AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.190
Data decisione, Autorità:
01.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00190
Lugano
1° febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.5 della Pretura del
distretto di Blenio, promossa con petizione 10 marzo 1995 da
rappr.
contro
rappr
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
37’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 18 agosto 1998 ha accolto per fr. 30’838.55 oltre
interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 21 settembre 1998 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
4’974.90 oltre interessi;
Mentre
l’attore con osservazioni del 27 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dai convenuti nel
marzo del 1994 di allestire il progetto di una nuova casa d’abitazione per il
loro fondo n. __________ di __________ compito che egli avrebbe svolto sino
all’ottenimento della licenza di costruzione, allestendo poi anche i capitolati
d’opera e i piani di dettaglio. A quel punto i convenuti avrebbero di fatto
revocato il mandato e per motivi di economia affidato la fase esecutiva, sulla
base del suo lavoro, ad un disegnatore edile. Per le prestazioni eseguite egli
avrebbe emesso la propria nota onorari, con un saldo in suo favore di fr.
37’000.--, importo rimasto impagato e oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta del 26 giugno 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione
sostenendo di avere sottoposto all’attore uno schizzo di massima abbastanza
completo e di avere in seguito attivamente collaborato con l’attore fornendo
dati ed idee precise, vista anche la necessità di entrare nella nuova casa
prima della fine del 1994. L’attore avrebbe invece mal sopportato l’intervento
dei convenuti, da lui percepito come un’intrusione, perdendo così interesse e
motivazione nell’espletazione dei suoi compiti. Egli avrebbe pertanto omesso di
organizzare l’inizio dei lavori per la fine delle ferie estive dell’edilizia
del 1994 e il 16 agosto avrebbe addirittura affermato di non auspicare più la
prosecuzione del mandato.
Non
essendoci la prova delle prestazioni dell’attore, in massima parte eseguite dai
convenuti medesimi, e nemmeno dell’applicabilità della norma SIA 102 per la
loro valutazione, ne conseguirebbe la reiezione di ogni pretesa.
C. Le
parti hanno per in seguito sostanzialmente ribadito le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto
l’esistenza tra le parti di un contratto d’architetto cui applicare, per il
caso della sua revoca, l’art. 404 CO relativo al contratto di mandato. Non
verificandosi il caso per cui l’una o l’altra delle parti può avanzare pretese
conseguenti all’intempestiva revoca del mandato, oggetto della causa sarebbe
unicamente la determinazione della retribuzione spettante all’attore per le
prestazioni da lui effettuate, ai sensi della norma SIA 102, la cui
applicabilità è stata riconosciuta dai convenuti.
Potendosi
condividere il responso espresso in merito dal perito giudiziario, all’attore
sarebbero dovuti per le prestazioni eseguite complessivi fr. 38’838.55 e
pertanto, dopo deduzione dei fr. 8’000.-- versati dai convenuti, la petizione
andrebbe accolta per fr. 30’838.55 oltre interessi.
E. Con
l’appello in rassegna i convenuti postulano la riforma della sentenza pretorile
nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 4’974.90 oltre
interessi affermando, in sintesi, che il Pretore nel computo del valore delle
prestazioni dell’attore avrebbe disatteso il fatto che egli riprese svariate
prestazioni dell’arch. __________ a lui trasmesse dai convenuti, e si sarebbe
dipartito dalla pattuizioni intervenute circa l’entità dello sconto da
concedere sull’ammontare della tariffa di cui alla norma SIA 102.
F. Delle
osservazioni 27 ottobre 1998 dell’attore all’appello, del quale viene chiesta
la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
A
questo stadio della causa non vi è particolare contestazione circa la natura
del contratto venuto in essere tra le parti, al quale vanno applicate le norme
relative al mandato (art. 394 e segg. CO), come pure sul fatto che sussiste il
diritto per l’attore ad ottenere la retribuzione delle prestazioni da lui
effettuate in applicazione dei criteri stabiliti dalla norma SIA 102, mentre
sussiste la contestazione circa l’entità -e quindi l’ammontare della
retribuzione- di tali prestazioni.
-
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In
materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come
l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto -in
concreto pacifica- nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA
22 luglio 1998 in re B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta
secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli
elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo
fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA
31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8
CC).
- Sempre
in materia di apprezzamento delle prove, l’art. 253 CPC stabilisce che il giudice
non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la
propria convinzione, così come previsto dal prefato art. 90 CPC.
In
presenza di una perizia giudiziale il giudice deve esaminare se il perito ha
tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e
-ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le
conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti
oscuri, lacune o contraddizioni.
Ciò
nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è
tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se
per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il
perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare
in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire
dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere
congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
253, n. 4; II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.)
