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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.116
Data decisione, Autorità:
02.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00116
Lugano
2 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.191 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 20 marzo 1996 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto
che alla convenuta sia fatto ordine di liberare da ogni vincolo il conto n.
Domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 20 aprile 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che
con atto di appello dell’8 maggio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con
osservazioni del 18 giugno 1998 postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. In
data 8 ottobre 1991 l’attore ha aperto il conto n. __________ presso la
convenuta, accreditandovi fr. 450'000.‑‑.
L’attore
ha in seguito sottoscritto 4 atti di costituzione di pegno e cessione a favore
della convenuta:
B. Il
13 settembre 1994 , titolare del conto “” presso la
convenuta, ha ordinato la chiusura del conto e il trasferimento di tutti gli
averi sul conto “” Lo stesso giorno l’attore ha sottoscritto 3 ulteriori
atti di costituzione di pegno e cessione del conto “” in favore della
convenuta e a copertura dei crediti nei confronti di: __________ e __________
(doc. B, C, D). Anche i preesistenti atti di costituzione di pegno gravanti il
conto “__________ ” sono stati addossati, con la chiusura di quel conto, al
conto “__________”.
C. A
partire dai primi mesi del 1995 sono sorte delle contestazioni tra le parti in
causa, avendo la convenuta bloccato il conto “__________”, invocando gli atti
generali di pegno sottoscritti dall’attore.
D. Con
la petizione l’attore ha chiesto che alla convenuta sia ordinato di liberare da
ogni vincolo il conto “__________ ”. Egli avrebbe sottoscritto gli atti di
costituzione di pegno in maniera automatica, confidando nel fatto che si
sarebbe trattato di semplici formalità connesse con l’apertura o il possesso
del conto.
Sarebbe
in ogni caso stata pattuita la liberazione almeno parziale del conto dopo che
__________ aveva costituito un ipoteca su un proprio fondo in favore della
convenuta.
La
banca vi avrebbe provveduto, ma avrebbe in seguito disposto un nuovo blocco.
In
diritto vi sarebbe inadempienza della convenuta agli accordi presi, oppure dolo
da parte sua, oppure ancora errore essenziale dell’attore.
E. La
convenuta si è opposta alla petizione contestando sia il preteso errore
essenziale che il proprio asserito agire doloso, ritenuto che l’attore per anni
in più circostanze avrebbe regolarmente firmato gli atti di cessione in pegno
dell’avere in conto senza sollevare obiezioni, con il che sarebbe del tutto
legittimo e conforme alle pattuizioni contrattuali il blocco del conto in
questione.
F. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, respinte le eccezioni di dolo e errore
essenziale, non ha ritenuto la convenuta inadempiente al riguardo degli accordi
intercorsi, risultando dalle affermazioni dell’attore medesimo che la
condizione per la liberazione del di lui conto -l’iscrizione dell’ipoteca a
registro fondiario- non si sarebbe verificata, dal che la reiezione della
petizione.
G. Con
l’appello l’attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione.
Il
Pretore sulla questione dell’obbligo assunto dalla convenuta alla liberazione
del conto dell’attore avrebbe disatteso le risultanze delle deposizioni
testimoniali. Il teste __________ avrebbe dichiarato che gli accordi tra le
parti avrebbero previsto la liberazione del conto con la sottoscrizione
dell’atto notarile di costituzione dell’ipoteca, e non con la sua iscrizione a
registro fondiario. Il teste __________ non avrebbe contraddetto questa
versione dei fatti, ma comunque egli sarebbe meno credibile in quanto
dipendente della convenuta.
H. Dalle
argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’appellante
per ottenere la liberazione del proprio conto bancario invoca un asserito
accordo con la convenuta in forza del quale ciò gli sarebbe stato promesso in
cambio della costituzione di un’ipoteca sui beni immobili siti in __________,
di proprietà dei coniugi __________ (doc. H; appello, punto 10, pag. 6).
Stanti
la costituzione dell’ipoteca (doc. H), e la sua mancata iscrizione a registro
fondiario, il gravame si esaurisce nel tentativo di dimostrare, per mezzo della
deposizione del __________ -economicamente interessato alla vertenza in quanto
promotore dell’operazione terminata con il fallimento di __________ che le parti
avrebbero pattuito la liberazione del conto dell’attore già con la firma
dell’atto di costituzione di ipoteca, e non solo con la sua iscrizione a
registro.
- Se
non che, la questione è in realtà irrilevante ai fini dell’esito della causa.
Infatti,
anche volendo ammettere che la convenuta con il 24 aprile 1992, data della
costituzione dell’ipoteca (doc. H) avesse avuto l’obbligo di liberare il conto
dell’attore, questo accordo risulterebbe comunque superato dalle successive
pattuizioni intervenute il 13 settembre 1994, data in cui l’attore ha
nuovamente accettato di costituire in pegno il conto in questione per gli
impegni di __________ e __________ (doc. B, C, D).
- Stante
l’incontestabile e incontestata validità di questi impegni -l’attore abbandona
in questa sede le eccezioni di dolo e errore essenziale-, è manifesto che la
domanda di causa di liberazione del conto __________da ogni vincolo di garanzia
non può trovare accoglimento.
Ne
segue la reiezione del temerario gravame.
Le
spese e la tassa di giustizia, cosi come le ripetibili, seguono la soccombenza
della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati per le
spese gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello
8 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'950.‑-
b)
spese fr. 50.‑-
Totale fr.
2'000.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 4’000.--per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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