AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.213
Data decisione, Autorità:
13.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00213
Lugano
13 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata in materia di esecuzioni e
fallimenti -inc. no. AC.96.00003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4-
promossa con petizione 15 aprile 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la revoca del sequestro n. __________decretato il 20/22
marzo 1996 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello,
Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 21 ottobre 1996 ha accolto, caricando alla parte
soccombente la tassa di giustizia di fr. 1’800.- e le spese, come pure
l’indennità per ripetibili di fr. 5’000.-;
appellante
la parte convenuta, che con atto di appello 4 novembre 1996, cui è stato
concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre
l’attrice con osservazioni 29 novembre 1996 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. La
società __________, società di diritto irlandese attiva a livello internazionale
nel settore dei servizi a compagnie aeree, nel luglio 1993 creò una succursale
in Ticino -attualmente con sede a __________ di cui l’avv. __________ (insieme
ad altri) era direttore iscritto a RC con firma individuale: per i suoi affari,
la succursale faceva capo al conto corrente bancario __________ aperto presso
la __________ di __________
B. Con
decisione 20/22 marzo 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, riformando così le decisioni 8 e 23 febbraio 1996 del Pretore del
distretto di Lugano, Sezione 4, ha ammesso e di conseguenza ordinato, su
istanza dell’avv. __________ il sequestro del conto corrente bancario della
succursale per complessivi fr. 166’335.70 oltre interessi, cioè per il credito
che quest’ultimo sosteneva di vantare per le sue prestazioni in qualità di
direttore, per ulteriori prestazioni professionali nonché per pigioni scoperte.
A
giustificare il sequestro vi era la verosimiglianza prima facie del fatto che
la debitrice fosse intenzionata a sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi
trafugando i suoi beni: ne era prova il recente ritiro da parte dell’azionista
dei certificati azionari depositati a suo tempo presso la società di revisione,
l’impossibilità per il direttore di operare a far tempo dal 2 febbraio 1996 sul
conto ed infine il fatto che per alcune fatture controparte aveva chiesto ed
ottenuto dai clienti di effettuare i relativi pagamenti su un diverso conto
bancario in Svizzera e all’estero (doc. B).
C. L'attrice,
il 15 aprile 1996, ha inoltrato un'azione di revoca del sequestro ai sensi dell'art.
279 vLEF, affermando in sostanza che dal suo comportamento non si poteva
assolutamente concludere per una sua intenzione di trafugare i propri beni al
fine di sottrarsi da eventuali obblighi nei confronti dei suoi debitori,
rispettivamente che la controparte non aveva provato tale circostanza con una
verosimiglianza accresciuta.
Con
risposta 29 aprile 1996, il convenuto ha postulato la reiezione della
petizione, osservando che l’intenzione dell’attrice di trafugare i propri beni
era già provata dal fatto che in un paio di mesi il saldo sul conto sequestrato
si era ridotto di oltre l’85%, fissandosi ora a soli US $ 61’451.01 (doc. A).
D. Con
sentenza 21 ottobre 1996 il Pretore ha integralmente accolto la domanda di
revoca del sequestro, ritenendo che il convenuto non avesse provato con un
grado di verosimiglianza accresciuta che la debitrice al momento in cui venne
ordinato il sequestro era intenzionata a trafugare i propri beni. Per il primo
giudice, mentre la documentazione prodotta con l’istanza di sequestro era stata
ritenuta dalla stessa CEF appena sufficiente per ammettere una verosimiglianza
prima facie, quella prodotta in questa procedura non era certo più convincente:
il fatto che in due mesi -cioè dall’inoltro dell’istanza di sequestro al
momento in cui lo stesso è stato infine decretato- il saldo del conto si fosse
ridotto dell’85% non poteva infatti costituire un forte indizio atto a
suffragare la trafuga dei propri beni da parte dell’attrice, tanto più che il
convenuto aveva ammesso che a disporre sul conto non era nemmeno stato un
organo della succursale, bensì un terzo non (ancora) iscritto a RC.
E. Con
tempestivo gravame 4 novembre 1996, il convenuto ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, mentre, con le
osservazioni all’appello l'attrice ne ha postulato la reiezione. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
- L'art.
271 cpv. 1 cifra 2 vLEF -norma in base alla quale il convenuto ha chiesto ed
ottenuto il sequestro che ci occupa- prevede la possibilità di una tale misura
conservativa nel caso in cui il debitore, nell'intenzione di sottrarsi
all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda
latitante o si prepari a prendere la fuga.
