehr; Kaufrecht, 3.
edizione, Zurigo, 1995, pag. 112 e segg.; Gauch/Aepli/Casanova, OR Besonderer
Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 3. edizione, pag. 40 e 41).
- Non
è controverso che nel caso di specie le parti contrattuali hanno verbalmente
pattuito che la durata della garanzia per difetti della vettura venduta dovesse
essere di quattro mesi (deposizione __________; appello, pag. 4 e 5).
Da
questa constatazione, correttamente ritenuta al considerando 3, il Pretore ha
tuttavia tratto una conseguenza giuridica errata, affermando che in assenza di
prove circa il contenuto della garanzia pattuita dalle parti non si potrebbe
ammettere una deroga al regime legale in sfavore del compratore.
Infatti,
con ogni evidenza e indipendentemente dal contenuto della garanzia medesima,
scopo di questa pattuizione non poteva in buona fede essere agli occhi delle
parti altro che quello di ridurre da 12 a 4 mesi il periodo per il quale il
venditore deve fornire garanzia per i difetti della cosa, pattuizione che del
resto è assai usuale nel settore delle vetture d’occasione.
In
altri termini, quali che fossero i diritti contrattualmente pattuiti a favore
dell’acquirente, questione che in concreto non vi è necessità di appurare, non
poteva esserci dubbio sul fatto che gli stessi, in deroga al regime legale,
sussistevano solamente per 4 mesi dalla data della consegna, il che poteva e
doveva essere in buona fede inteso come una limitazione contrattuale del
termine di cui all’art. 210 CO.
Se
ne deve concludere che l’attore, denunciando un difetto manifestatosi a circa 9
mesi dalla consegna della vettura, non aveva per principio diritto
all’ottenimento di prestazioni di garanzia da parte del venditore.
- Ci
si deve chiedere se questa soluzione non sia suscettibile di modifiche per il
fatto che il contratto di vendita doc. A non è stato completato nel punto inerente
la garanzia.
La
risposta deve essere negativa.
Dovendosi
in effetti ammettere l’esistenza di un preventivo consenso verbale delle parti
sulla riduzione a 4 mesi della durata della garanzia, il solo fatto che tale
accordo particolare non sia stato riportato nel testo del contratto non osta
all’efficacia della pattuizione, a meno che risulti che le parti hanno inteso
conferire effetto costitutivo all’uso della forma scritta (art. 16 CO).
L’esistenza
di una simile pattuizione è tuttavia da escludere nella fattispecie: non solo
essa non si può presumere per il solo fatto che esiste un testo scritto,
dovendosi piuttosto ammettere nel dubbio che le parti abbiano redatto un testo
per garantirsi un mezzo di prova (così in: II CCA 3 dicembre 1996 in re
C./V. e R.), ma la stessa nemmeno è stata addotta dall’attore se non -irritualmente
(art. 78 CPC)- con le conclusioni (pag. 3), così che la sua sussistenza, oltre
a non essere provata nel merito, non può essere ritenuta già solo per motivi
procedurali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4).
Né
ad un diverso risultato può infine condurre la riserva della forma scritta di
cui al punto 12 delle condizioni contrattuali, essendo la stessa riferita
unicamente alle modifiche e ai complementi che le parti intendono apportare
successivamente alla sottoscrizione del contratto, e non anche alla validità di
pattuizioni intervenute prima della sua firma.
Ne
deve seguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 680.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà al
convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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