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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.51
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00051
Lugano
10 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. n. LA.95.135 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, in
materia di contratto di locazione, promossa con istanza 17 ottobre 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
cui l’istante ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 61’000.-- oltre accessori a titolo
di canoni di locazione arretrati;
Istanza avversata dal
convenuto e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1996 ha accolto;
Appellante il convenuto,
che con atto di appello del 4 marzo 1996 chiede la riforma del giudizio
impugnato in via principale nel senso di respingere l’istanza, e in via
subordinata nel senso di accoglierla per fr. 24’000.-- oltre interessi;
Mentre l’istante con
osservazioni del 25 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La sentenza di
separazione a tempo indeterminato delle parti qui in causa ha tra l’altro
stabilito (pag. 5, punto 2.1) che l’abitazione coniugale di __________ di
proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, sarebbe stata attribuita
alla moglie, la quale, con separato contratto, avrebbe concesso in locazione al
marito la di lei casa di __________.
Il contratto in questione
è stato stipulato a far tempo dal 1° gennaio 1989 e prevede un canone di fr.
1’000.-- al mese (doc. B), mai pagato dal convenuto.
B. L’11 luglio 1995
l’istante si è rivolta al competente Ufficio di conciliazione per tentare di
conciliare la propria pretesa di fr. 79’000.-- per canoni arretrati, tentativo
che non ha avuto successo.
Con l’istanza in rassegna
__________, ritenuta l’intervenuta prescrizione di parte delle sue pretese, ha
perciò chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 61’000.-- oltre
accessori, somma pari a 61 canoni di locazione impagati.
C. All’udienza del 20
novembre 1995 il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo che le parti
si sarebbero successivamente accordate nel senso che non sarebbe stato dovuto
alcun canone, prova ne sarebbe il fatto che lo stesso non è mai stato
richiesto. Questo perché il convenuto avrebbe pagato fr. 40’000.-- delle spese
legali della moglie nella procedura di separazione, e perché essa occuperebbe
gratuitamente un appartamento di proprietà di entrambi nello stabile di
__________ Il convenuto potrebbe perciò in ogni caso compensare parzialmente
con il proprio eventuale debito il credito derivante da tale occupazione
gratuita dell’istante
D. Nel giudizio
impugnato il Pretore ha negato l’esistenza di un accordo che permetterebbe al
convenuto di occupare gratuitamente la casa di __________, convenuto che non
avrebbe peraltro provato di aver pagato gli onorari del legale della moglie.
In assenza di altre
circostanze, non potrebbe essere ammesso abuso di diritto a carico dell’istante
per aver chiesto il pagamento dopo lunga attesa, né si potrebbe sostenere che
essa nelle trattative intercorse prima del processo abbia ammesso la pretesa compensatoria
del convenuto.
Dal che l’accoglimento
dell’istanza.
E. Con l’appello in
esame il convenuto postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere le richieste dell’istante o, in subordine, di ammetterle
limitatamente a fr. 24’000.-- oltre interessi.
Il Pretore avrebbe omesso
di considerare le particolarità della fattispecie, e il fatto che in base ad
esse il convenuto avrebbe in buona fede potuto ritenere l’integrale
compensazione delle reciproche pretese.
L’istante, dopo
un’inattività di 7 anni, commetterebbe perciò abuso di diritto nel richiedere
il pagamento dei canoni.
Il Pretore avrebbe inoltre
ammesso a torto che l’istante nella corrispondenza intercorsa non avrebbe
inteso ammettere un proprio debito di fr. 600.-- al mese per l’occupazione
dell’appartamento di __________ e compensarlo con il credito vantato in questa
causa.
F. Nelle osservazioni
del 25 marzo 1996 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili in base ad argomentazioni delle quali si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La convenzione sulle
conseguenze accessorie della separazione, omologata con la sentenza del 9
dicembre 1988, ha inteso regolare anche il problema dell’abitazione dei coniugi
dopo la cessazione della vita in comune.
1.1 Per quanto riguarda il
convenuto, la convenzione è del tutto esplicita, in quanto stabilisce l’impegno
dell’attrice a concedergli in locazione -dal che il manifesto carattere oneroso
di tale concessione- la casa di __________, nei termini da stabilire con un
separato contratto di locazione, ciò che è regolarmente avvenuto.
Non vi è perciò motivo di
ritenere che l’impegno di pagamento del canone assunto dal convenuto con il
contratto fosse all’epoca fittizio o per qualche altra ragione di sola natura
formale.
1.2 Per quanto riguarda l’istante,
la convenzione alla voce “abitazione” prevede unicamente che “l’appartamento
coniugale di via __________. __________ __________ resta attribuito alla
moglie”.
Dalla sistematica della
convenzione è evidente che il senso di tale attribuzione non è quello di
concedere alla moglie il diritto di proprietà esclusiva su di esso, visto che
al successivo punto 2.4 dell’accordo si stabilisce che l’intero fondo, fino a
quel momento formalmente di esclusiva proprietà del convenuto, diviene
comproprietà dei coniugi in misura di un mezzo ciascuno.
Non essendo il fondo in
questione suddiviso in proprietà per piani, tale soluzione implica
necessariamente che anche l’appartamento coniugale è in comproprietà tra le
parti. Ne segue che al punto 2.1 della convenzione è stato attribuito
all’istante unicamente il possesso dell’appartamento, valendo per la proprietà
quanto stabilito al punto 2.4.
