AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.111
Data decisione, Autorità:
22.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00111
Lugano
22 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.150 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione
10 ottobre 1995 da
__________)
rappr.
dall'avv. __________ a
contro
__________)
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’344’832.35 oltre
interessi;
Domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora
sull’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale, eccezione che il
Pretore con decreto 11 marzo 1997 ha respinto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 14 aprile 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 2 giugno 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
petizione del 10 ottobre 1995, proposta anche contro __________ di __________
quale debitrice solidale fino a concorrenza di fr. 1’100’000.-- oltre
interessi, l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1’344’832.25 oltre interessi in conseguenza di malversazioni che essa avrebbe
effettuato al riguardo di somme di denaro spettanti all’attrice in conseguenza
della successione di __________ marito della convenuta.
B. La
convenuta nella risposta del 19 aprile 1996 ha tra l’altro eccepito la
competenza territoriale del giudice adito.
Contrariamente
all’affermazione dell’attrice, che in petizione l’ha indicata come già in
__________, ed ora di ignota dimora, essa sarebbe domiciliata in __________ a
__________, foro al quale essa doveva essere convenuta.
C. L’attrice
in replica ha giustificato la competenza della Pretura di Locarno in base all’art.
5 cifra. 3 della Convenzione di Lugano, che offrirebbe al procedente la
possibilità di valersi del foro del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso.
Con
la duplica la convenuta ha invocato il foro generale del domicilio del
convenuto di cui all’art. 2 della Convenzione di Lugano, mentre l’art. 5 cifra
3 invocato dall’attrice sarebbe inapplicabile.
In
data 11 marzo 1996 l’attrice ha ritirato la petizione nei confronti della
convenuta __________
D. Nel
decreto impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione rilevando che la natura
dell’azione, di carattere delittuale o quasi-delittuale, giustificherebbe
l’applicazione dell’art. 5 cifra 3 ConvLug, a giusta ragione invocato dalla
procedente, dal che la competenza della Pretura adita.
E. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di
accogliere l’eccezione.
Il
Pretore avrebbe misconosciuto che la fattispecie non ha un reale carattere
internazionale, essendo le parti entrambe cittadine germaniche ivi domiciliate,
e perciò ragioni di economia processuale avrebbero suggerito l’utilizzo del
foro naturale in luogo di quello speciale della convenzione.
La
stessa attrice avrebbe del resto inteso valersi del foro naturale della
convenuta, e solo dopo avere appreso che essa non era domiciliata a Locarno ha
invocato la ConvLug, con attitudine che non meriterebbe protezione alcuna.
In
ogni caso il Pretore avrebbe ammesso a torto l’applicabilità dell’art. 5 cifra
3 ConvLug, dovendosi ammettere nella specie unicamente l’esistenza di
un’eventuale (ma ovviamente denegata) responsabilità contrattuale della
convenuta.
Sarebbe
infatti esistito tra le parti un rapporto di mandato, in virtù del quale la
convenuta disponeva di una procura sul conto bancario dell’attrice presso il
__________ di __________o, così che non sarebbe corretta l’impostazione
giuridica data dal Pretore, secondo cui l’azione si fonderebbe su supposte
violazioni da parte della convenuta ai propri doveri di esecutrice
testamentaria del marito, e avrebbe perciò carattere delittuale o quasi-delittuale.
F. Delle
osservazioni 2 giugno 1997 dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
2 ConvLug stabilisce il principio secondo cui, fatte salve le eccezioni
previste dalla convenzione medesima, le persone aventi il domicilio nel
territorio di uno stato contraente sono convenute avanti agli organi
giurisdizionali di quello stato indipendentemente dalla loro nazionalità.
Delle
eccezioni previste dalla convenzione a questo principio è nella specie oggetto
di discussione quella di cui all’art. 5 cifra 3 ConvLug, secondo cui il
convenuto domiciliato in uno stato contraente può essere citato in un altro
stato contraente in materia di delitti o quasi-delitti avanti al giudice del
luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
- La
convenuta avanza in primo luogo alcune riserve circa l’applicabilità stessa
della ConvLug.
2.1 Essa
rileva che il Pretore medesimo ha manifestato nel giudizio impugnato dei dubbi
circa il carattere internazionale della vertenza (dubbi tuttavia risolti in
favore dell’applicabilità della convenzione), e sostiene che tali dubbi
sarebbero “più che fondati” (appello, punto 2, pag. 4).
La
critica all’atto pratico si esaurisce tuttavia in questa apodittica
affermazione, e rimane così priva di conseguenze, non essendo dato di sapere
dal gravame il motivo per cui il Pretore avrebbe risolto tali dubbi in maniera
erronea.
