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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.141
Data decisione, Autorità:
21.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00141
Lugano
21 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 97.00091
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 febbraio 1997
da
contro
in materia di annullamento di esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF.
Ed
ora sulla domanda 4 marzo 1997 di ricusazione del Pretore
presentata dal convenuto e sulla dichiarazione di esclusione del Pretore e
del Segretario-assessore di cui allo scritto 11 aprile 1997 (riconfermato
dalla comunicazione 13 maggio 1997 del Pretore);
viste
le osservazioni 7 marzo 1997 della __________
Letti
ed esaminati gli atti.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che l’istanza proposta
dalla __________ tende a far annullare un precetto esecutivo fattole intimare
da __________ per l’importo di 10 milioni di Franchi a valere quale
risarcimento del danno per illecito nelle operazioni di sfratto riguardanti la
locazione __________ della quale __________ era direttore ed azionista;
che lo stesso __________
ha notificato al Consiglio di Stato, ai sensi della Legge sulla responsabilità
degli enti pubblici, la stessa pretesa di risarcimento danno addebitando alla
Pretura di Bellinzona, nell’emanazione di un decreto di sfratto contro la
__________, una grave violazione di un dovere primordiale di funzione per aver
“commesso un grave e insanabile errore giuridico in una fattispecie già oggetto
di ricevuta prassi e giurisprudenza” e per aver inusualmente decretato lo
sfratto come immediatamente eseguibile tanto è vero che lo stesso venne
eseguito, con l’assistenza della forza pubblica, ancor prima che si potesse
materialmente chiedere all’autorità d’appello, la quale ha poi riformato il
decreto di sfratto respingendo la relativa istanza, la concessione dell’effetto
sospensivo;
che con la domanda di
ricusa __________ evidenzia come il Pretore ed il Segretario-assessore siano
chiamati ad occuparsi di una fattispecie che sta a fondamento di una pretesa
loro responsabilità e che di conseguenza non la possano esaminare e decidere
imparzialmente;
che il Pretore ed il Segretario-assessore
hanno riconosciuto esistere a loro carico motivi di esclusione;
che la decisione
sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per
quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art.
30 CPC) e ciò anche nell’ambito di una procedura di tipo sommario esecutivo
poiché la Camera civile ha competenza funzionale indipendentemente dal tipo di
procedura (appellabile, inappellabile, sommaria od altra) nella quale nasce
l’incidente (II CCA 24 maggio 1996 N. c. N.; 26 maggio 1993 B. c. C.B.
SA);
che invece la decisione
riguardante la ricusa del segretario compete al giudice dal quale dipende così
che, qualora la domanda di ricusa del Pretore fosse qui confermata con suo
obbligo di astenersi da qualsiasi incombente in quella procedura, starà al
Pretore viciniore esprimersi al proposito;
che è evidente che
esistono nella fattispecie motivi per i quali il Pretore non può occuparsi
dell’istanza di annullamento dell’esecuzione dal momento che la pretesa di
risarcimento fatta valere esecutivamente trae origine dagli stessi fatti che
sono rimproverati in definitiva alla Pretura di Bellinzona nella gestione della
procedura di sfratto __________ e che stanno a fondamento dell’invocata responsabilità
dell’ente pubblico;
che infatti il Pretore, in
questa circostanza, ha un interesse diretto (art. 26 litt. b CPC) dal momento
le motivazioni necessarie per giudicare l’istanza di annullamento
dell’esecuzione rientrano e sono comprese tra quelle che, se del caso, dovranno
determinare la responsabilità dell’ente pubblico anche se il Pretore, in
quest’ultima procedura, non è parte ma è ugualmente profondamente interessato;
che tale fatto è idoneo a
determinare una parzialità nell’animo del giudice e la sua serenità di giudizio
è così compromessa, almeno agli occhi della parte interessata, alla quale
oggettivamente si deve riconoscere di poter far capo ad altro giudice;
Per i quali motivi
visti gli art. 26 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
-
Il Pretore di
Bellinzona è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni in relazione alla
procedura promossa con istanza ex art. 85 LEF 12 febbraio 1997 da __________
__________.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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