AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.125
Data decisione, Autorità:
01.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00125
Lugano
30 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.879 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 18 agosto 1986 da
____________________rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
30’308.85 oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera, domanda
aumentata a fr. 51’736.05 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione
(presentando altresì una domanda riconvenzionale, ritirata in corso di causa) e
che il Pretore con sentenza 24 marzo 1997 ha accolto per fr. 20’975.50 oltre
interessi;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 28 aprile 1997 postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 42’588.-- oltre
interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 27 maggio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli
attori hanno appaltato alla convenuta nel 1984 l’edificazione di una casa
unifamiliare sul fondo n. __________di __________ contro una mercede forfetaria
di fr. 405’000.--.
Ad
opera eseguita, la convenuta il 7 giugno 1985 ha emesso una fattura di fr.
409’324.50, in cui alla mercede forfetaria di fr. 405’000.-- ha aggiunto una
richiesta di fr. 25’664.50 per opere supplementari, e ha dedotto gli acconti
ricevuti di fr. 402’000.-- e fr. 21’340.-- per prestazioni effettuate dagli
attori medesimi, con un saldo di fr. 7’324.50 in favore dell’impresa.
B. Con
la petizione gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta la pagamento
di fr. 30’308.85 oltre interessi, ritenendo che essa abbia fatturato degli
aumenti di mercede eccessivi (solo fr. 14’780.-- sarebbero riconosciuti a tal
titolo), abbia bonificato troppo poco ai committenti (fr. 24’438.85 sarebbe
l’esatto valore del loro lavoro), e debba vedersi imputare un minor valore di
almeno fr. 23’650.-- per i difetti dell’opera.
C. La
convenuta nella risposta e riconvenzionale del 23 marzo 1987 si è opposta alla
petizione, eccezion fatta per complessivi fr. 3’100.--, confermando per il
resto la correttezza della propria fatturazione e contestando qualsivoglia
responsabilità per difetti dell’opera.
Gli
attori rimarrebbero pertanto debitori del saldo di fr. 4’224.50 della fattura a
suo tempo emessa, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. Gli
attori hanno in seguito aumentato la propria pretesa a fr. 51’736.05 oltre
interessi, mentre la convenuta l’ha riconosciuta limitatamente a fr. 5’298.20,
e ha inoltre ritirato la domanda riconvenzionale.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto regolato dalle norme SIA, ha ritenuto che la pretesa per
supplementi della convenuta sarebbe fondata limitatamente a fr. 14’153.80 e che
la somma da bonificare agli attori per le opere da loro stessi eseguite
andrebbe aumentata di fr. 793.50. L’opera fornita dalla convenuta presenterebbe
inoltre numerosi difetti, la cui eliminazione richiederebbe una spesa di fr.
15’995.80.
Dal
che l’accoglimento della petizione per fr. 20’975.50 oltre interessi.
F. Con
l’appello gli attori postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la petizione per fr. 42’588.-- oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe male valutato la situazione al riguardo dei problemi sorti per
il rifugio e in relazione ai problemi costituiti dalle infiltrazioni,
riconoscendo agli attori in entrambi i casi importi inferiori a quelli
necessari all’eliminazione dei difetti.
G. Delle
osservazioni 27 maggio 1997 della convenuta, che conclude per la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Sulla questione del rifugio
- Con
la petizione (pag. 14) gli attori hanno lamentato una serie di difetti del
rifugio, stimando prudenzialmente il costo di riparazione in fr. 6’500.--.
In
replica (pag. 8 e 9), essi hanno confutato le giustificazioni addotte dalla
ditta convenuta, ma non hanno lamentato altri difetti e non hanno aumentato la
loro richiesta.
Dopo
avere chiesto ed ottenuto la restituzione in intero per l’adduzione di nuovi
fatti e prove (cfr. la sentenza 24 marzo 1994 di questa medesima Camera), nelle
conclusioni la pretesa per il rifugio è stata definitivamente fissata in fr.
15’298.-- (pag. 7) sulla base delle argomentazioni di cui al punto 3.2.3 a-c
(pag. 5):
-
l’esecuzione
del rifugio, poi non omologato dal Dipartimento militare cantonale, avrebbe
comportato spese supplementari di fr. 5’978.--;
-
per
trasformare il rifugio non omologato in una normale cantina occorrerebbero
ulteriori fr. 4’520.--;
-
la
svalutazione totale dell’edificio sarebbe uguale a questi costi più la tassa
sostitutiva di fr. 4’800.--;
per
un totale appunto di fr. 15’298.--, ritenuto comunque che in via subordinata
veniva richiesto almeno l’importo di fr. 4’400.--, pari al costo degli
interventi necessari a rendere omologabile il rifugio (pag. 5 e nota 26 a pag.
7).
Il
Pretore ha riconosciuto agli attori i fr. 4’400.-- di quest’ultima posizione, e
con l’appello viene riproposta la pretesa di fr. 15’298.--.