La
convenuta si limita in pratica su questo punto a richiamare l’art. 59 CF, senza
tuttavia spiegare per quale motivo la decisione del Pretore (e di riflesso il
medesimo art. 5 cifra 3 ConvLug) sarebbe lesivo della norma costituzionale, e a
ribadire il fatto che entrambe le parti sono cittadine germaniche ivi
domiciliate, il che però non comporta l’inapplicabilità della convenzione ma ha
semmai conseguenze dal profilo del diritto applicabile.
2.2 Ugualmente
infondato è il richiamo al preambolo della convenzione, nell’intento di
sostenere che in concreto con la sua applicazione non ne verrebbero raggiunti
gli scopi di facilitazione dell’esame e della decisione delle vertenze con una
procedura rapida.
L’affermazione
è in effetti fine sa se stessa, dal momento che dal puro profilo dell’economia
procedurale risulterebbe senza dubbio molto più semplice e rapido proseguire
nella presente causa, che ha superato lo stadio dello scambio degli allegati
introduttivi, piuttosto che iniziarne un’altra ex novo in __________.
2.3 Anche
il rimprovero della convenuta all’atteggiamento processuale dell’attrice rimane
privo di conseguenze.
L’applicabilità
della convenzione, che costituisce diritto federale, non dipende infatti dalla
sua invocazione a un dato stadio della procedura, dovendosi piuttosto ammettere
la sua applicazione d’ufficio da parte del giudice (art. 87 CPC), né si può
ritenere abuso di diritto nella condotta processuale dell’attrice -come sembra
suggerire la convenuta- per il solo motivo che essa ha dovuto modificare
l’impostazione giuridica della propria richiesta a dipendenza di circostanze di
fatto relative al domicilio della convenuta che in precedenza non le erano
note.
- Per
l’ipotesi -verificatasi- dell’applicabilità di principio della convenzione, la
convenuta contesta la sussistenza nella fattispecie di una situazione delittuale
o quasi-delittuale ex art. 5 cifra 3 ConvLug.
La
nozione di “delitto” o “quasi-delitto” ai sensi della norma non va intesa
secondo i canoni dell’uno o dell’altro diritto nazionale, ma costituisce, come
rettamente osserva il Pretore, un concetto autonomo da interpretare in maniera
estensiva, tenendo presenti il sistema e gli obiettivi della convenzione (Schwander,
Gerichtszuständigkeiten im Lugano-Uebereinkommen, in: Das Lugano-Uebereinkommen,
San Gallo, 1990, pag. 73 e 74; Mercier/Dutoit, L’Europe judiciaire: les conventions
de Bruxelles et de Lugano, Basilea, 1991, pag. 57);
In
concreto non occorre tuttavia addentrarsi più di tanto nella sistematica della
convenzione o nell’interpretazione dei limiti e delle distinzioni dell’azione quasi-delittuale
da quella contrattuale, dal momento che la fattispecie posta dall’attrice a
base della richiesta di giudizio ha carattere marcatamente delittuale, al punto
-se rispondente a verità- di costituire illecito penale nella forma
dell’appropriazione indebita.
Se
dovesse infatti risultare dall’istruttoria che la convenuta senza
autorizzazione ha effettivamente prelevato denaro da un conto bancario
intestato all’attrice e di sua pertinenza senza riversarle il corrispettivo, si
dovrebbe necessariamente ammettere, almeno dal profilo civile, una fattispecie
risolvibile secondo i principi della responsabilità aquiliana.
Contrariamente
all’opinione dell’appellante, la natura delittuale dell’azione in questione non
dipende dall’esistenza di un eventuale rapporto contrattuale tra le parti.
Se
infatti la convenuta ha agito unicamente in qualità di esecutrice testamentaria
del marito (e come tale autorizzata ad operare sui di lui conti bancari) il suo
agire è valutabile unicamente dal profilo dell’illecito.
Ma
anche se si volesse ammettere, come afferma la convenuta, che le parti erano
legate da un rapporto di mandato, conferito dall’attrice alla convenuta, nulla
muterebbe nel carattere illecito dell’agire di quest’ultima, così che l’attrice
potrebbe comunque decidere di procedere nei suoi confronti per causa delittuale
invece che con un’azione contrattuale.
Ne
consegue perciò, anche nell’ipotesi dell’esistenza di un contratto di mandato,
la competenza della Pretura adita, che dovrà però limitarsi alla disamina
dell’azione in quanto fondata sull’illecito della resistente, prescindendo
invece dalla decisione al riguardo di eventuali concorrenti pretese
contrattuali (Schwander, opera citata, pag. 75).
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la
TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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