AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.48
Data decisione, Autorità: 04.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00048
Lugano 4 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01280 (già 340/1987) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 23 marzo 1987 da
rappr. dall’avv. __________
contro
ing.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 938’816.40 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 806’980.95;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte a rifondergli la somma di fr. 1’202’263.- oltre interessi;
domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 5 febbraio 1997, con cui ha accolto la petizione limitatamente a fr. 646’908.95 oltre interessi e respinto l’azione riconvenzionale;
appellante la parte convenuta con atto di appello 26 febbraio 1997, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga respinta e la riconvenzionale integralmente accolta;
mentre la parte attrice con osservazioni 16 maggio 1997 ha postulato la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto 19 febbraio 1981 (doc. A), integrato da tutta una serie di atti aggiuntivi (doc. B-E), l’ing. __________ incaricò la __________ in qualità di impresa generale dell’edificazione del complesso denominato __________ sulle part. __________ e __________ RFD di __________: la mercede a favore dell’impresa generale venne fissata forfettariamente in fr. 4’770’000.-.
Nel marzo 1983, quando ormai buona parte delle opere erano state terminate, all’impresa venne intimato di interrompere i lavori. Di qui la presente causa.
B. Con petizione 23 marzo 1987 __________, ritenendo che controparte avesse rescisso ingiustificatamente il contratto impedendole di terminare i lavori, ha chiesto la condanna dell’ing. __________ al pagamento di fr. 938’816.40 oltre interessi, somma che risulta sommando alla mercede contrattualmente pattuita (fr. 4’770’000.-) gli importi per opere supplementari (fr. 842’636.80), il risarcimento per la rescissione del contratto (fr. 25’000.-) nonché le spese avute (fr. 70’000.-), e deducendo il costo di una strada d’accesso non eseguita (fr. 105’000.-), quello di altre opere parzialmente non eseguite, in particolare inerenti il nuovo accesso e la parte lago (fr. 99’040.40), i pagamenti effettuati da vari condomini per liberarsi dalle ipoteche legali (fr. 146’780.-) e gli acconti versati sino ad allora (fr. 4’418’000.-).
Con risposta e domanda riconvenzionale 6 luglio 1987 il convenuto si è opposto alla petizione ed ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 1’202’263.-: quanto all’azione principale, egli contesta di aver ordinato lavori supplementari ed in particolare nella misura indicata dalla controparte, mentre ritiene del tutto giustificata la rescissione del contratto per i ritardi e per l’inadempienza dell’attrice; quanto alla riconvenzione, afferma come il credito a suo favore risulti dai pagamenti dei condomini alla controparte (fr. 146’780.-), dalla mancata esecuzione di una strada (fr. 105’000.-), posizioni a cui vanno sommati una pena convenzionale per il ritardo nella conclusione dei lavori (fr. 100’000.-), un risarcimento per il rimpicciolimento del garage (fr. 299’449.-) nonché ulteriori somme per lavori mancanti (fr. 450’000.-) e per difetti (fr. 500’000.-), deducendo tuttavia il saldo dovuto alla controparte (fr. 352’000.-) ed i lavori supplementari (ammessi limitatamente a fr. 46’966.-).
In sede conclusionale l’attrice ha ridotto le sue richieste a fr. 806’908.95.
C. Con sentenza 5 febbraio 1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 646’908.95 oltre interessi e respinto l’azione riconvenzionale.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto appurato che tutte le opere supplementari erano state ordinate o ratificate dal convenuto personalmente o comunque dalla direzione lavori, la quale agiva in sua rappresentanza; la rescissione del contratto era ascrivibile al solo convenuto, non essendo stata riscontrata alcuna inadempienza a carico dell’attrice. Ciò posto, tenuto conto delle risultanze della perizia giudiziaria, ha riconosciuto all’attrice lavori supplementari per fr. 464’909.95 (fr. 247’972.70 per maggior volumetria, fr. 4’570.- per supplementi parte lago, fr. 70’243.90 per nuovo accesso, fr. 118’788.45 per modifiche appartamenti e parti comuni, fr. 8’538.90 per sistemazione terreno __________, fr. 8’580.- per predisposizione contatori calore, fr. 6’216.- per ventilazione garage); ammesso inoltre il carattere ingiustificato della rescissione del contratto, il giudice ha riconosciuto all’attrice le pretese di risarcimento danno e per le spese; egli ha infine preso atto che i lavori in garanzia, da dedursi, ammontavano a fr. 13’221.-: in conclusione, il credito a favore dell’attrice risultava perciò dalla mercede pattuita (fr. 4’770’000.-), a cui andavano sommati il costo per opere supplementari (fr. 464’909.95) nonché il risarcimento per la rescissione del contratto (fr. 25’000.-) e le spese (fr. 70’000.-), deducendo il costo di una strada non eseguita (fr. 105’000.-), quello dei lavori in garanzia (fr. 13’221.-), i pagamenti di vari condomini (fr. 146’780.-) e gli acconti versati (fr. 4’418’000.-).
