AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.150
Data decisione, Autorità:
19.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00150
Lugano
19 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.417 della Pretura di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 14 giugno 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 30’000.--
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda aumentata a fr.
48’234.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 19 giugno 1998 ha accolto per fr. 9’850.-- oltre
interessi;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 13 luglio 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 30’000.-- oltre
interessi;
Mentre i
convenuti con osservazioni e appello adesivo del 23 giugno 1998 postulano la
riforma della sentenza del Pretore nel senso della reiezione della petizione;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attrice sostiene di essere stata incaricata dai convenuti nel
1991 di progettare una nuova configurazione architettonica per alcuni locali
interni dell’albergo __________, di loro proprietà.
I
lavori relativi alla reception sarebbero stati eseguiti nel 1992 e regolarmente
pagati dai convenuti, mentre la progettazione per gli altri locali, modificata
più volte su richiesta dei committenti, non sarebbe mai stata eseguita, avendo
questi nel settembre 1995 dichiarato di volere rinunciare alla prevista
realizzazione.
Il
valore della progettazione eseguita sarebbe stato valutato in fr. 19’988.60
dall’Associazione svizzera degli architetti per interni, ed oltre a ciò
sarebbero dovuti all’attrice fr. 1’230.-- spesi per ottenere tale responso, il
mancato guadagno sulle previste forniture e le spese vive e di trasferta, il
tutto per almeno fr. 30’000.-- oltre interessi.
B. Nella
risposta del 12 settembre 1996 i convenuti hanno contestato il conferimento del
mandato, affermando invece l’esistenza di discussioni preparatorie in vista
della conclusione del contratto, che comunque avrebbe riguardato il solo
__________, e non anche la moglie.
C. Le
parti, eccezion fatta per l’aumento a fr. 48’234.60 oltre interessi della
domanda di causa, hanno per in seguito sostanzialmente ribadito le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto
l’esistenza tra le parti di un contratto d’architetto relativo alla
progettazione della ristrutturazione del bar e del ristorante, nel quale
l’offerta -accetatta dall’attrice- sarebbe venuta dai convenuti, i quali
avrebbero ribadito in seguito la loro volontà contrattuale collaborando con il
progettista e chiedendogli delle modifiche dei piani allestiti
Tale
contratto sarebbe stato revocato dall’attrice nel corso dell’incontro avuto
dalle parti nella seconda settimana del settembre 1995, il che non osterebbe
comunque alla retribuzione delle prestazioni da lei effettuate, quantificabili
in fr. 9’850.--, mentre infondate sarebbero le altre sue pretese.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante principale -che postula la riforma della
sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 30’000.-- oltre
interessi, ossia fr. 19’988.60 per l’allestimento dei piani e dei progetti e
fr. 10’800.-- quale rimborso spese- e di quelle degli appellanti adesivi -che
chiedono che il primo giudizio sia riformato nel senso della reiezione della
petizione- come pure dei rispettivi memoriali di osservazioni, concludenti per
la reiezione dei gravami avversari, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In
materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come
l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la
congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re
B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T.
SA; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
- L’esistenza
dell’asserito conferimento contrattuale è stata in concreto riconosciuta dal
Pretore, e perciò anche se l’attrice si dilunga nell’illustrare la sua diversa
tesi sui tempi e le modalità della stipula -che, come si vedrà (consid. 4.3), è
irrilevante al fine della determinazione degli onorari-, è pacifico che non vi
è contestazione da parte sua del risultato.
A
ben vedere, il conferimento contrattuale non è nella sostanza contestato
neppure nell’allegato 14 settembre 1998 dei convenuti (che irritualmente
mescolano in un unico testo le argomentazioni di risposta e quelle dell’appello
adesivo, e che sfuggono alla declaratoria di irricevibilità in considerazione
dell’esito comunque negativo del loro gravame), i quali propendono per la
diversa tesi della mancata dimostrazione da parte dell’attrice dell’entità
delle sue prestazioni (punto 8, pag. 9), di modo che l’esistenza tra le parti
di un contratto oneroso può a questo stadio della causa essere data per
acquisita.
-
Contestata
dall’attrice è per contro la questione delle circostanze della rescissione
contrattuale, che il Pretore ha addebitato a lei (consid. 2), negandole per
questo motivo il diritto al risarcimento del guadagno che avrebbe conseguito
con la fornitura del mobilio (consid. 4, pag. 10), e che essa attribuisce
invece ai convenuti, ma dal momento che l’attrice con l’appello rivendica
unicamente la retribuzione delle prestazioni eseguite, e non anche il mancato
guadagno, anche questa problematica non merita ulteriore disamina.
