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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.260
Data decisione, Autorità:
04.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00260
Lugano
4 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.43
della Pretura del distretto di Vallemaggia promossa con petizione 14/17 ottobre
1996 da
__________ rappr. __________
contro
per
ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 16’160.80 che il Pretore, con
sentenza 12 settembre 1997, ha integralmente accolto respingendo altresì, in
via definitiva, l’opposizione interposta al precetto esecutivo no __________dell’UEF
di Vallemaggia.
Appellante
la convenuta la quale, con appello (erroneamente indicato quale ricorso per
cassazione) 3 ottobre 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione.
Non
avendo la parte attrice presentato osservazioni all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che la pretesa dell’EOC
riguarda due fatture relative a degenze ospedaliere, in camera privata, del
defunto marito della convenuta;
che le stesse si
riferiscono in particolare al supplemento di spesa per diaria giornaliera e
cure mediche rispetto alla tariffa comune coperta dalla cassa malati del
paziente;
che per tali prestazioni
il paziente aveva un’assicurazione complementare presso __________ la quale si
è rifiutata di coprire la prima fattura di Fr. 12’854.- non avendo l’assicurato
pagati i relativi premi mentre per la seconda fattura di Fr. 3’306.80 ha
corrisposto direttamente al suo assicurato la somma in questione;
che la convenuta si oppone
al pagamento poiché al momento del ricovero l’ospedale ha accettato, quale
garante, l’assicurazione __________ e quindi l’ospedalizzazione sarebbe stata
autorizzata in questa forma e con queste precise responsabilità;
che il Pretore, constatato
come la convenuta aveva espressamente riconosciuto di dovere la somma di Fr.
3’306.80 effettivamente rimborsatale dall’assicurazione e come, in ogni caso,
era inadempiente nel pagamento delle prestazioni ricevute dal marito, ha
accolto integralmente la petizione;
che con l’appello che ci
occupa la convenuta riprende la sua argomentazione nel senso che, avendo
accettato l’ospedale l’assicurazione __________ quale garante, quella era la
forma di pagamento pattuita e di conseguenza non le può essere addebitato alcun
inadempimento poiché responsabile del pagamento delle note era unicamente
l’assicurazione;
che il fatto che
l’ospedale abbia accettato, come garante per il pagamento dei costi
supplementari di ospedalizzazione rispetto alle tariffe per la camera comune,
un’assicurazione privata del paziente non significa ancora che abbia rinunciato
a far valere le proprie pretese nei confronti del suo debitore che è e rimane
il paziente stesso;
che proprio la figura del
garante implica la presenza di un debitore principale che è liberato solo ed in
quanto il garante fa fronte al proprio obbligo di garanzia per il quale
l’assicurazione, nel caso di specie, nemmeno si è impegnata nei confronti
dell’ospedale non potendo valere a questo fine la dichiarazione dell’assicurato
e la semplice presa di conoscenza dell’ospedale di tale situazione al momento
del ricovero;
che, in definitiva,
l’appellante si richiama all’art. 176 CO che prevede la possibilità di
sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto di quello originario
senza che, nel caso concreto ne siano date le condizioni, in particolare il
contratto tra preteso assuntore (l’assicurazione) e creditore (l’ospedale);
che l’appello, infondato
in ogni suo punto, deve essere respinto con il carico di tassa e spese di
giudizio nella misura dell’anticipo già effettuato mentre alla controparte, che
non ha presentato osservazioni, non sono riconosciute ripetibili;
Per i quali motivi
visti gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso per
cassazione (recte appello) 3 ottobre 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
totale Fr.
500.-
già anticipati
dall’appellante rimangono a suo carico.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Vallemaggia, Cevio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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