La domanda riconvenzionale è stata infine respinta, già in mancanza di un sufficiente riscontro probatorio: la penale di fr. 100’000.-, in quanto risultava che le parti, di comune accordo, avevano pattuito il differimento del termine di consegna al novembre 1982 e, non da ultimo, per i problemi occorsi a seguito del mancato pagamento degli acconti a favore dell’attrice; quanto ai difetti, la perizia aveva escluso la loro presenza, segnatamente nella misura indicata dal convenuto; la pretesa per rimpicciolimento del garage era pure infondata, tanto è vero che dagli atti risultava addirittura un suo aumento di volume; neppure è stato infine rinvenuto un qualsivoglia supporto atto a comprovare l’esistenza di opere non eseguite in misura di fr. 450’000.-.
D. Dell’appello 26 febbraio 1997 del convenuto, con cui si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga respinta e la riconvenzionale integralmente accolta, e delle osservazioni 16 maggio 1997 con cui la parte attrice ha per contro postulato la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito, protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che scopo della normativa è quello di permettere alla controparte di prendere posizione sullo stesso ed all’autorità di ricorso di esaminarlo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 3; IICCA 16 maggio 1995 in re C./N.); ciò presuppone, evidentemente, che in quella sede l’appellante esponga e chiarisca, almeno in maniera approssimativa, i motivi per i quali il giudizio di prime cure sarebbe errato (Rep. 1980 p. 259; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M.-R., 29 febbraio 1996 in re O.Z. SA/F.), ritenuto inoltre che non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire alle carenze del ricorrente, il quale non si è dato la briga di indicare da quali atti di causa prodotti in primo grado risulterebbero le circostanze di fatto da lui allegate (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90 n. 10 e ad art. 181 n. 14).
Ciò premesso, è evidente come buona parte delle censure sollevate dall’appellante nel suo gravame debbano essere considerate irricevibili per mancanza di sufficiente motivazione in fatto e in diritto.
2.1 L’appellante afferma innanzitutto (ad. 1) che il Pretore nel suo giudizio non avrebbe esaminato la fondatezza della domanda riconvenzionale, commettendo con ciò arbitrio e violando il suo diritto di essere sentito.
La censura è palesemente infondata, tanto è vero che la domanda riconvenzionale è stata regolarmente esaminata dal giudice di prime cure: le motivazioni in merito alla stessa sono in effetti riportate a p. 9 della sentenza pretorile, mentre a p. 10 vi è il relativo dispositivo.
2.2 L’appellante contesta (ad. 2) il fatto che il Pretore abbia riconosciuto all’attrice, tra le opere supplementari, un importo di circa fr. 248’000.- a titolo di maggior volumetria.
Il fatto che l’appellante non riconosca tale importo (ad. 2 lett. a) è irrilevante.
È vero che a suo tempo in sede penale era stato appurato che il convenuto avesse provocato alla controparte un danno di circa fr. 78’000.- (recte: fr. 80’093.71, cfr. doc. O e P) con riferimento ad una questione di volumetria (ad. 2 lett. b): proprio per quel motivo, segnatamente per aver sottaciuto alla controparte al momento di sottoscrivere i piani che gli stessi erano stati da lui modificati nel senso di un aumento della volumetria da eseguirsi dall’impresa attrice -rimanendo di contro invariata la mercede d’appalto- il convenuto era stato condannato per tentata truffa. Nel caso di specie la circostanza è tuttavia irrilevante: in effetti è pacifico che la maggior volumetria eseguita dall’attrice e riconosciuta dal Pretore (581.365 mc, cfr. perizia p. 15) non era soltanto quella conseguente al tentativo di truffa (che era di soli 188 mc, cfr. doc. O p. 6 e 8), ma con tutta evidenza corrispondeva ad ulteriori interventi supplementari che il convenuto stesso o la direzione lavori avevano ordinato (doc. Z p. 7; teste __________ e __________ verbale 30/11/1987 p. 2 e 9).
