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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.149
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00149
Lugano 26 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL 96.106 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 25 giugno 1996 da
__________ rappr. dal __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 5 maggio 1997, ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 9’614,65 e compensando le ripetibili di causa.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 20 maggio 1997 chiede, in riforma del primo giudizio, che la domanda dell’istante venga integralmente respinta mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
Fr. 4’261.70 quale quota parte per perdita di salario durante la scuola reclute compiuta dal 5.2 al 17.5.1996;
Fr. 2’311.95 per indennità malattia per il periodo dal 17.5 al 2.6.1996;
Fr. 3’041.-- per salario dal 3.6 al 24.6.1996, quando ha trovato un nuovo impiego, non avendo la ditta convenuta datogli la possibilità di riprendere il lavoro.
Con l’appello che ci occupa la ditta convenuta, riprendendo le argomentazioni già avanzate in prima sede, ritiene di non dovere alcunché al suo ex-dipendente poiché lo stesso sarebbe stato licenziato già prima dell’inizio della scuola reclute per mancanza di lavoro e gli sarebbe stata promessa la riassunzione solo nel caso ci fossero state sufficienti commesse. In ogni caso l’indennità per malattia non sarebbe dovuta dal datore di lavoro ma, siccome evento legato al servizio militare, coperta dalla relativa assicurazione obbligatoria e nemmeno il salario a far tempo dal 3 giugno 1996 potrebbe essere riconosciuto all’istante poiché questi non si è presentato al lavoro.
L’importo reclamato alla ditta convenuta per il periodo durante il quale l’istante ha assolto la scuola reclute corrisponde alla differenza tra il 50% dello stipendio, che per contratto collettivo di lavoro dev’essere garantito al dipendente, e l’indennità per perdita di guadagno percepita dal milite. Nella sua entità non è contestato mentre l’appellante, come già indicato, sostiene di non essere obbligato a corrispenderlo perché l’istante, siccome licenziato precedentemente, non era più alle sue dipendenze al momento dell’inizio dell’obbligo militare.
La tesi del licenziamento che sarebbe avvenuto in forma verbale non trova conferma negli atti di causa; anzi è smentito dall’atteggiamento della ditta convenuta che il 22 febbraio 1996, a scuola recluta iniziata, scrive alla Cassa di compensazione IPG, lamentandosi dell’insufficienza dell’indennità di Fr. 31.- giornalieri e dicendosi così costretta, non potendo sopportare di accollarsi un maggior onere di salario per il dipendente assente in servizio, a considerarlo licenziato a far tempo dal 3 febbraio (doc. I). Nemmeno può reggere la scusa che quella lettera rappresentava, per quanto concerne la posizione dell’istante ancora quale suo dipendente, una finzione per cercare di aiutarlo. Ma anche se così fosse e se il contratto di lavoro con l’istante fosse stato veramente risolto con precedente disdetta questa, per i motivi che la stessa convenuta adduce nel suo allegato doc. 1 (..a fine 1995 __________ poteva essere licenziato causa il lavoro insufficiente e la prevista assenza per la scuola reclute...), sarebbe stata abusiva (art. 336 CO) ed avrebbe comportato conseguenze pecuniarie ben maggiori per la convenuta (art. 336a CO).
Questa indennità riconosciuta dal Pretore e che corrisponde alla normativa del CCL deve così essere confermata.
L’indennità per malattia nel periodo immediatamente susseguente all’obbligo militare, proprio per il momento del suo insorgere, poteva e doveva verosimilmente essere coperta dall’assicurazione militare (art. 6 LAM), con una prestazione pari al 95% del salario assicurato (art. 28 cpv. 2 LAM), alla quale l’avente diritto, ossia l’istante, doveva notificare l’affezione direttamente (art. 83 LAM) o tramite il suo medico (art. 84 LAM). Non avendolo fatto, almeno ciò non risulta dagli atti, non può ora caricare al datore di lavoro una prestazione che presumibilmente, ed anche qui nulla è affermato in contrario agli atti di causa, competeva all’assicurazione militare. La ditta convenuta, obbligandola il CCL (che è applicabile in deroga alla norma dell’art. 324b CO che dispensa il datore di lavoro dal versare indennità compensative se l’assicurazione obbligatoria copre almeno i 4/5 del salario come alla DTF 101 Ia 456) a versare il 100% del salario a far tempo già dal primo giorno di malattia, dovrà solo coprire la differenza del 5%, ossia Fr. 115.85.
Nell’ambito del contratto di lavoro l’obbligazione caratteristica del lavoratore è quella di eseguire la sua prestazione lavorativa (art. 319 e 321 CO). Dopo la malattia il lavoratore deve riprendere il suo lavoro e se non lo fa si trova in mora (art. 102 CO) ed il datore di lavoro può rifiutare di versargli il salario (art. 82 CO).
Dagli atti di causa non è ben chiaro cosa sia successo tra le parti con riferimento alla ripresa del lavoro ma questa Camera valutando il comportamento delle parti così come deducibile dai loro scritti di allora e dalle loro prese di posizione giunge alla conclusione che l’istante si è trovato in mora nel fornire la sua prestazione e quindi non ha diritto a nessun importo salariale. Infatti dagli scritti e dalle affermazioni della ditta convenuta appare che, subito dopo la fine della scuola reclute gli è stato offerto di riprendere il lavoro (cfr. lett. doc. E e verbale di udienza 12 settembre 1996) senza che questa circostanza sia mai stata partitamente contestata dalla controparte. L’affermazione del SEI di cui alla lettera 12 giugno 1996 (doc. F) secondo cui vi sarebbe stata indisponibilità a far riprendere il lavoro da parte della ditta sembra piuttosto riferirsi al fatto che quest’ultima non voleva riconoscere le pretese riguardanti il periodo del servizio militare.
Il salario per il periodo dal 3 giugno a 24 giugno 1996 non è di conseguenza dovuto.
Le ripetibili di prima e seconda istanza, tenuto conto della particolarità della fattispecie e dell’esito della procedura, vengono compensate.
per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 20 maggio 1997 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 5 maggio 1997 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformata:
L’istanza è parzialmente accolta e la parte convenuta __________ è condannata a pagare all’istante __________ l’importo di Fr. 4’377.55.
Invariato.
Non si prelevano tasse o spese nella procedura d’appello, ripetibili compensate.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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