AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.6
Data decisione, Autorità:
18.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00006
Lugano
18 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1153 (inc. n. 1165) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 13 maggio 1991 da
__________ avv. __________
contro
____________________rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 167’795.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda
ridotta a fr. 136’803.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 9 dicembre 1995 ha respinto;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 3 gennaio 1997 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 136’803.-- oltre
interessi;
Gravame sul quale
i convenuti non si sono espressi.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti -gli attori l’11 ottobre e i convenuti il 22 dicembre 1989- hanno
sottoscritto un contratto per le prestazioni degli architetti, redatto su
modulo SIA, con il quale gli attori venivano incaricati della progettazione e
della direzione dei lavori di edificazione di una palazzina commerciale e
abitativa sul fondo n. __________di __________ contro una mercede forfetaria di
fr. 250’000.-- (doc. B).
Il
rapporto contrattuale si è interrotto anzitempo, a seguito della revoca
pronunciata l’8 maggio 1990 dai convenuti (doc. F).
B. Le
tesi delle parti circa l’estensione del rapporto contrattuale e i motivi della
sua rescissione sono divergenti.
Da
una parte gli attori sostengono di essersi limitati alla progettazione, mentre
i convenuti si sarebbero incaricati di comunicare loro tutte le informazioni
necessarie.
A
mente degli attori, i convenuti si sarebbero assunti anche l’onere di
verificare la reale situazione di fatto e giuridica del fondo da edificare,
anche dal profilo delle limitazioni di diritto pianificatorio.
Sarebbe
perciò dovuto il pagamento delle prestazioni eseguite fino al momento della
revoca del mandato e risultanti da due fatture emesse l’11 giugno 1990, una per
gli onorari dovuti al 31 dicembre 1989 (doc. G) e l’altra per quelli dovuti al
15 marzo 1990 (doc. H).
Le
parti avrebbero inoltre concluso un precedente contratto, riguardante
un’edificazione sul fondo n. __________di ____________________ e anche in quel
caso nulla sarebbe stato pagato dai convenuti, dal che un credito complessivo
di fr. 167’795.-- oltre interessi.
Dall’altra
parte i convenuti sostengono la grave inadempienza degli attori, i quali nel
novembre del 1989 avrebbero allestito un primo progetto contrario alle norme
edilizie vigenti, che essi avrebbero peraltro dovuto conoscere e che non era
compito dei convenuti di portare a conoscenza degli attori.
Essi
sarebbero di conseguenza stati incaricati dell’elaborazione di un secondo
progetto, ma anche in questo caso non sarebbero stati rispettati gli indici.
Stante
la presentazione di progetti inutilizzabili per il fondo di __________nulla
sarebbe dovuto agli attori, ma in ogni caso la loro pretesa sarebbe esagerata.
Quo
al fondo di __________, sarebbe stato pattuito che la retribuzione sarebbe
stata corrisposta solo nel caso che il fondo fosse stato venduto a terzi con il
progetto approvato, o che l’acquirente avesse conferito un mandato agli attori,
circostanze che non si sarebbero verificate.
C. La
parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 136’803.-- oltre interessi della
domanda di causa, hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle
norme sul contratto di appalto, ha constatato che gli attori avrebbero
elaborato due progetti di massima per il fondo di __________.
Il
primo, per il quale vengono richiesti fr. 31’982.--, non figurerebbe nemmeno in
atti, così che nulla permetterebbe di pronunciarsi sul fondamento della
richiesta, che sarebbe perciò da respingere.
Il
secondo progetto di massima, come già il precedente, non sarebbe stato conforme
alle vigenti norme edilizie, la cui ignoranza costituirebbe inadempienza degli
attori, così che lo stesso sarebbe del tutto inservibile per i convenuti, che
non potrebbero essere ascritti al suo pagamento.
Quo
al fondo di __________, gli attori non avrebbero saputo provare di essere stati
incaricati della progettazione nei termini da loro indicati, così che anche
questa loro pretesa sarebbe da respingere, così come la petizione nel suo
complesso.
E. Con
l’appello gli attori chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione per fr. 136’803.-- oltre interessi.
Per
il fondo di __________, il Pretore avrebbe rettamente identificato l’esistenza
di due fasi progettuali, una precedente e una successiva alla firma del
contratto in atti, ma avrebbe a torto disconosciuto il diritto alla
retribuzione del primo progetto per il motivo che lo stesso non si troverebbe
in atti. Tale assenza sarebbe infatti giustificata dal fatto che esso è stato
rielaborato, e da esso si sarebbe giunti al secondo progetto.
Del
secondo progetto per __________il Pretore avrebbe a torto espresso il
convincimento secondo cui esso sarebbe stato inservibile. Vi sarebbe stata
un’eccedenza di superficie di soli 180 mq, causata da informazioni fornite dai
convenuti e superabile con una modifica del progetto consistente nel
ridimensionamento dell’appartamento al piano attico.
Sarebbe
perciò duvuta la retribuzione nella misura del 27,5%, più un supplemento del
10% per l’ingiustificata rescissione del contratto, così come calcolato nella
nota doc. H.
Pure
errata sarebbe infine la decisione di negare la retribuzione del progetto per
__________, dovendo i convenuti sopportare l’onere della prova relativamente
alle condizioni da loro stessi poste.
F. I
convenuti non hanno presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto:
- Il
cosiddetto contratto di architettura è un contratto innominato avente natura
mista. Esso si presta cioè all’applicazione delle norme del codice delle
obbligazioni riguardanti più tipi di contratto, a dipendenza del tipo e della
portata delle prestazioni che vengono richieste al professionista (DTF
114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und der
SIA 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Friborgo, 3. edizione,
1995, n. 30).
E’
in tal senso riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se all’architetto
viene unicamente richiesto l’allestimento di piani e progetti, devono tornare
applicabili le norme sul contratto di appalto, mentre se vengono richieste
altre prestazioni, ed in particolare la direzione dei lavori, si è in presenza
di un contratto globale da valutare nell’ambito delle norme sul mandato (DTF
119 II 428, 119 II 45; II CCA 13 giugno 1994 in re arch. G./R., 21
dicembre 1993 in re arch. R./B, 16 agosto 1993 in re S./F.; Gauch, opera
citata, in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 31 e segg.; Gauch, Der
Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Berner Kommentar,
n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO).
Da
queste considerazioni si evince, per quanto di rilevanza all’atto pratico, che
il contratto doc. B riguardante il fondo di __________ è per l’estensione e la
natura delle prestazioni richieste agli attori da giudicare in base alle norme
sul mandato, mentre le altre prestazioni richieste agli attori e limitate
all’allestimento di progetti, sono da valutare sulla scorta delle norme sul
contratto di appalto.
- Chi,
come gli attori, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale
deve in linea generale dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto, nonché
la congruità della propria pretesa (art. 8 CC; da ultimo: II CCA 10
aprile 1997 in re J./K.).
Nel
caso dell’architetto, se il rapporto contrattuale è retto dalle norme
sull’appalto la quantificazione della mercede avviene di principio ai sensi dell’art.
373 CO se così è stato pattuito dalle parti, oppure ai sensi dell’art. 374 CO,
ovvero secondo il valore del lavoro e le spese (Egli, Das Architektenhonorar,
in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 920).
Se
invece il contratto è retto dalle norme sul mandato, l’onorario, in assenza di
un preventivo accordo, va determinato dal prudente criterio del giudice (art.
394 cpv. 3 CO; II CCA 16 agosto 1993 in re S./F.).
- Ciò
premesso, confrontato con la richiesta di fr. 31’982.-- per una prima progettazione
per il fondo di ____________________ limitata allo stadio del progetto di
massima (esplicito: appello, pag. 5), il Pretore l’ha respinta ritenendola non
provata, già solo per il fatto che in atti non figurano i progetti in
questione, e di conseguenza non è nemmeno possibile esprimersi sulla congruità
della richiesta.
Gli
attori a questa motivazione oppongono l’argomentazione secondo cui il primo
progetto di massima non si troverebbe in atti per il motivo che esso sarebbe
stato rielaborato e da esso si sarebbe giunti al secondo progetto di massima
(appello, pag. 5).
Ora,
a prescindere da ogni altra considerazione, tale argomentazione è senza dubbio
controproducente per gli attori, in primo luogo perché di fatto avalla la tesi
difensiva dei convenuti secondo cui la prima progettazione di massima era
inutilizzabile e in quanto tale non suscettibile di rimunerazione, ed in
secondo luogo perché costituisce l’evidente ammissione del fatto che la fase
contrattuale della progettazione di massima è stata eseguita una sola volta
(con tutte le riserve sulla validità della seconda progettazione, di cui si
dirà più avanti) ma fatturata due volte.
Ciò
risulta con ogni evidenza dall’esame delle due note onorari doc. G e H: benché
si sia in presenza di un unico contratto, e dello sviluppo di un unico progetto
edilizio, la fase del progetto di massima, costituente il 9% della prestazione
complessiva è indebitamente fatturata due volte per intero.
A
ben vedere, e ciò è indirettamente confermato dal fatto che le due fatture si
esprimono in termini di onorari maturati fino a una certa data, tali fatture
sono da ritenere alternative e non cumulative, ovvero con l’emissione della
seconda, che ha ripreso le medesime prestazioni incluse nella prima, questa è
stata superata ed è perciò divenuta priva di oggetto.
In
caso contrario si dovrebbe giungere all’inammissibile conclusione che gli
attori tentano di farsi pagare due volte la fase della progettazione di
massima, benché tale prestazione sia stata eseguita (nel migliore dei casi) una
volta soltanto, partendo dalla base di una prima inadeguata progettazione, per
la quale nulla è pertanto dovuto.
L’esistenza
di un’eventuale pretesa degli attori per la progettazione inerente al fondo di
__________ deve pertanto essere esaminata unicamente in base alla nota onorari
doc. H.
- Il
cliente di un architetto ha l’incontestato diritto di recedere anzitempo dal
contratto, e questo sia sotto l’egida delle norme sull’appalto che di quelle
sul mandato, ma è per principio tenuto al pagamento di almeno quelle
prestazioni che sono già state effettuate.
4.1 Se
il contratto è qualificabile come appalto, il diritto al recesso del
committente è previsto dall’art. 377 CO, norma che però gli impone di
remunerare il lavoro già fatto e di tenere indenne l’appaltatore da ogni danno.
L’eventuale
difettosità dell’opera compiuta, che può senz’altro essere identificata nella
circostanza che il progetto non ottiene l’approvazione dell’autorità, può
modificare la situazione: se l’opera è inservibile il contratto può essere
ricusato (art. 368 cpv. 1 CO), se il difetto non è invece irrimediabile il
committente ha la scelta tra la riparazione gratuita e la diminuzione della
mercede (così in: II CCA 10 maggio 1996 in re arch. F./S.).
4.2 Se,
come nella specie, al contratto sono applicabili le norme sul mandato, il
diritto di recesso del mandante è addirittura assoluto (art. 404 cpv. 1 CO),
così che la pattuizione di una pena convenzionale per tale eventualità è
viziata da nullità ex art. 20 CO (DTF 110 II 383; proprio per un mandato
d’architetto: II CCA 12 luglio 1996 in re arch. C./L.).
Benché
tale norma sia silente sul tema, contrariamente all’art. 377 CO che è esplicito
in proposito, non vi è per principio motivo di negare al mandatario la retribuzione
delle prestazioni fino a quel punto effettuate (Tercier, L’extinction prématurée
du contrat, in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 1155 e riferimenti).
Inoltre,
secondo l’art. 404 cpv. 2 CO, norma della quale può avvalersi anche
l’architetto (DTF 110 II 384; II CCA 12 luglio 1993 in re arch.
L/P.; Fellmann, opera citata, n. 55 ad art. 404 CO), il mandatario è
tenuto al risarcimento del particolare pregiudizio derivato al mandante
dall’intempestiva revoca del mandato (Rep. 1976, pag. 226 e segg.; II
CCA 12 luglio 1996 citata), ma solo alla condizione che l’architetto non
abbia violato i propri obblighi contrattuali, ovvero se non sia dato al
mandante un motivo tale da giustificare la revoca del mandato (DTF 104
II 320 e riferimenti; II CCA 12 luglio 1993 citata).
In
questo contesto va inserita la clausola di cui all’art. 1.14.3 della norma SIA
102, invocata dagli attori, secondo cui nel caso di revoca a tempo indebito e
senza alcuna colpa imputabile all’architetto, questi è autorizzato ad esigere
un supplemento oltre all’onorario dovuto per il lavoro svolto, ammontante al
10% dell’onorario per le prestazioni revocate, o più se il danno documentato è
superiore.
