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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.51
Data decisione, Autorità:
11.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00051
Lugano
11 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.96.10 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 22 gennaio 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda
aumentata a fr. 150’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
parzialmente avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’accoglimento
limitatamente a fr. 40’000.-- e che il Pretore con sentenza 17 febbraio 1997 ha
accolto per fr. 50’000.-- oltre interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 27 febbraio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 150’000.--
oltre interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 14 marzo 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
l’11 ottobre 1991 ha stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione
per il rischio di infortunio che prevede un indennizzo massimo di fr.
200’000.-- per il caso di invalidità (doc. A).
Secondo
la procedente, a seguito di una caduta da cavallo subita l’8 settembre 1992
essa avrebbe perso completamente la sensibilità al braccio destro, il che
pregiudicherebbe la sua attività di fisioterapista (recte: estetista).
Il
medico curante avrebbe accertato un’incapacità di guadagno pari ad almeno il
50%, dal che la richiesta di fr. 100’000.-- oltre interessi, mentre l’assicuratrice
avrebbe stabilito un grado di incapacità medico-teorica del 20%, il che
comporterebbe un indennizzo di soli fr. 40’000.-- .
B. Nella
risposta del 31 gennaio 1996 la convenuta ha asserito che nella specie il grado
di invalidità medico-teorica sarebbe effettivamente solo del 20%, ed ha perciò
proposto l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 40’000.--.
C. In
sede di conclusioni l’attrice ha aumentato la propria richiesta a fr.
150’000.-- oltre interessi, sostenendo di avere diritto al 75% della
prestazione prevista dal contratto per il caso di invalidità.
Le
parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha preso atto del fatto che il perito
giudiziario ha quantificato in 50% il grado di invalidità dell’attrice, ma ha
deciso di prescindere da tale constatazione per il motivo che l’esperto si
sarebbe espresso in base alla concreta situazione professionale dell’attrice,
il che non sarebbe però stato oggetto del contratto, il quale avrebbe invece
inteso quantificare l’invalidità in base a criteri medico-teorici.
Posta
la situazione dell’attrice, e viste le risultanze delle visite a suo tempo
effettuate su richiesta dell’assicuratrice, si giustificherebbe di stabilire in
25% il grado di invalidità medico-teorica, dal che l’accoglimento della
petizione per fr. 50’000.-- oltre interessi.
E. Con
l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la petizione per fr. 150’000.-- oltre interessi.
Il
Pretore si sarebbe scostato a torto dalle risultanze della perizia giudiziaria,
seria e approfondita, in favore delle sommarie opinioni di altri medici, che
nemmeno avrebbero carattere di una vera e propria perizia.
F. Nelle
osservazioni del 14 marzo 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
253 CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e
che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto
previsto dall’art. 90 CPC.
In
presenza di una perizia giudiziale il giudice deve esaminare se il perito ha
tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e
-ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le
conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti
oscuri, lacune o contraddizioni.
Ciò
nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è
tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se
per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il
perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare
in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire
dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture
o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253, n. 4;
II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.)
Evidentemente
il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito
giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi
dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può
andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la
propria opinione a canone di scienza e verità (II CCA 7 ottobre 1994 in
re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B.
SA/B.A. SA e riferimenti).
Occorre
piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi
eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 253, n. 4).
- A
questo stadio della causa è del tutto incontestato, vista in particolare
l’esplicita ammissione in tal senso dell’appellante (punto 4, pag. 3), che la
determinazione del grado di invalidità dell’attrice ai fini della
quantificazione dell’indennizzo di sua spettanza in base al noto contratto di assicurazione
deve avvenire secondo criteri medico-teorici fondati su valori medi, senza che
occorra occuparsi della misura in cui il danno subito influisce sulla capacità
di guadagno effettiva o personale dell’assicurato (art. 88 cpv. 1 LCA; Rep.
1979, pag. 329; RUA, XVI raccolta, n. 39; II CCA 8 gennaio 1996
in re G./W, 13 luglio 1995 in re M./C.).
Questo
è in particolare il caso quando le parti, come nella specie, convengono
all’atto della firma del contratto di assicurazione le indennità spettanti all’assicurato
in caso di perdita totale o parziale di uno degli organi o degli arti del corpo
(II CCA 11 aprile 1995 in re B./B.; Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 488).
- Ciò
premesso, all’attrice, gravata dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC,
spettava di dimostrare che il suo grado di invalidità, determinato secondo i
predetti criteri, era superiore al 20% riconosciuto dalla convenuta e si
attestata invece al 50% da lei asserito, e che esso era riconducibile alla
caduta da cavallo dell’8 settembre 1992.
3.1 L’attrice
ritiene di aver fornito la prova in questione innanzitutto per mezzo della
perizia giudiziaria allestita dal dott. __________, il cui referto è invece
stato ritenuto inattendibile dal Pretore, con apprezzamento che questa Camera
non può che confermare.
In
effetti, è addirittura di meridiana evidenza che il perito sulla centrale
domanda relativa al grado di invalidità medico-teorica dell’attrice ha fornito
un responso (risposta 3, pag. 8 e 9) erroneamente influenzato dalla
considerazione della situazione concreta della peritanda, nel senso che il
grado di invalidità è manifestamente stato indicato in funzione della
professione da lei esercitata.
Il
perito non ha in particolare saputo dipartirsi né dal tipo di uso che l’attrice
deve fare dell’arto superiore destro nell’esercizio della professione
(“essenziale....prolungato”), né dal fatto che questa per lunghi periodi le
impone determinate posizioni incompatibili (o comunque dolorose) con le lesioni
subite.
Non
può che discenderne il rilievo secondo cui se l’attrice avesse esercitato
un’altra professione, la risposta peritale sul grado di invalidità, resa
secondo i parametri di giudizio qui adottati, sarebbe stata differente, con il
che si deve giungere alla conclusione che il perito si è erroneamente espresso
sull’invalidità dell’attrice nel senso della sua effettiva diminuzione della
capacità al guadagno in base alla sua personale situazione professionale, e
non, come era invece richiesto e come è previsto dal contratto stipulato dalle
parti, sull’invalidità intesa come grado della sola diminuzione funzionale di
una o più parti del corpo del leso.
Questa
errata impostazione non è stata corretta dal perito nemmeno in sede di
delucidazione, dato che essa verteva eminentemente sulla questione della
causalità, nel senso di un’eventuale incidenza di altre cause che non la caduta
da cavallo.
Se
ne deve concludere per l’assoluta inutilità della perizia, nella misura in cui
essa quantifica il grado di invalidità, essendosi il perito erroneamente
dipartito da quei criteri medico-teorici che dovevano essere posti alla base
del responso.
3.2 Tolta
la perizia giudiziaria, l’attrice invoca a sostegno della propria tesi i
responsi dei dott. __________ e __________, che a mente sua concluderebbero
anch’essi per un grado di invalidità del 50%.
A
torto.
Il
rapporto medico del dott. __________ (doc. B) è infatti anch’esso stato
allestito in funzione della capacità lavorativa concreta dell’attrice, prova ne
è il fatto che il compito del medico era proprio quello di stabilire la
“capacità lavorativa quale estetista” e “descrivere con indicazioni e
controindicazioni le attività adeguate e il grado di esigibilità” (doc. B,
punto 1.1, pag. 1) e non invece quello di esprimersi sul grado di invalidità
medico-teorica.
Analoga
considerazione vale per il parere del dott. __________ (doc. E), che si esprime
unicamente nel senso di “un’abilità lavorativa del 50% a titolo permanente”,
valutazione che non ha tuttavia nulla a che vedere con quella medico-teorica,
potendosi benissimo verificare, a seconda della professione esercitata, alti
livelli di menomazione senza diminuzione della capacità lavorativa oppure danni
ridotti all’integrità fisica con gravissime conseguenze sulla capacità di
guadagno.
Ne
consegue che anche dopo l’esame di questi documenti non si può tenere per
provata la tesi di un’invalidità medico-teorica del 50%.
3.3 In
questa situazione diviene perciò priva di rilevanza la critica dell’attrice
alla forza probante dei referti medici versati in atti dalla convenuta.
Si
deve infatti ritenere che l’attrice ha fallito l’onere della prova a suo
carico, e che se la petizione ha potuto trovare parziale accoglimento, in
misura appena superiore a quanto riconosciuto dalla convenuta, ciò è avvenuto
proprio grazie a uno di questi referti, che conteneva un margine di
approssimazione che il Pretore ha utilizzato in favore della richiedente.
Ne
deve pertanto conseguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
27 febbraio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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