- In
assenza di elementi contrari -che non risultano dalle allegazioni delle parti-
si può in proposito ritenere, secondo la comune esperienza, che nell’ambito
dell’edificazione di una nuova casa unifamiliare la costruzione del rifugio di
protezione non è un elemento qualificante dell’opera, e come tale oggetto di
particolari discussioni tra le parti o di specifici desideri dei committenti,
ma viene piuttosto considerato un elemento di secondario interesse, imposto
dalle leggi in materia e di improbabile utilizzo, così da risultare in pratica
un aggravio finanziario per il committente, da ridurre al minimo pur nel
rispetto delle norme, così che un suo uso alternativo non viene di regola
pianificato e, se di natura permanente, non è del resto nemmeno ammissibile (art.
18 cpv. 1 OEPCi).
In
altri termini, nelle intenzioni delle parti la mercede forfetaria per la
costruzione della casa deve includere la soluzione della questione del rifugio
di protezione, senza che al committente abbiano ad insorgere aggravi
supplementari per questo motivo (II CCA 30 settembre 1996 in re S./V.).
2.1 Stante
questa premessa, non può essere condivisa la decisione del Pretore di concedere
agli attori unicamente i fr. 4’400.-- indicati dal perito per l’esecuzione di
alcuni interventi, mediante i quali il rifugio, a mente del perito, potrebbe
superare il collaudo delle autorità cantonali.
In
primo luogo lo stesso perito si esprime in termini condizionali, dal che si
deduce che l’effettuazione delle riparazioni in questione non assicura
l’ottenimento del nullaosta dell’autorità competente.
In
secondo luogo la stessa autorità, come rettamente osservano gli appellanti,
esclude la possibilità di rendere conforme il locale alle prescrizioni in
materia, e comunque -e ciò è decisivo- la questione è superata dal fatto che è
stato corrisposto il contributo sostitutivo, con il che gli attori non sono più
tenuti ad avere un rifugio conforme alle norme, spettando al comune di Curio
l’onere di predisporre il necessario per gli occupanti della casa in questione
(doc. II).
Agli
attori va perciò risarcito l’importo di fr. 4’800.-- pagato a titolo di
contributo sostitutivo per ottenere l’esenzione dall’obbligo di realizzare un
rifugio omologato.
2.2 Sarebbe
però errato anche riconoscere agli attori, come da loro richiesto, sia i fr.
4’400.-- per la sistemazione del rifugio che i fr. 4’800.-- del contributo
sostitutivo.
Infatti,
una volta pagato il contributo sostitutivo non vi è più l’esigenza di procedere
a quegli interventi segnalati dall’Ufficio tecnico cantonale delle costruzioni
di protezione civili (annesso al doc. 12) né a qualsiasi altro, non costituendo
i difetti segnalati un reale vizio di costruzione dello stabile, ma unicamente
delle lacune ai fini del superamento del collaudo da parte dell’autorità,
problema che però non si pone più.
2.3 Infondata
è altresì la richiesta di fr. 4’520.-- per trasformare il locale in questione
in una cantina, essendo la stessa priva di qualsiasi base contrattuale:
dovendosi ammettere che la convenuta con il pagamento del contributo
sostitutivo libera gli attori dai loro obblighi relativi al rifugio, mettendo
oltretutto a loro libera disposizione un locale che altrimenti avrebbe avuto
destinazione vincolata a solo rifugio, non si vede per quale motivo essa
dovrebbe addossarsi i costi di una riconversione ad esclusivo e ingiustificato
beneficio degli attori.
2.4 Pure
ingiustificata è la richiesta di fr. 5’978.-- che, a mente degli attori,
costituirebbe un maggior costo di costruzione (conclusioni, pag. 5): vero è
semmai che fr. 5’978.-- rappresentano il costo di costruzione del rifugio,
ovvero quella somma che sarebbe stata a loro carico se il rifugio fosse stato
realizzato nel rispetto della procedura e delle norme materiali per la sua
costruzione.
Il
costo supplementare è piuttosto costituito dai fr. 4’800.-- spesi per ottenere
l’esenzione dall’obbligo alla realizzazione del rifugio, ed infatti tale costo
è stato accollato agli attori, che però non possono pretendere altro.
Le
censure relative al rifugio risultano perciò fondate limitatamente a fr.
400.--.
Sulla
questione delle infiltrazioni
- Il
perito nel complemento di perizia del 19 luglio 1990 ha quantificato in fr.
16’836.50 la spesa necessaria, mentre nel successivo referto 15 ottobre 1991 ha
rettificato tale indicazione in fr. 6’122.--.
Contrariamente
all’opinione degli appellanti, la correzione riguarda proprio la questione
delle infiltrazioni e non quella del rifugio, prova ne è l’indicazione data dal
perito stesso, che a pag. 2 del predetto complemento 15 ottobre 1991 rinvia
esplicitamente alle pag. 6 e 7 del complemento 19 luglio 1990, dove si trova
appunto la calcolazione della precedente indicazione di fr. 16’836.50.
Le
obiezioni dei convenuti sull’argomento sono perciò ingiustificate.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, ma in
misura così ridotta da non giustificare il riparto di spese e ripetibili
adottato dal Pretore, e da giustificare invece che ai ricorrenti siano
accollati tutti i costi della procedura di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 aprile 1997 __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 24 marzo 1997 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
La ditta
__________, è condannata a pagare a __________ e __________, fr. 21’375.50
oltre interessi al 5% dal 18 agosto 1986.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
o;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster