AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.187
Data decisione, Autorità:
10.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00187
Lugano
10 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00083 (già 312/1987) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2-
promossa con petizione 30 aprile 1987 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37’923.85
oltre interessi, per pretese derivanti da un contratto di assicurazione;
domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 14 agosto 1998 ha integralmente respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 21 settembre 1998 con cui, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria in questa sede, chiede in via principale
l’annullamento del querelato giudizio e in via subordinata la sua riforma nel
senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre
la convenuta con osservazioni 9 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 12 agosto 1980,
all’altezza dello svincolo autostradale di __________, alla guida della sua
auto, è stata tamponata da un’altra autovettura.
In virtù di una polizza
assicurativa stipulata il 12 febbraio 1980 (doc. A) __________ ha in un primo
tempo risarcito all’assicurata i danni materiali e le spese mediche;
successivamente, sulla base di una perizia medica che accertava come i problemi
fisici accusati dall’assicurata non fossero la conseguenza dell’incidente, la
compagnia di assicurazioni ha tuttavia rifiutato di assumersi altre spese.
B. Con la petizione in
rassegna __________ rileva che l’incidente le avrebbe comportato la necessità
di numerose cure mediche e che lo stesso in definitiva sarebbe la causa della
sua totale incapacità lavorativa: essa chiede pertanto alla __________ la
rifusione di tutta una serie di fatture (per fr. 30’923.85) ed il versamento
dell’indennità per invalidità totale prevista dalla polizza (fr. 20’000.-);
dedotto un acconto di fr. 13’000.- già percepito, il credito a suo favore
ammonta quindi a fr. 37’923.85.
La convenuta resiste in
lite contestando che le pretese fatte valere siano in relazione causale con
l’incidente, ed osservando inoltre che per alcune di esse il periodo massimo di
copertura di 5 anni previsto dalla polizza era scaduto.
C. Con la sentenza
impugnata il Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto argomentato che alcune fatture di cui l’attrice aveva chiesto
la rifusione non erano state sufficientemente comprovate (per fr. 28’481.15),
mentre che non era provato che le altre (di fr. 2’442.70), in parte oltretutto
posteriori al periodo massimo di copertura della polizza, fossero in realtà in
relazione causale con l’incidente. Per quest’ultimo motivo, accertato dalla
perizia giudiziaria, nemmeno era possibile riconoscere all’attrice l’indennità
per invalidità totale prevista dalla polizza.
D. Con l’appello,
corredato di una domanda di assistenza giudiziaria, l’attrice chiede in via
principale l’annullamento del primo giudizio, censurando il fatto che il
Pretore non abbia estromesso dall’incarto le conclusioni della convenuta,
presentate irritualmente all’udienza di dibattimento finale.
In via subordinata auspica
che la petizione sia integralmente accolta. A suo dire, il giudizio con cui il
Pretore, facendo propria l’opinione del perito giudiziario, aveva concluso per
l’assenza di un nesso causale tra l’incidente e la situazione attuale
dell’attrice era errato, il perito avendo in effetti tratto il proprio parere
su fatti non risultanti dall’incarto; non era inoltre corretto escludere a
priori la rilevanza probatoria alla copiosa documentazione medica versata agli
atti, asserendo che si trattava di semplici emanazioni dalle parti. Una
corretta rilettura dell’incarto permetteva invece di concludere che
l’invalidità attuale dell’attrice si lasciava effettivamente ricondurre
all’incidente: ciò implicava di riconoscerle l’indennità per invalidità totale
e di attribuirle il risarcimento per le fatture che, contrariamente a quanto
assunto dal primo giudice, non necessitavano di essere provate, in quanto il
loro ammontare non era stato in precedenza contestato.
E. Delle osservazioni
con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Con il gravame
l’appellante chiede innanzitutto che la sentenza di primo grado venga annullata
per il fatto che il Pretore non avrebbe estromesso dall’incarto l’allegato
conclusionale che la convenuta, in violazione dell’art. 280 cpv. 3 CPC, aveva
presentato solo nel corso dell’udienza di dibattimento finale.
La censura, in quanto
ricevibile, va respinta.
1.1 L’art. 143 CPC prevede
che gli atti di procedura in urto alle norme del codice di procedura civile
sono annullabili, se la violazione della forma arreca alla parte avversa un
pregiudizio che non si può riparare altrimenti che con l’annullamento (cpv. 1),
rispettivamente che l’eccezione di annullabilità di un atto non è ammessa
quando la parte che la oppone ha compiuto o ha espressamente o tacitamente
lasciato compiere altri atti successivi (cpv. 2). Giusta l’art. 146 CPC la
nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della
cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite
per questi mezzi di impugnazione.
L’appellante cita
manifestamente a sproposito l’art. 146 CPC, tant’è che in nessuna occasione ha
affermato che la sentenza pretorile in quanto tale costituisse un atto di
procedura in urto alle norme del codice di rito (IICCA 27 dicembre 1995
in re F. AG/F.).
A suo dire, la stessa
sarebbe però indirettamente annullabile, in quanto potenzialmente allestita
sulla base dell’allegato conclusionale di controparte, quest’ultimo sì ammesso
nell’incarto in violazione delle norme del CPC. Sennonché, così argomentando,
l’appellante non si avvede del fatto che la censura non è più proponibile in
questa sede, avendo essa tacitamente lasciato compiere altri atti successivi
(art. 143 cpv. 2 CPC), ovvero avendo permesso che il Pretore avesse ad emanare
la sua sentenza: avesse voluto contestare l’irregolarità, pur non essendosi
presentata all’udienza di dibattimento finale, l’attrice, una volta preso atto
delle conclusioni di controparte -a lei regolarmente intimate con il verbale di
dibattimento finale- avrebbe dovuto inoltrare già a quel momento una formale
domanda di annullamento di quell’atto, sulla quale il giudice a sua volta avrebbe
dovuto pronunciarsi con decreto (art. 145 CPC), impugnabile con appello (art.
96 cpv. 2 CPC): non avendo agito in tal modo, essa è senz’altro preclusa a
sollevare ora tale censura con l’appello sul merito.
1.2 Indipendentemente da
quanto precede, questa Camera, chiamata ad esaminare una fattispecie analoga
-in quell’occasione era stato appellato un decreto avente per oggetto la
tempestività dell’allegato conclusionale (IICCA 26 settembre 1996 in re
M. SA/C.)- ha già avuto modo di precisare che l’atto procedurale in questione,
sia o non sia rispettoso delle norme del CPC, non arreca e non può in realtà
arrecare alcun pregiudizio alla controparte, specie se nello stesso -come nella
fattispecie che ci occupa- la parte non ha provveduto ad estendere le proprie
domande: in esso infatti la parte non può addurre fatti nuovi o nuove prove ed
eccezioni (art. 78 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 2, 4, 6, 7, 8 e 13 ad
art. 78), ma solo riassumere dal suo punto di vista le risultanze
dell’istruttoria; in altri termini, tale allegato costituisce unicamente una
possibilità di esprimersi per la parte, in ossequio al suo diritto di essere
sentita, per cui, privando la parte di tale opportunità, controparte non le
sottrae un’arma processuale di particolare rilevanza, né migliora di un solo
centimetro la propria posizione sostanziale o processuale (sentenza IICCA
citata).
In definitiva essa non ha
e non può avere un reale interesse a ricorrere contro la decisione di ammettere
o meno un tale allegato, per cui in assenza di un interesse degno di
protezione, cioè del cosiddetto “gravamen”, l’appello su tale questione deve
essere dichiarato irricevibile (IICCA 16 ottobre 1992 in re O./G. e
rif.).
- In base all’art. 25
e 26 CGA (doc. B), norme di cui l’attrice si prevale nella presente causa, la
compagnia di assicurazioni è tenuta a pagare la somma intera (rispettivamente
una parte) d’invalidità assicurata, se è presumibile che l’occupante assicurato
perda completamente (rispettivamente in parte) la sua capacità lavorativa e lucrativa
entro 2 anni dalla data del sinistro, rispettivamente si assume,
illimitatamente all’importo e per la durata di cinque anni dalla data
dell’infortunio, tutte le spese necessarie in diretto rapporto con
l’infortunio.
Non
contestati il significato e la portata delle clausole in questione,
l’assicurato nell’ambito dell’onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere
altamente verosimile il realizzarsi dell’evento assicurato sulla base delle
circostanze di fatto (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3. ed., § 34 II
2, p. 333 e segg. IICCTF 3 aprile 1995 in re U./F.), mentre
l’assicuratore può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando con
altrettanta verosimiglianza che non si è verificato l’evento assicurato
(sentenza IICCTF citata).