È per contro falso che il contratto d’appalto non si basasse su una determinata volumetria (ad. 2 lett. c) e meglio su quella definita nel capitolato d’offerta: tale circostanza risulta palesemente dai documenti di causa (doc. 63, doc. Z p. 7 e AA p. 3, mentre nel doc. E p. C pt. 6.2 è indicato chiaramente che solo le “modifiche che sono comunicate tempestivamente all’impresa e non comportano un cambiamento di cubatura SIA avvengono senza supplemento di prezzo”), dalle testimonianze (teste __________ verbale 11/7/1989 p. 1) e del resto è già stata abbondantemente confermata in sede penale (doc. O p. 10 e 12, doc. P p. 10-13). Parimenti infondato è il successivo argomento -che per altro è in palese contraddizione con quello appena esaminato- secondo cui l’attrice avrebbe riconosciuto questa nuova volumetria, sottoscrivendo prima dell’inizio dei lavori il contratto ed i piani: al proposito, è sufficiente far riferimento alla procedura penale di cui si è detto più sopra, dove è risultato come al momento della sottoscrizione dei piani il convenuto aveva tentato di truffare la controparte proprio per quanto atteneva alla volumetria.
Il riferimento dottrinale indicato dall’appellante (ad. 2 lett. d) -senza peraltro che si menzioni di che opera si tratti, che pagina debba essere visionata e tanto meno con quali finalità- costituisce un’argomentazione irricevibile, in quanto non sufficientemente motivata.
Il fatto che la richiesta di una maggior volumetria non risulti da uno scritto raccomandato del convenuto (ad. 2 lett. e) è a sua volta irrilevante: gli atti di causa hanno chiaramente provato -come accertato dal giudice di prime cure a p. 5, con riferimento alle testimonianze __________ e __________ ed in particolare ai doc. Z p. 8 e AA p. 2- che tutte le modifiche e le opere supplementari sono state realizzate dall’attrice con l’esplicita autorizzazione scritta (solo raramente verbale) da parte del convenuto o comunque dello studio d’architettura che curava la direzione lavori; l’istruttoria ha del resto provato che il convenuto stesso era d’accordo con tale modo d’agire, seppure lo stesso non fosse rispettoso del contratto (teste __________ verbale 11/7/1989 p. 4; teste __________ verbale 12/7/1989 p. 4).
La richiesta di circa fr. 300’000.- per un presunto rimpicciolimento del garage per raffronto al progetto originario (ad. 2 lett. f) -ciò che sarebbe stato concordato e confermato dalla controparte- è parimenti infondata: la perizia giudiziaria, invece che un rimpicciolimento dello stesso, ha in effetti potuto accertare un suo aumento di volumetria (perizia p. 14).
2.3 L’appellante (ad. 3) pretende inoltre che anche le altre opere supplementari, con i loro rispettivi costi, debbano andare a carico dell’attrice.
Nella misura in cui l’appellante sembra voler qui contestare che in caso di pattuizione di un prezzo forfetario le opere supplementari ordinate dal committente debbano in ogni caso andare a carico di quest’ultimo, la questione può essere tranquillamente risolta facendo riferimento al capitolato d’appalto (doc. E p. D pt. 6.6), ad una dichiarazione scritta dello stesso convenuto (doc. 8b) ed alla dottrina dominante (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 904 e 905 con rif.).
Il fatto che per tali opere non vi sarebbe un preventivo accordo, per raccomandata, da parte del convenuto, né le necessarie offerte da parte dell’impresa generale, è già stato evaso in precedenza con riferimento alla questione della maggior volumetria: si rinvia pertanto alle argomentazioni già esposte in quella sede.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non è assolutamente vero che le opere supplementari riconosciute dal Pretore fossero già comprese nel prezzo forfetario: il perito ha innanzitutto accertato che la pretesa per i contatori (ad. 3 lett. a), seppur parzialmente fuori contratto, ma ratificata dalla direzione lavori (teste __________ verbale 30/11/1987 p. 4), era sicuramente a carico della committenza, che tra l’altro li aveva approvati ed aveva altresì confermato di assumersi tale spesa (doc. F17.2; perizia p. 229; teste __________ verbale 30/11/1987 p. 8, verbale 12/7/1989 p. 14); la realizzazione della ventilazione del garage (ad. 3 lett. b) si è per contro rivelata indispensabile, in quanto il garage stesso non poté essere costruito come da progetto, cioè con le finestre ad arco (doc. F18.1; teste __________ e __________ verbale 30/11/1987 p. 4 e 8, teste __________ verbale 12/7/1989 p. 14); la sistemazione del terreno __________ (ad. 3 lett. c) è