AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.300
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00300
Lugano
15 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.28 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 20 ottobre 1995 da
__________)
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’253.15
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
45’600.-- oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 18 novembre 1997 ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria
del 10 dicembre 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere la riconvenzionale;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 20 gennaio 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- spese
e tassa di giustizia
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
procede nei confronti del convenuto, ai tempi suo rappresentante di vendita,
per l’incasso di fr. 26’253.15 oltre interessi, pari alla metà della perdita
subita in conseguenza di forniture alla fallita __________, quota che il
convenuto si sarebbe impegnato a rifondere all’attrice.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione sostenendo la falsità del documento
contenente il suo asserito impegno (doc. F) e contestando comunque che esso
possa produrre effetti nei suoi confronti.
Sarebbe
piuttosto il convenuto ad essere creditore dell’attrice della somma di lire
60’000’000 oltre interessi per provvigioni, importo per il quale gli sarebbero
stati rilasciati tre assegni bancari che egli non avrebbe tuttavia mai potuto
incassare e oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice
ha contestato il fondamento della domanda riconvenzionale sostenendo di avere
già pagato la somma in questione.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha respinto l’eccezione di falso relativa al
doc. F, ma l’ha ritenuto una fideiussione, e come tale inefficace nei confronti
del convenuto per vizio di forma, dal che la reiezione della pretesa
principale.
Pure
infondata sarebbe la domanda riconvenzionale, dovendosi effettivamente imputare
sul credito del convenuto i pagamenti per il medesimo ammontare complessivo
effettuati dall’attrice.
E. Con
l’appello in rassegna, per il quale egli chiede il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, il convenuto postula la riforma del querelato giudizio nel senso
di ammettere la domanda riconvenzionale.
Nonostante
l’avvenuto pagamento di lire 60’000’000, pacificamente ammesso dall’appellante,
l’attrice sarebbe nondimeno debitrice di tale importo, avendo il pagamento
riguardato altre provvigioni, che non concernevano i noti assegni.
Ciò
risulterebbe dalla petizione a suo tempo introdotta dall’attrice nei confronti
di __________ (doc. A), in cui essa ammetteva l’esistenza del debito in
questione ma pretendeva di estinguerlo mediante compensazione con il debito
della cennata società anonima, compensazione in realtà non opponibile
all’appellante.
F. Delle
osservazioni 20 gennaio 1998 dell’attrice, che conclude per la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
base all’ammissione dell’attrice contenuta nella di lei petizione 8 novembre
1994 rivolta contro la ora fallita __________, il credito complessivo per
provvigioni maturato dall’attore riconvenzionale può essere determinato in lire
137’926’251 (doc. A, pag. 3).
Dovendo
l’ammissione essere ritenuta nella sua globalità (art. 196 CPC), si devono
ritenere anche l’avvenuto pagamento di anticipi per lire 69’000’000 ed una
deduzione di lire 8’680’000 in pagamento della fattura 14 dicembre 1993, così
che il credito residuo dell’appellante si attesta a lire 60’246’251 (doc. A,
ibidem).
- Ci
si potrebbe chiedere se i pagamenti per complessive lire 60’000’000 invocati e
dimostrati dall’attrice, e pacificamente ammessi dall’appellante (punto 3, pag.
3), siano da imputare a detto credito residuo del convenuto -che in tal modo
verrebbe in pratica azzerato-, o se invece gli stessi -come sembrerebbe per il
fatto che sono avvenuti nel 1993 (doc. N1 e N2), mentre la cennata ammissione
di debito di cui al doc. A è del novembre 1994- costituiscono parte dell’asserito
pagamento di lire 69’000’000 con cui il debito originario è stato ridotto fino
a lire 60’246’251.
La
questione, come si vedrà, può tuttavia rimanere irrisolta, dovendosi per altro
motivo comunque respingere la pretesa del convenuto.
- Il
doc. F, redatto a Losone il 4 novembre 1993 e denominato “Autorizzazione”,
recita:
“Con questa dichiarazione il sottoscritto sig__________
autorizza la __________ a trattenere il mio credito per provvigioni del
contratto esclusivo mondiale con le forniture fatte e future alla ditta
__________, CH - 6616 __________
Per
eventuali pagamenti non fatti dai clienti da me contattati rispondo
personalmente del 50% dell’importo delle fatture non pagato.”
Il
Pretore, dopo avere rettamente individuato l’applicabilità del diritto svizzero
per la valutazione giuridica del documento in questione, ha concluso per
l’esistenza di una fideiussione, nulla per vizio di forma.
Si
tratta di una valutazione che non può essere condivisa.