- Con
riferimento alle fatture per complessivi fr. 30’923.85 è senz’altro a ragione
che l’appellante rileva come le stesse -contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore- non dovessero in realtà essere provate, siccome non contestate dalla
controparte negli allegati preliminari.
Non
avendo contestato in questa sede l’assunto pretorile che accertava come alcune
fatture, in particolare quelle di cui ai doc. I1, I2 e I3, fossero successive
al termine massimo di copertura di 5 anni previsto dalla polizza (sentenza p. 3
cons. 5), l’attrice deve tuttavia accettare di veder ridotte le sue pretese di
fr. 1’838.90 (fr. 196.70 + fr. 210.- + fr. 1’432.20).
- L’assegnazione
all’attrice degli importi relativi alle fatture rispettivamente dell’indennità
per invalidità totale, dedotto l’acconto di fr. 13’000.-, dipende ad ogni modo
dall’esistenza di un rapporto di causalità adeguata tra tali pretese e
l’incidente.
Sulla
tematica del nesso causale si sono dapprima pronunciati diversi medici, alcuni
incaricati dall’attrice, altri su mandato della convenuta, e in seguito il
perito giudiziario, con esiti diversi.
4.1 L’appellante
censura innanzitutto il fatto che il Pretore non abbia riconosciuto alcun
valore probatorio alle varie perizie mediche rispettivamente ai certificati medici
prodotti e ciò per il solo fatto che gli stessi erano stati a suo tempo
richiesti dalle parti.
Il
rilievo è parzialmente fondato.
Di
principio un certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro ha pieno
valore probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, n. 3; IICCA
10 novembre 1997 in re T./G. SA,). Nondimeno, esiste la possibilità di metterne
in discussione la fedefacenza in sede giudiziaria, di modo che la sua efficacia
probatoria può venire meno in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti
concreti ed affidabili (IICCA 6 febbraio 1997 in re A./M.; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem), ritenuto che le diagnosi mediche sono giudizi opinabili
quando non possono basarsi su riscontri oggettivi compiuti dal medico (IICCA
3 marzo 1993 in re F./E. AG, 10 marzo 1997 in re G./B., 11 novembre 1998 in re
B./P. SA).
Quanto
alle perizie mediche, è ben vero che agli ne sono state versate alcune che a
suo tempo sono state commissionate dalle parti a loro specialisti (non tutte;
non così, ad es., quella commissionata dalla Commissione AI Ticino al dott.
__________, cfr. doc. HH) e che come tali dovrebbero essere considerate alla
stregua di semplici allegazioni di parte (Rep. 1984 p. 389; IICCA
13 febbraio 1993 in re C./S. e lc., 19 agosto 1993 in re F./S. SA, 10 maggio
1994 in re A./B. e llcc., 22 agosto 1994 in re C./C., 16 dicembre 1994 in re S.
SA./M., 13 luglio 1995 in re M./C.): nondimeno nella misura in cui esse
risultano convincenti per il giudice, nulla vieta che egli possa porle alla base
del proprio giudizio.
In
definitiva si deve pertanto riconoscere che i certificati medici e le perizie
mediche versati agli atti non avevano un valore probatorio nullo. Ciò non
significa tuttavia che il giudice fosse tenuto a porli alla base del suo
giudizio, bensì unicamente che gli stessi potevano da lui essere presi in
considerazione per fondare il proprio convincimento, nella misura in cui li
avesse ritenuti utili a tale scopo.
4.2 L’appellante
mette in dubbio l’attendibilità della perizia giudiziaria, evidenziando come la
stessa si fonda su accertamenti fattuali non risultanti dall’incarto e perciò
inesatti. Sempre a suo dire, nulla permetteva di attribuire al referto il
valore determinante che il giudice aveva deciso di riconoscergli.
L’art.
