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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.3
Data decisione, Autorità:
12.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.97.00003
Lugano
12 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire in materia di locazione nella causa -inc. no. LA.96.00152
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e più precisamente
sull’istanza di sfratto 3 ottobre 1996 promossa da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
nonché
sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 9 settembre 1996
innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ entrambi rappr. dall’avv. __________
Sulle
quali con decisione 19 dicembre 1996 il Segretario Assessore si è così
pronunciato:
-
L’istanza
9 settembre 1996 di contestazione della disdetta presentata da __________ è
respinta.
-
L’istanza
di sfratto 3/4 ottobre 1996 di __________ e __________ accolta.
2.1 È
fatto ordine a __________ di mettere a libera disposizione degli istanti il
locale adibito a negozio generi alimentari ecc. nonché il portico occupati
nello stabile in __________a __________entro 10 giorni dalla notifica del
presente decreto.
2.2 È comminata a __________ l’azione
penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, come all’art. 292 CPS, che
prevede la pena della multa o dell’arresto.
2.3 __________ è ammonita che
l’inesecuzione del presente decreto darà titolo agli istanti per reclamare il
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
2.4 È fatto ordine ad ogni usciere od
agente della forza pubblica di prestar man forte per l’esecuzione del presente
decreto a semplice richiesta degli istanti e con la sola assistenza di un
municipale.
§ Qualora __________ non
provvedesse a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza o non disponesse
altrimenti, l’usciere o l’agente della forza pubblica provvederà a farli
depositare in luogo indicato dagli istanti. Le relative spese, da anticipare
dagli istanti, sono a carico della convenuta.
- La tassa di giustizia e le spese,
in complessivi fr. 100.-, da anticipare dagli istanti, sono poste a carico
della convenuta che rifonderà inoltre a controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili.
Appellante
la parte convenuta che con atto d’appello 2 gennaio 1997, a cui è stato
concesso l’effetto sospensivo, chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l’azione di contestazione della disdetta e di respingere
l’istanza di sfratto; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
Mentre
la controparte con osservazioni 24 gennaio 1997 postula la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio di primo grado, protestando spese e
ripetibili.
Ritenuto
che nel frattempo la procedura è stata tenuta in sospeso in attesa di una
soluzione bonaria della stessa.
Visto
ora lo scritto 6 aprile 1999 del patrocinatore degli istanti mediante il quale
comunica
che,
a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti, la disdetta del
contratto di locazione notificata alla __________ il 5 agosto 1996, e
all’origine del contenzioso oggetto di questa procedura, è stata annullata.
Considerato
che, in queste condizioni, la procedura avanti alla Pretura così come quella
d’appello divengono prive d’oggetto e vanno stralciate dai ruoli con le spese a
carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili così come stabilito
tra le parti.
in applicazione dell’art. 352 CPC
e, per le spese, della vigente TG
decreta
I. La
causa inc. no. LA.96.152 della Pretura di Lugano, sez. 4, dipendente
dall’istanza di sfratto 3 ottobre 1996 e la procedura d’appello inc. no.
12.97.3 promossa avanti alla II Camera civile con appello 2 gennaio 1997 sono
stralciate dai ruoli.
II. Le
tasse e le spese della procedura avanti al Pretore in complessivi Fr. 100.-
sono a carico degli istanti mentre quelle della procedura d’appello in
complessivi Fr. 200.- (tassa di giustizia Fr. 150.- e spese Fr. 50.-), già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico.
Compensate
le indennità ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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