Per
giustificare l’applicazione di una tale causa di sequestro, bisogna rendere
verosimile da una parte che, al momento in cui lo stesso è stato concesso (ZBJV
1948 p. 497 con rif.; Rep. 1955 p. 47 con rif.; Rechenschaftsbericht
TG 1988 p. 137 con rif.; Schindler, Die Arrestaufhebung nach Art.
279 SchKG, Zurigo 1957, p. 72 e 73), il debitore aveva soggettivamente
l’intenzione di sottrarsi al pagamento di un debito e dall’altra che da un
punto di vista oggettivo, per raggiungere questo scopo, egli abbia cercato di
nascondere i suoi beni oppure se ne sia scappato all’estero (Schindler,
op. cit., p. 91).
1.1 Il
creditore è pertanto tenuto a fornire degli indizi indicanti che il debitore
cerchi di sottrarre i beni alla confisca del creditore, portandoli via,
celandoli, o alienandoli (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3. ed., pag. 371).
Ciò
può in effetti corrispondere al sospetto legittimo che il creditore abbia
l'intenzione occulta di sottrarsi ai suoi impegni pecuniari: tale situazione,
suffragata da fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria esperienza di
vita riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis,
Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista motivo di ottenere
un sequestro (Amonn, Grundriss des SchKG, Berna 1980, p. 374).
È
d’altro canto evidente che il trafugamento dei beni, per essere preso in
considerazione quale causa di sequestro, non deve essere necessariamente
compiuto, poiché altrimenti il sequestro si rivelerebbe sempre tardivo ed
inefficace.
Questa
interpretazione estensiva della causa di sequestro trova particolare
applicazione nell'ambito di sequestri di crediti che possono essere
direttamente trasformati in contante, considerato come niente sia più
incontrollabile della moneta (cfr. IICCA 25 luglio 1995 in re R./U.).
1.2. Mentre
per la concessione del sequestro vero e proprio (che avviene inaudita altera
parte) basta che il creditore dimostri con un grado di verosimiglianza prima facie
l’esistenza delle condizioni poste dalla legge, nell’ambito di un’azione di
revoca del sequestro, come quella che qui ci occupa, il creditore dovrà
provarne la fondatezza (Schindler, op. cit., p. 68 e segg.; BlSchK
1989 p. 76) con un grado di verosimiglianza accresciuta (CEF 20 febbraio
1996 in re H. e llcc/L. con rif.; Schindler, op. cit., p. 91 e segg.),
pena la decadenza del provvedimento.
- Nel
caso concreto le circostanze non permettono, tutto sommato, di ammettere con un
grado di verosimiglianza accresciuta che l’attrice, al momento in cui è stato
concesso il sequestro, fosse intenzionata a sottrarsi ai suoi impegni,
segnatamente trafugando i propri beni.
Il
fatto che l’11 dicembre 1995 l’azionista russo abbia ritirato i certificati
azionari depositati presso l’ufficio di revisione non può innanzitutto essere
interpretato come intenzione di trafugare i propri beni, il possesso di quei
titoli non avendo nulla a che fare con gli attivi sul conto corrente bancario.
Il
fatto che a far tempo dal 2 febbraio 1996 il convenuto (e con lui gli altri
direttori della succursale) non fosse più autorizzato a disporre sul conto
(doc. 3), in quanto i dirigenti della casa madre irlandese avevano comunicato
alla banca la revoca del suo diritto di firma (e quello degli altri direttori),
non può a sua volta essere considerato un indizio circa l’intenzione
dell’attrice di trafugare i propri beni fuori dal Cantone, tanto è vero che la
revoca del diritto di firma a favore dei dirigenti della succursale era nel
contempo accompagnata dalla comunicazione con cui si precisava che tale facoltà
era stata ora conferita al signor __________ titolare di uno studio fiduciario
a __________, presso il quale la succursale avrebbe trasferito la sua sede
(doc. 3 e 4).
Il
convenuto ha invero reso verosimile che a far tempo dal 12 dicembre 1995
l’incarico di fatturazione svolto dalla succursale fosse venuto meno: tale
circostanza non permette tuttavia di concludere per una chiara intenzione della
società di trafugare i propri beni, ma semmai -come gli eventi successivi
proveranno- per la sua volontà di far ordine all’interno della succursale
stessa, operando degli avvicendamenti nella dirigenza, ferma però restando
l’intenzione di mantenere in Ticino la propria attività (di qui, l’assegnazione
del diritto di firma al fiduciario __________ il quale avrebbe inoltre dovuto
essere iscritto a RC quale nuovo direttore della succursale, doc. 3 e 4).