253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione
dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come
del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il
giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli
argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è
esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono
logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò
nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è
tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro
egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non
eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e
rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione
dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di
considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA
7 marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in
re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27
marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R., 6 agosto 1997 in re
A. SA/C.).
Nel
caso di specie la perizia giudiziaria si è rivelata chiara, convincente,
fondata su argomentazioni logiche e per nulla contraddittoria, tant’è che la
stessa attrice in sede conclusionale ne ha in definitiva preso atto senza
riserve di sorta, definendola addirittura “esemplare per la soluzione del caso”
(p. 5).
Il
fatto che essa in questa sede -per ovvi motivi di opportunità- sia ora del
parere opposto e che ora ritenga che quel referto non sarebbe più attendibile
per tutta una serie di motivi costituisce, oltre che una presa di posizione
proceduralmente inammissibile siccome formulata la prima volta in appello (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC; IICCA 19 gennaio 1999 in re S./P.), un chiaro
comportamento contraddittorio, come tale contrario al principio della buona
fede (art. 2 cpv. 2 CC).
A
prescindere da tali considerazioni, le riserve formulate dall’appellante nei
confronti del referto peritale lasciano in realtà il tempo che trovano:
innanzitutto non risulta dagli atti di causa che nell’incidente sia rimasto
ferito anche un figlio dell’attrice, come pure non risulta dal punto 3 del
referto 5.12.1980 del dr. __________ che essa nell’occasione abbia subito
evidenti lesioni al torace; in tali circostanze (cfr. pure gli altri aspetti
evidenziati dal perito al punto VI della perizia), tenuto anche conto che
l’attrice, pur battendo la fronte contro il parabrezza, aveva riportato solo
una contusione superficiale nella regione orbitale sinistra e che essa stava
viaggiando ad una velocità di 60 Km/h, non vi è motivo per ritenere erroneo
l’accertamento con cui il perito, pur non essendo a conoscenza della velocità
dell’auto investitrice, ha potuto concludere per l’esistenza di un incidente
stradale di intensità “moderata”; da un punto di vista medico non vi è d’altro
canto motivo per ritenere che egli sia incorso in errore, allorché ha ritenuto
non sufficientemente provato, sulla base delle radiografie e degli ulteriori
atti medici dell’attrice, che quest’ultima sia stata vittima di alcune fratture
vertebrali.
Per
il resto, il fatto che egli nella questione relativa al nesso causale sia
giunto a conclusioni diverse da quelle di alcuni (ma non tutti) suoi colleghi
-che, per inciso, in quanto medici curanti erano senz’altro più interessati (e
in buona parte più competenti) a risolvere i problemi medici della paziente che
ad accertare una complessa questione di natura assicurativa quale l’esistenza
di un nesso causale, sulla quale invece il perito giudiziario è stato
espressamente chiamato ad esprimersi- non consente di ritenere erronei i suoi
accertamenti.
In tali circostanze, non vi è in realtà motivo per cui il giudice avrebbe
dovuto discostarsi dalla perizia giudiziaria.
Essendo
con ciò accertato che la situazione attuale dell’attrice non era in relazione
causale con l’incidente -che la perizia giudiziaria giunga a tale conclusione
lo ammette del resto essa stessa a p. 7 del gravame- non vi era pertanto la
necessità per il Pretore (esclusa a priori, proprio in assenza di un nesso
causale, una responsabilità della convenuta) di prendere posizione sulla
giurisprudenza pubblicata in DTF 80 II 348, in base alla quale i danni
causati da turbe psichiche successive a un sinistro rispettivamente gli
eventuali errori di medici nel curare le conseguenze dell’incidente non devono
rimanere a carico della parte lesa: la censura di carente motivazione della
sentenza di primo grado, sollevata dall’appellante con riferimento alla mancata
disamina di tale questione, va pertanto pure respinta.
Esclusa
con ciò l’esistenza di un nesso causale, la petizione è stata perciò
giustamente respinta.
- Ne
discende la reiezione dell’appello, del tutto infondato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
In
considerazione della chiara infondatezza del gravame (la perizia giudiziaria
appariva oggettivamente convincente e per nulla censurabile) e con ciò in
assenza del requisito della parvenza di buon fondamento del gravame (“fumus
boni juris”), la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di appello
presentata dall’appellante deve a sua volta essere respinta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21
settembre 1998 di __________ è respinto.
II. La domanda di
__________ volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria per la procedura
di appello è respinta.
III. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
700.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
750.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 1’000.- per ripetibili.
IV. Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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