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Numero d'incarto:
12.1997.169
Data decisione, Autorità:
09.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00169
Lugano
9 giugno 1997/fb
Rinvio T.F.
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa (inc. no. 6296
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con petizione 5
settembre 1990 da
avv.
__________ rappr. dall’avv.
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto che alla ditta convenuta fosse fatto ordine di eseguire
tutta una serie di interventi a valere quale riparazione gratuita per i difetti
riscontrati a seguito dell’edificazione di una casa unifamiliare sul mappale n.
__________, nonché la condanna di controparte a risarcirgli le spese per
l’allestimento della prova a futura memoria;
petizione
integralmente avversata dalla convenuta che con risposta e domanda riconvenzionale
25 novembre 1990 ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento
di fr. 18’307.35 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr.
38’307.35 oltre accessori;
Ed ora, in conseguenza della sentenza 5 maggio 1997
della I Corte civile del Tribunale federale, nuovamente sulla fondatezza della
domanda riconvenzionale, che il Pretore aveva accolto limitatamente a fr.
8’307.35 oltre interessi, nonché in merito alle spese ed alle ripetibili della
procedura cantonale;
Considerato
in fatto e in diritto
-
che
con sentenza 11 agosto 1995 il Pretore ha accolto -pressoché integralmente-
l’azione principale e la riconvenzionale limitatamente a fr. 8’307.35;
-
che
detta sentenza è stata riformata il 15 aprile 1996 da questa Camera nel senso
di una limitazione delle opere di riparazione a spese della convenuta e di una
riduzione dell’importo da lei dovuto per la perizia a futura memoria, mentre la
domanda riconvenzionale è stata accolta limitatamente a fr. 18’307.35 oltre
interessi;
-
che
la I Corte Civile del Tribunale federale il 5 maggio 1997 ha annullato il
dispositivo d’appello concernente il giudizio sull’azione riconvenzionale
(I.2), nonché quello sulla determinazione delle spese e delle ripetibili della
procedura cantonale (II);
-
che
dal giudizio di rinvio si evince che l’autorità di secondo grado avrebbe
violato il principio attitatorio, in primo luogo in quanto aveva accolto la
pretesa riconvenzionale sulla scorta di una fattispecie -il contratto
d’appalto- diversa da quella all’origine dell’azione, in secondo luogo perché
aveva posto a carico dell’attore l’onere di provare un fatto -ovvero l’avvenuto
pagamento della mercede forfetaria pattuita nel contratto d’appalto- che non
solo non era stato contestato, ma anzi esplicitamente ammesso dalla
controparte;
-
che,
ciò premesso, la richiesta formulata con l’appello volta a riformare il
giudizio sull’azione riconvezionale nel senso che la stessa fosse accolta per
fr. 18’307.35 invece che per fr. 8’307.35 -come stabilito dal Pretore- deve
forzatamente essere dichiarata irricevibile, il fatto che la mercede d’appalto
fosse ancora insoluta non risultando dagli allegati preliminari e costituendo
perciò una nuova allegazione di diritto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), e
comunque avrebbe dovuto essere respinta nel merito essendo provato (siccome
tale circostanza non era contestata ed anzi era ammessa dall’attrice riconvenzionale,
cfr. risposta e domanda riconvenzionale p. 5) che la mercede d’appalto stessa
era stata integralmente soluta: tutto ciò comporta la conferma del dispositivo
n. 2 della sentenza pretorile;
-
che
la determinazione delle spese e ripetibili delle procedure di primo e secondo
grado avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa (art. 148
CPC);
-
che
la conferma del giudizio del Pretore in merito all’azione riconvenzionale, che
così ne discende, implica parimenti di confermare il relativo giudizio su spese
e ripetibili di prima istanza (dispositivo n. 2 §);
-
che,
tenuto conto della reiezione della censura sollevata dall’appellante con riferimento
all’azione riconvenzionale, appare per contro giustificato riformare il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili di secondo grado, nel senso di
caricarle all’appellante nella misura di 4/5 e per 1/5 alla parte appellata, a
cui controparte dovrà altresì rifondere fr. 600.- a titolo di ripetibili;
-
che
per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 e segg. CPC , la
TG e la TOA
dichiara e pronuncia
- I dispositivi I.2 e
II della sentenza 15 aprile 1996 della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello vengono così modificati:
I.2 In parziale accoglimento della riconvenzione, l’avv__________verserà
alla __________ __________ l’importo di fr. 8’307.35 oltre interessi al 5% dal
27 novembre 1985.
§ ...
(invariato)
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 4/5 e per 1/5
vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr.
600.- per parti di ripetibili di appello.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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