AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.259
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00259
Lugano
14 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.1191
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 21
marzo 1994 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
che
il Pretore, con sentenza 17 settembre 1997, ha accolto condannando il convenuto
a pagare all’attrice l’importo di Fr. 17’043.25 oltre interessi al 7% dal 2
marzo 1993.
Appellante
il convenuto il quale, con atto di appello 6 ottobre 1997, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere la petizione di causa con spese e
ripetibili a carico della controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha accolto
la petizione e condannato il convenuto a versare alla ditta attrice l’importo
di Fr. 17’043.25 oltre interessi, pari al saldo residuo per la fornitura di
due porte a ribalta e di un cancello scorrevole da motorizzare installate in
un’abitazione di proprietà, allora, del convenuto;
che il Pretore,
confrontato con la resistenza del convenuto motivata dall’esistenza di difetti
nella fornitura, ha in particolare argomentato che la notifica degli stessi è
risultata tardiva con la conseguenza che nulla può più essere opposto per tale
titolo alla pretesa dell’attrice;
che, con l’appello che ci
occupa, il convenuto chiede la riforma del primo giudizio nel senso di
respingere ogni pretesa di controparte per l’esistenza di difetti nell’opera
fornita argomentando, per quanto è della tempestività della notifica dei
difetti, che “La notifica espressa con il doc. O risulta tempestiva e conforme
ai dettami di legge”;
che, diversamente da come
ritenuto dal Pretore, non ci si trova confrontati con un contratto di
compravendita ma piuttosto di un appalto come indica il fatto che le porte ed
il cancello sono stati costruiti appositamente per essere posati in quella
proprietà;
che, in ogni caso, sia l’art.
201 CO che l’art. 367 CO prevedono, nel caso di presenza di difetti della merce
venduta o dell’opera fornita, la segnalazione immediata alla controparte
contrattuale;
che
secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente,
appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato
dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore; la mancata verifica e il
mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita
dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla
sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili
con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia
scientemente dissimulati (art. 370 CO);
che
si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente
dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno
causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der
Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160);
che
ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che
siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i
difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO);
che
l’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente
sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che
deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile,
e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata
processualmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile
circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi
tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II
CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./Banca dello Stato);
che,
nel caso concreto, il convenuto senza nemmeno argomentare quando i pretesi
difetti sono apparsi si limita ad affermare che la sua lettera doc. O
rappresenta tempestiva notifica dei difetti;
che
appare di meridiana evidenza che uno scritto di notifica di difetti inviato l’8
aprile 1993 (doc. O) a riguardo di forniture fatturate nel gennaio, luglio e
agosto 1992 (cfr. doc. M) - e quindi messe in opera ancora precedentemente - è
irrimediabilmente tardivo a meno di dimostrare, ma l’appellante nemmeno lo
afferma, che i vizi sono apparsi poco prima dell’inizio di aprile 1993;
che
risulta unicamente che poco prima della lettera doc. O il convenuto ha
ricevuto, il 2 marzo 1993, un sollecito raccomandato (doc. M) e, il 6 aprile
1993, un precetto esecutivo (doc. N);
che
l’appello, infondato e di natura meramente dilatoria, dev’essere respinto già
all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le
osservazioni, alla controparte;
Per i quali motivi
visti, per le
spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
6 ottobre 1997 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 450.- di tassa di giudizio e
di Fr. 50.- di spese (Totale Fr. 500.-), da anticiparsi dall’appellante,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster