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Numero d'incarto:
12.1997.152
Data decisione, Autorità:
27.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00152
Lugano
27 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA.97.00007 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza
14 gennaio 1997 da
__________ già rappr. dall’ avv. __________
contro
in
materia di locazione (disconoscimento del debito).
Ed
ora sull’esclusione del Pretore e della Segretaria-assessore della
Pretura di Lugano, sez. 4 postulata dagli stessi interessati con scritto 25
aprile 1997.
Letti
ed esaminati gli atti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore e la Segretaria-assessore
della Pretura di Lugano, sez. 4 hanno dichiarato di escludersi dal trattare la
causa di disconoscimento del debito avviata da __________ poiché nei confronti
dello stesso hanno sporto querela penale per reati contro l’onore a dipendenza
di uno scritto da quest’ultimo indirizzato al Consiglio della Magistratura;
che la decisione
sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per
quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art.
30 CPC) mentre invece la decisione riguardante la ricusa del segretario compete
al giudice dal quale dipende così che, qualora l’esclusione del Pretore fosse
qui confermata con suo obbligo di astenersi da qualsiasi incombente in quella
procedura, competerà al Pretore viciniore esprimersi al proposito;
che anche quando tutte le
parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice (come appare
verificarsi in concreto dal momento che attore e convenuta non hanno, nel
termine di 5 giorni di cui all’art.28 cpv. 2 CPC, nulla eccepito al proposito)
l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il
giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC;
che la presentazione da
parte del Pretore di una querela penale per reati contro l’onore nei confronti
di una persona parte in una causa che è chiamato a giudicare, anche se non
rappresenta ipotesi di giudice parziale, configura caso di esclusione poiché
può legittimamente suscitare apparenza di prevenzione (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 27 n. 6);
che l’esclusione del
Pretore va così confermata;
Per i quali motivi
visti gli art. 26 e seg. CPC
pronuncia
-
Il Pretore avv.
__________ è escluso dal trattare la causa inc. no. LA.__________ __________
della Pretura di Lugano, sez. 4.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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