- Stanti
questi principi, ci si deve chiedere quale sia il valore delle prestazioni effettuate
dagli attori, e se esse siano o meno state ineccepibili, così da potersi
pronunciare anche sulla decisione dei convenuti di recedere dal contratto.
5.1 A
non averne dubbi, anche il secondo progetto di massima allestito dagli attori
non era corretto dal profilo del diritto pianificatorio, circostanza che essi
stessi ammettono nel loro gravame (pag. 7).
Gli
attori non hanno saputo fornire la prova liberatoria, e addirittura in sede di
appello non l’hanno neppure tentata, dal che deve necessariamente discendere
l’impossibilità di applicare in loro favore l’art. 1.14.3 della norma SIA 102
già solo per l’esistenza di una colpa a loro carico, così che il supplemento di
fr. 18’125.-- richiesto a tal titolo non risulta dovuto.
5.2 Anche
volendo ammettere -ma in base agli atti ciò è ben lungi dall’essere stato
dimostrato- che le prestazioni effettuate e documentate dagli attori
rappresentino, come da loro sostenuto, al 27.5% del totale, il corrispondente
onorario di fr. 68’750.-- (pari al 27.5% di quello forfetario di fr.
250’000.--) sarebbe dovuto solo nel caso, non verificatosi, in cui tali
prestazioni fossero ineccepibili.
Ciò
che invece manca in questa causa è per l’appunto la prova, da fornire
necessariamente in forma peritale, da una parte dell’estensione delle
prestazioni eseguite dagli attori, e dall’altra della misura in cui queste
prestazioni potevano essere utilizzate dai committenti.
Tale
lacuna non può evidentemente essere sanata dai semplicistici rilievi degli
attori, secondo cui i piani da loro allestiti non sarebbero stati
inutilizzabili ma avrebbero potuto essere sistemati con il semplice
ridimensionamento dell’appartamento al piano attico di “soli 108 mq” (appello,
pag. 7).
In
simili circostanze, cioè nell’assenza di qualsivoglia elemento sicuro di
giudizio, anche una pronuncia in termini di equità risulta impossibile, di modo
che l’unica soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non
quantificabile credito degli attori sussiste, è quella di respingere in toto la
pretesa siccome non provata nella sua entità (così in: II CCA 9 dicembre
1994 in re P./I. SA, 21 dicembre 1993 in re arch. R./B.).
- Merita
infine piena conferma anche la decisione del Pretore di respingere la pretesa
degli attori riguardante le prestazioni effettuate per il fondo di __________
in quanto, contrariamente all’opinione dei ricorrenti (appello, pag. 10 e 11),
non sono in alcun modo state disattese le norme in materia di onere probatorio.
Si
deve in effetti considerare, come si è già detto (consid. 2), che gli attori in
conseguenza dell’art. 8 CC sono di principio gravati dall’onere della prova
circa l’esistenza dell’asserito contratto.
In
assenza di migliori elementi, che in effetti non esistono in atti, a questo
stadio della causa gli attori a sostegno della tesi dell’esistenza del
conferimento contrattuale possono unicamente invocare le ammissioni fatte dai
convenuti (esplicito, ed in grassetto: appello, pag. 10).
Tali
ammissioni vanno tuttavia considerate nella loro globalità (art. 196 CPC), e da
esse emerge che nelle manifestazioni di volontà contrattuali dei convenuti
erano incluse le pattuizioni secondo cui la retribuzione sarebbe stata
corrisposta solo nel caso che il fondo fosse stato venduto a terzi con il
progetto approvato, oppure nel caso che l’acquirente avesse conferito un
mandato agli attori, e avesse perciò assunto l’obbligo di pagamento.
Da
queste manifestazioni di volontà, che devono valere per vere affinché sia
ammessa l’esistenza del contratto, risulta perciò che un obbligo dei convenuti
al pagamento dell’onorario degli attori sussisteva solo alla condizione che un
terzo acquistasse fondo e progetto.
Il
verificarsi di tale condizione è quindi incluso in quell’insieme di fatti che
gli attori dovevano dimostrare per rendere efficace il diritto ad ottenere il
pagamento, e non spettava di conseguenza ai convenuti -stante l’accertamento
della pattuizione della condizione- dimostrare che la stessa non si era
realizzata.
Ne
deve seguire la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non
si attribuiscono ripetibili, non avendo i convenuti presentato osservazioni
all’appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
3 gennaio 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’600.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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