-
In
definitiva, l’unico punto di questione per entrambi i contendenti risulta
essere quello riguardante l’ammontare spettante all’attrice per le prestazioni
da lei eseguite.
4.1 Il
Pretore, con decisione che merita di essere qui confermata appieno, ha ritenuto
determinante il contenuto delle due conferme d’ordine (“Auftragsbestätigung”)
inviate dall’attrice ai convenuti il 6 e il 10 luglio 1995 (doc. F e I, cfr.
inoltre anche il doc. O del 6 settembre), in cui figura la medesima voce:
“Innenarchitektenhonorar:
Honorar des Innenarchitekten für die Planung
des
Gesamtprojektes sowie die Koordination
und
Ueberwachung des Innenausbaus gemäss VSI-Honorar-Richtlinien pauschal inkl. Spesen
für die Bauführung ab dem
Innenausbau
sowie alle übrigen Spesen Fr. 20’000.-”
Questa
clausola rappresenta infatti l’espressione della volontà contrattuale delle
parti per l’ipotesi, non verificatasi, della regolare conclusione del contratto
con l’effettuazione di tutte le prestazioni ivi previste, ed è perciò il
necessario punto di partenza per la quantificazione secondo il prudente
criterio del giudice dell’onorario spettante all’attrice per le prestazioni
eseguite nel contesto del contratto terminato prematuramente.
4.2 Dalla
semplice lettura della suddetta clausola appare evidente l’espressa volontà
delle parti di ritenere incluse nel forfait di 20’000.-- anche tutte le spese,
di ogni genere, avute dall’architetto nell’espletazione del suo compito, così
che appare a prima vista priva di ogni fondamento la pretesa, avanzata ancora
in questa procedura, di ben fr. 10’800.-- a tal titolo.
L’argomentazione
dell’attrice a sostegno di questa sua richiesta è quella per cui l’inclusione
delle spese nel forfait sarebbe stata determinata dalla consapevolezza che
dalla fornitura del mobilio essa avrebbe guadagnato ulteriori fr. 16’216.--, ma
si tratta di una deduzione che non può essere tutelata.
La
stessa non scalfisce infatti la constatazione dell’esistenza di un preciso
accordo tra le parti per un onorario di fr. 20’000.-- per l’intera opera
comprensivo di tutte le spese, trattandosi di motivazione attinente alla sola
volontà dell’attrice, non esplicitata ai convenuti (che forse non avrebbero
voluto concedere all’attrice un beneficio complessivo di oltre fr. 36’000.-- su
un’opera del costo di circa fr. 90’000.--), sicché il vizio di volontà che
l’attrice sembra implicitamente denunciare con la censura in esame si appalesa
essere un’irrilevante riserva mentale da parte sua od errore sui motivi del
contratto.
D’altra
parte, se l’attrice -che addebita ai convenuti l’anticipata cessazione del
contratto- riteneva veramente di poter conseguire un ulteriore beneficio, essa
non aveva che da farlo valere in termini processualmente corretti (cfr.
appello, punto 4, pag. 7 e 8). Non essendo questo stato il caso, la questione
non può evidentemente essere aggirata attribuendo al contenuto della precisa
pattuizione contrattuale in un significato con essa incompatibile, e
sicuramente non corrispondente alla volontà dei convenuti, con la conseguenza
che la pretesa di fr. 10’800.-- per le spese sostenute deve essere senz’altro
respinta.
4.3 Ciò
premesso, appare manifesto che stante una pattuizione d’onorario di fr.
20’000.-- per l’intero contratto, per le prestazioni eseguite non potranno
essere riconosciuti all’attrice i fr. 19’988.60 che essa ancora in questa sede
rivendica.
La
stessa attrice, infatti, riconosce nel proprio gravame (punto 5, pag. 8 e 9)
che di questa somma solo fr. 11’811.60 riguardano le prestazioni eseguite a
seguito del conferimento contrattuale del 1994/1995, mentre fr. 8’177.--
sarebbero dovuti per prestazioni della fase 1991/1992, in quanto
riguarderebbero i lavori rimasti in sospeso in quel periodo e nuovamente
sollecitati nel 1994/1995 e non, come erroneamente ritenuto dal Pretore, quanto
già fatturato e pagato per la ristrutturazione della reception.