3.1 Si
deve avantutto considerare che le parti hanno concordemente affermato che il
convenuto era un “rappresentante” dell’attrice (petizione, punto 2, pag. 2;
appello, punto 1, pag. 1).
Con
ciò esse non hanno tuttavia inteso affermare che egli agiva in qualità di
organo o procuratore dell’attrice ma si deve piuttosto intendere -secondo la
comune esperienza, il contenuto dei documenti in atti ed in particolare il
riconoscimento in suo favore di provvigioni di vendita- che egli svolgeva per
conto dell’attrice l’attività di agente ai sensi degli art. 418a e segg. CO.
Con
questa premessa riguardante la natura dei rapporti esistenti tra le parti, la
seconda parte della suddetta “autorizzazione” doc. F non può essere intesa come
una fideiussione si sensi degli art. 492 CO, ma è invece un patto di delcredere
ai sensi dell’art. 418c cpv. 3 CO, per la cui validità è sufficiente la forma
scritta e mediante il quale il convenuto si è in concreto assunto l’impegno di
rispondere parzialmente del pagamento delle merci vendute per suo tramite.
3.2 Nemmeno
la prima parte della cennata ”autorizzazione” costituisce una fideiussione,
risiedendo il primario significato giuridico di quell’atto nell’autorizzazione
da parte del convenuto ed in favore dell’attrice alla compensazione del suo
credito per provvigioni con i debiti per forniture eseguite o da eseguire della
__________ Del resto, quand’anche si
volesse considerare preminente ai fini della valutazione giuridica il risultato
economico conseguito con tale atto di disposizione consistente nella
prestazione di una garanzia per i debiti della __________, avremmo anche in
questo caso, come al punto precedente, la valida pattuizione in forma scritta
di un patto di delcredere e non una fideiussione nulla per la mancanza della
forma dell’atto pubblico.
- Stante
la validità delle pattuizioni di cui al doc. F, non può essere condivisa l’opinione
dell’appellante secondo cui l’attrice non avrebbe fornito la prova
dell’esistenza del proprio credito nei confronti di __________ La
procedura giudiziaria tra la qui attrice e detta società si è infatti conclusa
con una sentenza di condanna per fr. 43’121.30 oltre interessi, sentenza
regolarmente cresciuta in giudicato e che pertanto costituisce indubbiamente
una prova di grande attendibilità, da valutare liberamente dal giudice adito (art.
90 CPC), circa la sussistenza del credito in quei termini, ed anche per il
maggiore importo complessivo di lire 108’158’800, ridotto in sede di richiesta
di giudizio a lire 47’912’549 (ovvero fr. 43’121.30) per effetto della
deduzione del credito per provvigioni del convenuto (doc. A, pag. 3).
L’appellante
contesta l’ammissibilità materiale di questo computo, sostenendo che si
tratterebbe una compensazione infondata per effetto della nullità del doc. F,
censura che, come si è visto, è però priva di consistenza.
Egli
solleva inoltre l’argomento formale secondo cui le risultanze del processo tra
l’attrice e __________ non gli sarebbero opponibili non essendogli stata
denunciata la lite.
A
torto.
In
assenza di denuncia di lite non si è infatti verificato l’effetto di cui all’art.
55 CPC (in virtù del rinvio di cui all’art. 60 CPC), e perciò il convenuto
mantiene il diritto di contestare le risultanze di quel processo.
Ciò
non significa tuttavia che le risultante di quel processo siano del tutto prive
di rilevanza: al contrario, esse, come si è detto, costituiscono comunque una
rilevante prova dell’esattezza del loro contenuto al punto, per quanto riguarda
la sentenza cresciuta in giudicato, da doversene presumere l’esattezza, così
che spettava semmai al convenuto di dimostrare la concretezza delle proprie contestazioni
alle risultanze di quella procedura.
A
non averne dubbi, ciò non è avvenuto, essendosi egli limitato ad addurre, a
torto e in forma apodittica, la carenza di forza probante delle risultanze di
quel procedimento (appello, punti 2 e 3, pag. 3), senza tuttavia fornire alcun
elemento concreto suscettibile anche solo di sollevare l’ombra di un dubbio
circa l’esistenza di un credito dell’attrice di lire 108’158’800 nei confronti
di __________ da compensare con il suo credito per provvigioni, che perciò è in
ogni caso irrimediabilmente estinto.
Ne
segue la reiezione del gravame, del tutto infondato e come tale privo fin
dall’inizio di qualsiasi possibilità di esito favorevole, il che determina
anche la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria in applicazione dell’art.
157 CPC.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 dicembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili
di appello.
III. L’istanza
di assistenza giudiziaria 10 dicembre 1997 di __________ è respinta.
IV. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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