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Numero d'incarto:
12.1996.44
Data decisione, Autorità:
22.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00044
Lugano
22 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 6/1994 GR
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con petizione 19
maggio 1994 da
in liquidazione concordataria, __________ patrocinata dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. __________
in materia di contestazione della graduatoria e
dell’annesso elenco oneri speciale nel fallimento della __________ che il
Pretore, con sentenza 5 febbraio 1996, ha integralmente accolto nel senso di
stralciare dall’elenco oneri speciale i crediti garantiti da ipoteca legale a
favore del __________ per l’imposta comunale e l’imposta immobiliare degli anni
1988/1991 per complessivi Fr. 26’234.95.
Appellanti entrambe le parti:
-l’attrice, con atto di appello 13 febbraio 1996,
chiede la modifica del dispositivo sulle ripetibili assegnatele dal Pretore in
Fr. 400.- e qui postulate in Fr. 3’148.- subordinatamente Fr. 2’098.-;
-il convenuto, con ricorso 16 febbraio 1996, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso di confermare l’elenco oneri, per quanto
riguarda i suoi crediti assistiti da ipoteca legale, limitatamente a Fr.
10’062.50.
Mentre l’attrice ha presentato osservazioni, con
allegato 7 marzo 1996, al ricorso della controparte chiedendo la reiezione, il
Comune convenuto non ha risposto all’appello della parte avversa.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che
il Pretore ha stralciato dall’elenco oneri i crediti del __________ dopo aver
preso atto che in corso di causa l’ente pubblico aveva ridotto da Fr. 26’234.95
a Fr. 10’062.50 le proprie pretese per imposte scoperte 1988/1991 e garantite
da ipoteca legale, poiché non era dimostrato agli atti di causa che le
tassazioni relative erano divenute definitive;
che
nel ricorso presentato contro questa decisione il Comune si limita a
considerare che il Pretore non ha tenuto conto dei nuovi conteggi e della
documentazione presentata in corso di causa a seguito della contestazione di
cui alla petizione dell’attrice;
che
invece il Pretore ne ha tenuto conto affermando al proposito, nella motivazione
della decisione impugnata, che alla mancata produzione di decisioni di
tassazione definitive “non possono supplire i conteggi per la quantificazione
dell’ipoteca legale prodotti il 1 giugno 1994 (doc. 1-5) poiché privi
dell’attestazione di crescita in giudicato";
che
l’appellante nemmeno si avvede che le puntuali contestazioni dell’attrice
avanzate nei confronti del primo complessivo credito valgono anche nei confronti
di quello modificato e che agli argomenti di cui alla petizione 19 maggio 1994
(crediti d’imposta sull’utile non al beneficio dell’ipoteca legale, mancanza di
tassazioni definitive, ecc.) non ha obiettato alcunché;
che,
in ogni caso, nel ricorso non appare nessun’altra motivazione intesa a
criticare le argomentazioni del primo giudice e di conseguenza il gravame deve
essere considerato nullo in applicazione dell’art. 309 cpv. 5 CPC mancando
qualsiasi argomentazione di fatto e di diritto intesa a dimostrare che il
giudizio del Pretore sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309
n. 3; Rep. 1980, 259);
che
l’appello dell’attrice nei confronti della determinazione delle ripetibili
fatta dal Pretore appare invece, nel suo principio, da accogliere;
che
il valore litigioso in una vertenza di contestazione dell’elenco oneri si
determina in base agli importi che le parti si contendono nella procedura
esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in caso di
eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto la
contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico
sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 128),
che
ne discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore
dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa
di Fr. 26’234.95;
che
la parziale acquiescenza del convenuto in corso di causa non modifica la
determinazione del valore litigioso essendo intervenuta alla fine della
procedura;
che
le ripetibili devono essere calcolate sulla base del valore litigioso, in
relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati il cui valore é indicativo, e
la relativa indennità deve poter consentire alla parte vittoriosa di
fronteggiare le spese di patrocinio incontrate per la necessità di far valere
le proprie pretese in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 3);
che
nel caso concreto va applicato il minimo della tariffa poiché si deve tener
conto che la procedura si é esaurita nell’allestimento della petizione e nella
partecipazione ad un’udienza senza istruttoria e presentazione di conclusioni e
che, inoltre, l’intervento del patrocinatore era agevolato dal fatto che le
argomentazioni sollevate erano riprese rispettivamente servivano per altri
analoghi procedimenti che l’attrice ha avviato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 150, n. 15) e che sono noti a questa Camera;
che
per l’art. 9 TOA la percentuale minima per un valore come quello in
discussione é dell’ 8 % con il che si giustifica un’indennità ripetibile di Fr.
2’100.- per arrotondamento;
che
qualora il Pretore conceda a titolo di ripetibili un importo che é inferiore al
limite minimo della tariffa appare senz’altro adeguato aumentare tale importo
nei limiti della TOA (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
150, n. 13);
che
il Comune di __________, soccombente in entrambe le procedure di ricorso,
sopporta per intero tasse, spese e ripetibili;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e
la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso (recte appello) 16 febbraio 1996 del __________è inammissibile.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già
anticipate dal __________ rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 500.- per ripetibili.
-
L’appello
13 febbraio 1996 della __________ in liquidazione concordataria è accolto e di
conseguenza il dispositivo 2. della sentenza 6 febbraio 1996 del Pretore di
Lugano, sez. 5 viene così riformato:
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.- da anticipare dall’attrice è posta a carico del
convenuto con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 2’100.- a titolo di
indennità ripetibile.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 130.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 150.-), già
anticipate dalla parte attrice, sono a carico del __________ che rifonderà
inoltre a controparte Fr. 200.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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