stata invece espressamente richiesta dal convenuto (doc. F16.2; teste __________ e __________ verbale 30/11/1987 p. 4 e 8; teste __________ verbale 12/7/1989 p. 12; perizia p. 228); quanto alle opere nei singoli appartamenti (ad. 3 lett. d) -per altro ordinate dal convenuto stesso (doc. Z p. 9)- la direzione lavori ha confermato che le relative spese andavano ripartite tra il convenuto ed i singoli condomini a dipendenza di chi aveva chiesto le relative modifiche (teste __________ verbale 30/11/1987 p. 10 e verbale 12/7/1989 p. 3; teste __________a verbale 11/7/1989 p. 2 e 3 e verbale 11/7/1989 p. 6; perizia p. 207 con rif.); la formazione di un nuovo accesso (ad. 3 lett. e), addirittura evidente (teste __________ verbale 30/11/1987 p. 3; doc. Z p. 8; perizia p. 29), è stata necessaria, in quanto l’accesso originariamente previsto era irrealizzabile (teste __________ verbale 30/11/1987 p. 6 e verbale 11/7/1989 p. 5); l’edificazione del terreno verso il lago (ad. 3 lett. f) venne realizzata a seguito di una modifica decisa dall’architetto (teste __________ verbale 30/11/1987 p. 2 e verbale 27/9/1989 p. 3; teste __________ verbale 12/7/1989 p. 2), su richiesta esplicita del convenuto (doc. Z p. 8), fermo restando che solo un determinato importo venne effettivamente fatturato dall’attrice (perizia p. 202-205).
2.4 La contestazione in merito al risarcimento danni (ad. 3 lett. g), non motivata in maniera sufficiente -non potendo evidentemente bastare la circostanza che lo stesso non sia riconosciuto dal convenuto- è irricevibile.
2.5 L’appellante chiede nuovamente che a suo favore venga riconosciuta a titolo di pena convenzionale la somma di fr. 110’000.-, rilevando come al momento della rescissione del contratto i lavori fossero in ritardo di 11 mesi (ad. 4 lett. a).
Non avendo tuttavia minimamente indicato per quale motivo la sentenza pretorile che negava tale pretesa -segnatamente per il fatto che le parti, di comune accordo, avevano pattuito il differimento del termine di consegna al novembre 1982 (doc. AA p. 2) nonché per i problemi occorsi a seguito del mancato pagamento degli acconti a favore dell’attrice (cfr. doc. H), ma anche, va qui aggiunto, per le importanti opere supplementari eseguite (cfr. doc. 3)- sarebbe errata, la pretesa deve senz’altro essere respinta siccome irricevibile.
2.6 La richiesta di risarcimento di fr. 800’000.- per le presunte opere di completazione da parte di terze ditte (ad. 4 lett. b) e quella di fr. 300’000.- per i presunti costi e danni a seguito delle ipoteche legali (ad. 4 lett. c) sono irricevibili per carente motivazione, quest’ultima anche per il fatto che si tratta di una pretesa sollevata per la prima volta e quindi irritualmente in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); la prima censura è in ogni caso infondata anche nel merito: già in prima sede il convenuto -come appurato dal Pretore e non seriamente contestato nel gravame- non è stato in effetti in grado di provare da quale atto di causa risultasse effettivamente un importo di fr. 450’000.- a questo titolo, per cui a maggior ragione nemmeno è pensabile che egli possa ora pretendere un importo analogo o addirittura superiore.
2.7 Quanto alla pretesa per difetti dell’opera e per lavori di garanzia (ad. 5), la stessa è, ancora una volta, irricevibile, in quanto con l’appello non si contestano i motivi con cui il Pretore aveva a suo tempo -parzialmente- respinto la richiesta a questo titolo (ovvero in quanto dagli atti non risultavano difetti particolarmente gravi, e sicuramente non in misura di fr. 500’000.-): ciò premesso, non si vede proprio che importanza pratica possa avere il fatto che i difetti siano stati tempestivamente eccepiti o ancora che una perizia (ma sicuramente non quella giudiziaria) abbia potuto quantificarli in fr. 1.85 mio. Ad ogni modo, va osservato che per i lavori in garanzia il Pretore ha comunque dedotto fr. 13’221.-.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l’estrema stringatezza delle osservazioni all’appello giustifica di commisurare le ripetibili d’appello scendendo al di sotto dei limiti inferiori stabiliti dalla TOA (Rep. 1985 p. 129; IICCA 21 novembre 1994 F./G., 31 maggio 1995 in re U./H.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 febbraio 1997 dell’ing. __________ nella misura in cui è ammissibile è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 8’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 8’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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