Quanto
all’esistenza di istruzioni a clienti di pagare determinate fatture su altri
conti all’estero () rispettivamente su altre relazioni bancarie in
Svizzera (), le stesse rivestono un’importanza decisamente relativa:
innanzitutto si è trattato di 2 soli casi; gli importi in questione (US $ 380
rispettivamente US $ 370) sono oltretutto irrisori per raffronto alla cifra
d’affari annua della succursale, che il convenuto stesso ha dichiarato
aggirarsi attorno ai 4 mio di franchi; l’istruzione di pagare su un conto di
__________ risale inoltre all’agosto 1995, ben 6 mesi prima l’inoltro
dell’istanza di sequestro.
Nemmeno
la riduzione dell’avere in conto corrente riscontrata tra il 2 febbraio 1996
(US $ 396’535.80, doc. 1) ed il 20/22 marzo 1996 (data di concessione del
sequestro da parte della CEF, US $ 61’451.01, doc. A), è sufficiente per
ammettere un’intenzione dell’attrice di trafugare i propri beni: vista la
volontà della società di nominare un nuovo direttore della succursale nella
persona del fiduciario __________ e di trasferirne la sede a __________ (doc.
4), la diminuzione degli averi in conto corrente, se non dovuta a normali
oscillazioni di liquidità (anticipazioni a clienti), non può comunque essere
ancora l’indizio di una sua intenzione di abbandonare l’attività in __________
o ancora di sfuggire gli obblighi nei confronti del convenuto; in ogni caso il
convenuto -cui come detto incombeva l’onere della prova- non ha assolutamente
reso verosimile né tanto meno provato che quella diminuzione degli attivi fosse
invece ascrivibile ad altri motivi, segnatamente alla volontà della società di
sottrarsi dai suoi impegni.
La
sostanziale infondatezza (già nell’ambito di un giudizio di verosimiglianza
accresciuta) degli indizi evocati dal convenuto a sostegno del mantenimento del
sequestro, non può che comportarne -come correttamente stabilito dal giudice di
prime cure- la sua revoca.
- Con
l’appello il convenuto contesta in via subordinata l’ammontare della tassa di
giustizia e dell’indennità per ripetibili assegnate dal Pretore, chiedendo che
le stesse siano ridotte al minimo delle rispettive tariffe: egli contesta
innanzitutto il fatto che tali importi siano stati calcolati in funzione di un
valore di causa di circa fr. 80’000.-, quando lo stesso ammontava a fr.
74’355.72; rileva infine che, di questi ultimi, solo una parte, e meglio fr.
63’000.- circa, potevano essere considerati in questa sede, la rimanenza
essendo in effetti stata sequestrata a favore di un terzo.
3.1. Il
valore di causa in un’azione di revoca del sequestro si determina in base alla
pretesa per cui il creditore procede, oppure secondo il valore dei beni
sequestrati, se questo è minore (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis, ad
art. 279 n. 13) e quindi nel caso di specie ammonta a US $ 61’451.01, cioè -come
esplicitamente ammesso da entrambe le parti, con un cambio di fr. 1.21 per 1 US
$- a fr. 74’355.-. La circostanza che solo parte di tale importo concernesse il
convenuto è irrilevante.
3.2. Atteso
che per le cause con un valore litigioso da fr. 50’001.- a fr. 100’000.- è
possibile prelevare una tassa di giustizia da fr. 1’200.- a fr. 4’000.- (art.
17 LTG, norma applicabile anche alla procedura accelerata in virtù del rinvio
di cui all’art. 22 cifra 4 LTG), la somma di fr. 1’800.- esatta dal primo
giudice risulta senz’altro adeguata e può essere confermata.
3.3. In
applicazione della TOA (art. 9 e 13), l’indennità per ripetibili potrebbe per
contro essere fissata tra fr. 4’461.35 (6%) e fr. 7’435.55 (10%).
L’importo
assegnato dal Pretore (fr. 5’000.-), di poco superiore al minimo previsto dalla
TOA, tiene correttamente conto della relativa complessità della causa e
dell’impegno profuso dal patrocinatore dell’attrice (allestimento di una
petizione di 9 pagine, partecipazione all’udienza di discussione dove è stata
pure esaminata un’eccezione d’ordine) e può di conseguenza essere pure
confermato.
- Ne
consegue la reiezione dell’appello, del tutto infondato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e seg. e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
4 novembre 1996 dell'avv. __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 1'000.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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