- La convenzione è
tuttavia silente sulle conseguenze della predetta attribuzione, in particolare
sulla questione a sapere se l’istante fosse o meno tenuta a remunerare il
marito per l’occupazione dell’appartamento di cui lui è comproprietario.
Tale silenzio, anche se la
clausola in questione è posta vicino ad una in cui l’onerosità risulta
esplicita, deve a mente di questa Camera essere inteso come una lacuna della
convenzione piuttosto che come la tacita pattuizione della gratuità
dell’attribuzione dell’appartamento coniugale.
Va infatti ritenuto che
secondo l’ordinario andamento delle cose non è in astratto usuale desumere dal
silenzio delle parti la gratuità di una prestazione che, come la messa a
disposizione di uno spazio abitativo, per sua natura non lo è, in quanto eccede
manifestamente quelle cortesie di subordinata importanza che ci si può in buona
fede attendere che, anche nell’ambito di un rapporto di amicizia, vengano
effettuate a titolo gratuito (per una prestazione mediatoria: II CCA 3
ottobre 1994 in re M./G.).
Ciò vale nella fattispecie
a maggior ragione, in considerazione del fatto che a quel momento le parti non
erano sicuramente disposte a regalarsi nulla, ma al contrario intendevano
mettere fine ad una situazione di conflittualità stabilendo con la massima
precisione possibile i rapporti di dare e avere.
Infine, e ciò è decisivo,
proprio perché non si può presumere che l’istante non incassando il canone di
__________ abbia inteso rinunciarvi, questo suo comportamento, contrario al
normale andamento delle cose, è in buona fede spiegabile unicamente con la di
lei consapevolezza di essere a sua volta debitrice del convenuto in conseguenza
dell’occupazione dell’appartamento coniugale.
Ciò risulta del resto con
chiarezza dalla corrispondenza intrattenuta dalle parti, dove emerge che dopo
una prima richiesta di fr. 1’000.-- al mese, formulata in una lettera
conseguente ad un violento litigio (doc. 1), l’istante ha immediatamente
ridotto la propria pretesa alla differenza di fr. 400.-- mensili delle
rispettive locazioni (doc. 2, esplicito, e doc. 5).
Contrariamente a quanto
sostenuto dal Pretore, non si è trattato dell’unilaterale riduzione della
propria pretesa a soli fini transattivi, non vincolante in una futura causa, ma
della vera e propria ammissione di principio dell’esistenza di una pretesa compensatoria
in favore del proprio debitore, la quale -nei termini in cui è stata espressa-
è invece vincolante e assimilabile ad una vera e propria dichiarazione di
compensazione.
Ne deve conseguire che
l’istante, in assenza di una diversa quantificazione del canone di __________
(da provare dal convenuto), può in conseguenza delle sue ammissioni pretendere
solo la differenza in suo favore di fr. 400.-- al mese.
- Questo accertamento
della natura dei rapporti tra le parti esclude necessariamente le altre tesi
addotte dal convenuto.
Il mancato incasso del
canone per lungo tempo da parte dell’istante non era perciò la tacita
espressione della sua rinuncia totale alla pretesa, indipendentemente da quanto
può in buona fede aver ritenuto il convenuto, ma solo (come si è visto) del
riconoscimento di una parziale contropretesa.
Né può essere sostenuto
l’abuso di diritto dell’istante sulla base delle argomentazioni addotte
(appello, pag. 6 e 7), essendo in tale ottica irrilevante il fatto che il
convenuto abbia (a torto) ritenuto l’esistenza di una tacita rinuncia, oppure
il fatto che le parti siano marito e moglie, stante una convenzione e un
contratto che sanciscono chiaramente il di lui obbligo.
- Infondata è infine
anche la censura secondo cui l’istante, in conseguenza della prescrizione della
sua pretesa, potrebbe rivendicare solo 60 e non 61 mensilità di locazione
(appello, pag. 7).
L’istante nel luglio 1995
ha sottoposto a conciliazione una pretesa di fr. 79’000.--, corrispondente ai
canoni arretrati dal gennaio 1989 al luglio 1995 compresi.
La prescrizione è però
stata interrotta per la prima volta già con la domanda di esecuzione sfociata
nel precetto esecutivo del 26 giugno 1995 (doc. C).
Ne segue che l’istante può
richiedere i canoni del periodo compreso tra il 26 giugno 1990 e il 31 luglio
1995, ovvero 61 mesi e qualche giorno.
Il suo credito è perciò di
fr. 24’400.-- (fr. 400.-- al mese per 61 mesi).
Gli interessi di mora del
5% su tale importo decorrono dalla data media del 1° gennaio 1993.
Ne segue, in tale misura,
il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 marzo
1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
22 febbraio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, è riformata
nel modo seguente:
- La petizione è
parzialmente accolta.
__________,
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 24’400.-- oltre interessi
al 5% dal 1° gennaio 1993.
-
In tale misura
è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________del 25 giugno 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare dall’istante, restano a suo
carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico del convenuto, al quale l’istante
rifonderà fr. 500.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 1’550.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a l
e fr. 1’600.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico
dell’istante, che rifonderà il convenuto fr. 250.-- per ripetibili parziali di
appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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