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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.142
Data decisione, Autorità:
27.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00142
Lugano
27 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa LA.97.44 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza 6 marzo 1997 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dalle quote di PPP n.
__________di __________
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con decreto 24 aprile 1997 ha accolto.
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 9 maggio 1997, erroneamente
denominato “ricorso per cassazione”, chiede la riforma del decreto impugnato
nel senso di respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni del 2 giugno 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
-
che
l’istante è proprietaria delle PPP in questione per essersele aggiudicate al
pubblico incanto dell’11 giugno 1996 (doc. D);
-
che
il convenuto non le avrebbe liberate nonostante detta aggiudicazione;
-
che
l’istante il 6 novembre 1996 ha di conseguenza avviato una causa possessoria
nei confronti del convenuto avanti alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenere l’immissione nel possesso di dette quote di PPP;
-
che
in quella sede il convenuto, che in precedenza aveva dichiarato all’istante di
non risiedere più nei locali in questione (doc. E), ha addotto l’esistenza di
un contratto di locazione di durata indeterminata stipulato il 2 ottobre 1991
con l’allora proprietaria e di lui madre __________, in virtù del quale egli
potrebbe occupare le note PPP contro un canone annuo di fr. 8’000.--, pagato in
anticipo fino al 30 settembre 1996 (doc. C);
-
che
la qui istante all’udienza di discussione sull’azione possessoria ha fermamente
contestato l’esistenza e la validità dell’asserito contratto di locazione (doc.
G);
-
che
nondimeno essa con scritto del 5 dicembre 1996 ha assegnato al convenuto un
termine di 30 giorni per il pagamento dei canoni dell’ultimo trimestre del
1996, e questo “nella denegata ipotesi che la Pretura di Lugano, sezione 2,
dovesse considerare efficace il contratto di locazione da lei prodotto” (doc.
A);
-
che
il 20 gennaio 1997 l’istante ha disdetto il contratto per la mora del convenuto
nel pagamento dei predetti canoni (doc. B) e con la presente istanza chiede lo
sfratto del resistente;
-
che
all’udienza di discussione del 7 aprile 1997 il convenuto si è opposto allo
sfratto contestando di essere in mora in quanto il pagamento del canone di
locazione sarebbe avvenuto per compensazione con un suo credito derivante dal
riscatto di una polizza;
-
che
il Pretore con il giudizio qui impugnato, stante l’esistenza di un contratto di
locazione tra le parti per avere l’istante, in qualità di acquirente dei fondi,
ripreso ex art. 261 cpv. 1 CO quello stipulato dal convenuto con la propria
madre, ha accolto l’istanza in conseguenza della reiezione dell’eccezione di
compensazione;
-
che
il convenuto con gravame denominato “ricorso per cassazione” ribadisce la tesi
dell’estinzione del credito dell’istante per compensazione, mentre l’istante
nelle proprie osservazioni postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto:
-
che
l’impugnazione contro il decreto di sfratto andava proposta nella forma dell’appello
indipendentemente dal valore delle pigioni rimaste impagate (art. 508 cpv. 2
CPC);
-
che,
come rettamente ricordato dall’istante, l’errore non determina l’irricevibilità
del rimedio di diritto, esistendo nella specie gli estremi per esaminarlo come
appello (Cocchi/Trezzini; CPC, ad art. 309, n. 8);
-
che,
contrariamente all’opinione delle parti, l’esistenza o meno della pretesa compensatoria
del convenuto è irrilevante ai fini del giudizio;
-
che
vi sono in effetti motivi più che ragionevoli per ritenere che il contratto di
locazione tra il convenuto e la madre costituisca una simulazione;
-
che
tuttavia nemmeno la questione a sapere se tale contratto sia effettivamente
venuto in essere è decisiva, e non merita pertanto una risposta definitiva;
-
che
infatti quand’anche tale contratto fosse esistito, esso si è sicuramente
estinto al momento della concessione al convenuto di un diritto di abitazione
sugli immobili oggetto dell’istanza, diritto iscritto a registro fondiario il
22 giugno 1992 (doc. F) ed estintosi per effetto della vendita ai pubblici
incanti (cfr. verbale d'incanto, doc. D; estratti RF doc F);
-
che
in effetti la locatrice dopo aver validamente concesso un diritto reale di
abitazione non era più nella condizione di poter adempiere ad un rapporto
obbligatorio che la vincolasse alla messa a disposizione a titolo oneroso del
medesimo oggetto;
-
che
di conseguenza, in assenza di contratto di locazione l’istanza di sfratto deve
essere respinta;
-
che
la tesi dell’inesistenza del contratto di locazione è del resto fatta propria
dalla stessa parte istante;
-
che
pertanto non vi è più motivo di risolvere la questione a sapere se l’istanza
debba essere respinta sulla sola base del contraddittorio comportamento
processuale dell’istante che, a rischio della declaratoria di irricevibilità
della sua istanza, procede per la pronuncia dello sfratto sulla base di un
denegato contratto, e questo per la sola eventualità (non ancora verificatasi)
che il giudice dell’azione possessoria avesse a riconoscerne l’esistenza;
-
che
dovendo l’istanza essere respinta sulla base di considerazioni estranee a
quelle addotte dal ricorrente si giustifica l’attribuzione in suo favore di
un’indennità per ripetibili ridotta;
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
9 maggio 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 24 aprile 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4, è riformato nel modo seguente:
-
L’istanza di sfratto 6 marzo 1997 di
__________ di __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.-- sono a carico
dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 200.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dal convenuto, sono a carico dell’istante, che gli rifonderà fr.
100.-- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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