Da
questa ammissione discende l’impossibilità di postulare validamente il
pagamento degli anzidetti fr. 8’177.--, atteso che il punto di questione non è
quello, ritenuto dall’attrice, se il conferimento contrattuale per queste opere
sia avvenuto nel 1991 o nel 1994, ma quello per cui con il successivo accordo
del 1994/1995 contenente un’esplicita e chiarissima pattuizione relativa agli
onorari si deve, secondo il principio dell’affidamento, ritenere superata la
problematica concernente eventuali prestazioni remunerabili rimaste in sospeso,
nel già enunciato senso che per la totalità della prestazione sarebbero stati
dovuti fr. 20’000.-- e che perciò per l’esecuzione di prestazioni parziali il
prudente criterio del giudice deve, in applicazione di questo accordo, condurre
a considerare solo il grado di avanzamento raggiunto nell’esecuzione dell’opera
rispetto al suo complesso, e ad attribuire la piena retribuzione limitatamente
a quanto eseguito.
4.4 Stabilito
ciò, la disputa si riduce all’avvenuta riduzione da parte del Pretore da fr.
11’811.-- a fr. 9’850.-- dell’onorario dell’attrice in considerazione
dell’ammissione di un valore dell’opera di fr. 70’875.-- in luogo dei fr.
85’610.-- addotti dall’attrice, laddove la differenza risiede nel fatto che il
Pretore ha considerato solo il valore delle forniture, mentre l’attrice chiede
che sia computata l’intera “Bausumme”, comprensiva cioè anche del costo delle
prestazioni d’architetto.
Entrambi
i metodi di calcolo sono errati.
Posto
infatti che le parti hanno pattuito un onorario di fr. 20’000.-- per l’intera
prestazione contrattuale, non vi è più alcuna giustificazione di raffrontare le
prestazioni eseguite al costo dell’opera, mentre occorre stabilire quale sia
l’incidenza delle prestazioni eseguite sul complesso di quelle che dovevano
essere effettuate.
Riprendendo,
per economia di giudizio, la colonna tabella dell’art. 2.16 della tariffa VSI
(doc. A), ritenuta dal perito nel referto doc. FF, ossia quella per lavori del
valore compreso tra fr. 80’000.-- e fr. 100’000.--, si osserva che il perito ha
accertato l’effettuazione delle prestazioni indicate dalle lettere a) ad e)
compresa, per un totale di 11,58% su una retribuzione complessiva del 22,91%
del valore dell’opera.
Questa
indicazione dell’11,58%, alla quale non vi è motivo di aggiungere il 20% per
ristrutturazioni, essendo tale indicazione estranea al grado di avanzamento del
lavoro dell’attrice ed attinente invece all’ammontare della mercede globale,
risolto a priori con la pattuizione di fr. 20’000.--, corrisponde al 50,54% del
cennato 22,91%, ossia del totale delle prestazioni da eseguire, con il che
l’attrice ha in definitiva diritto al 50,54% di fr. 20’000.--, ossia a fr.
10’108.--.
4.5 Del
tutto infondato risulta invece l’appello adesivo, con cui i convenuti adducono
sostanzialmente la mancata dimostrazione da parte dell’attore dell’ammontare
del proprio credito.
L’attore
ha infatti fornito la prova dell’esistenza di una pattuizione di un onorario di
fr. 20’000.-- ed ha altresì portato a conoscenza del giudice tutti gli elementi
fattuali attinenti alle prestazioni eseguite necessari a stabilire, secondo
prudente criterio, quale parte di questa mercede globale gli fosse dovuta, così
da doversi ritenere che egli ha debitamente fatto fronte all’onere probatorio
che gli incombeva.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello
principale e la reiezione del gravame adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC), ritenuto che il limitato grado di accoglimento dell’appello principale
giustifica il mantenimento del riparto di spese e ripetibili adottato dal
Pretore e l’accollo all’attrice dei costi di questa procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 luglio 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 giugno 1998 della Pretura di Locarno-Campagna è
riformata nel modo seguente:
-
In parziale accoglimento della
petizione, i convenuti __________, sono condannati a pagare alla parte attrice
__________, __________, fr. 10’108.-- oltre interessi al 5% dal 22 settembre
-
Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 570.--
b)
spese fr. 30.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 14 settembre 1998 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 370.--
b)
spese fr.
30.--
T
o t a l e fr.
400.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere a controparte complessivi fr. 500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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