Evidentemente
il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito
giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi
dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può
andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la
propria opinione a canone di scienza e verità (II CCA 7 ottobre 1994 in
re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B.
SA/B.A. SA e riferimenti).
Occorre
piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi
eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 253, n. 4).
-
L’attore
ha fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva con la richiesta di una
perizia giudiziaria, affidata all’arch. __________. L’esperto nel proprio
referto si è espresso sull’entità delle prestazioni eseguite dall’attore, con
valutazione fatta propria dal Pretore, che ha perciò applicato ai parametri
così determinati la formula per il calcolo degli onorari di cui alla norma SIA,
giungendo al risultato di fr. 38’838.55.
-
Questo
risultato è contestato dai convenuti sulla scorta di tre ordini di
argomentazioni: in primo luogo la perizia non conterrebbe la prova del fatto
che tutte le singole prestazioni fatturate sono state eseguite, in secondo
luogo sarebbe stato misconosciuto il fatto che l’attore è stato facilitato nel
proprio lavoro dalla documentazione elaborata messa a sua disposizione dai
mandatari, ed infine non sarebbe stato accordato loro l’intero sconto
contrattualmente pattuito con l’attore.
5.1 Nel
gravame la prima di queste censure risulta priva della necessaria motivazione a
suo sostegno.
A
tal proposito, infatti, i convenuti (punto 9, pag. 5) “ripropongono punto per
punto le contestazioni dettagliatamente ricapitolate nelle conclusioni scritte
da pag. 6 a pag. 11, al punto N. 11”, e ritengono che “codesta lodevole Camera
d’appello dovrà entrare nel merito delle censure rivolte dai convenuti al
referto rispettivamente al complemento peritale”.
In
realtà così non è: per costante giurisprudenza risulta in effetti irricevibile
l’appello in cui il ricorrente omette di formulare le specifiche e
circostanziate critiche in fatto ed in diritto al giudizio impugnato,
limitandosi a rinviare alla lettura di precedenti allegati, senza che tale
rigore costituisca eccesso di formalismo (I CCTF 28 settembre 1997 in re
D./R. SA; analogo: Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 7). Su
questo punto vi è perciò totale soccombenza dei ricorrenti già solo per questo
motivo.
5.2 Analoga
motivazione, vista la generica invocazione per cui “rimangono in questa sede
valide tutte le argomentazioni già sviluppate”, vale anche per le critiche
concernenti il mancato riconoscimento di un maggiore sconto contrattuale,
nemmeno precisato nel gravame (punto 8, pag. 4 e 5), dal che l’alternativa
conseguenza dell’irricevibilità della censura, oppure, nella per i convenuti
migliore delle ipotesi, della mancata prova da parte loro -gravati del relativo
onere stante la loro ammissione dell’applicabilità della tariffa SIA- della
concessione del preteso sconto sull’onorario risultante dall’applicazione di
detta tariffa.
5.3 Non
meno generiche sono infine le censure relative alla mancata considerazione da
parte del Pretore della pretesa consegna da parte dei convenuti di “dati già
elaborati e raffinati”, ipotesi in cui il perito giustificherebbe la riduzione
dal 42% al 34% dell’onorario complessivo.
Gli
appellanti, per un lato, si limitano ad addurre mere congetture e a considerare
poco credibile l’ipotesi a loro sfavorevole (“Riesce veramente difficile
comprendere come mai ...”, “Egli non può essersi sognato tale impianto...”,
punto 7, pag. 4), ammettendo peraltro di non avere fornito prove convincenti
circa l’avvenuta consegna dell’asserita documentazione.
D’altro
lato, essi invocano l’argomento procedurale secondo cui l’attore non avrebbe
contestato la loro affermazione dell’avvenuta elaborazione da parte loro dei
piani della nuova costruzione con l’arch. __________ limitandosi a contestare
di avere ricevuto tali documenti.
Si
tratta tuttavia di una sottigliezza che non giova alle loro tesi, in quanto
determinante ai fini della retribuzione dell’attore non è il fatto che i
convenuti abbiano o meno elaborato e posseduto i documenti in questione, ma
invece la questione a sapere se tali documenti siano stati consegnati
all’attore, così da semplificarne il lavoro. A non averne dubbi, quest’ultima,
e unica rilevante, circostanza non risulta dall’interrogatorio formale dell’attore
(risposte 2-4), né da altri atti della causa, sicché anche questa
argomentazione è in definitiva votata all’insuccesso.
Ne
è lo stesso dell’intero gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
770.--
b)
spese fr.
30.--
T
o t a l e fr.
800.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere all’attore complessivi fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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