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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.253
Data decisione, Autorità:
17.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00253
Lugano
17 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa OA.94.00748
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 26
maggio 1989 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
Visto l’appello 1 ottobre 1997 del convenuto avverso la decisione
11 settembre 1997
del pretore del distretto di Lugano, sezione 1.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 6
ottobre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente
veniva assegnato un termine scadente il 24 ottobre 1997 per effettuare
sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’500.-- a titolo
di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso
di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta
svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio
clientela/ricerche della Direzione generale delle __________ il supporto dei
dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalsa il
ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è stato spedito il 24
ottobre 1997 con indicata la scadenza del 27 ottobre 1997, onde
l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione
del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per
versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di
scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo
giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato
consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia
11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4
luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste
cumulative;
che al fine di
salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i
ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art.
133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del
termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e
trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
11 aprile 1996 5C.51/1996
in re C.S. / Z);
che in concreto il
pagamento è tardivo, il supporto dati essendo stato consegnato alle __________
entro il termine fissato dal Presidente, ma con l’indicazione di una
scadenza posteriore al predetto termine;
che in circostanze del
genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono
sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L’appello 1 ottobre
1997 del signor dott. med. __________ __________ avverso la decisione 11
settembre 1977 del Pretore di Lugano, Sezione 1, è inammissibile per
versamento tardivo dell’anticipo.
-
Le spese con tassa
di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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