AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1998.193
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00193
Lugano
22 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00239 (già 87/1993) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 30 giugno 1993 da
rappr.
contro
rappr.
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute, in via principale in solido e
in via subordinata singolarmente, al pagamento di fr. 186’090.- oltre
interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai
PE no. __________ dell’UE di Lugano;
domande
avversate dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 31 agosto 1998 ha parzialmente accolto, facendo
ordine alla __________ di procedere all’eliminazione dei difetti dei pavimenti
in marmo giallo di __________ nei modi previsti dal perito arch. __________
nella perizia 27.6.1996/gennaio 1998, condannando la __________ al pagamento di
fr. 40’850.- oltre interessi, somma per la quale è stata inoltre rigettata
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano ed obbligando altresì le
due convenute a versare in solido alla controparte fr. 850.-;
appellante
l’attrice con atto di appello 21 settembre 1998 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che le convenute siano condannate in solido al
pagamento di fr. 186’090.- o in subordine di fr. 126’090.- più interessi, il
tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
le convenute, la __________ con osservazioni 20 ottobre 1998 e la __________
con osservazioni 26 ottobre 1998, postulano la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso degli anni
1989 e 1990 la __________ proprietaria della part. n. __________ di __________
sulla quale sorge la villa “__________”, ha provveduto ad una ristrutturazione
di quell’edificio: la progettazione e la direzione lavori è stata affidata alla
__________, mentre della fornitura e della posa dei pavimenti in alcuni locali
è stata incaricata la __________. La presunta difettosità dei pavimenti in
marmo giallo di Siena posati a quel momento ha dato origine alla presente
causa.
B. Con la petizione in
rassegna la __________ ha chiesto la condanna della __________ e della
__________, in via principale in solido e in via subordinata singolarmente, al
pagamento di fr. 186’090.-, ritenendo le due convenute responsabili, la prima
per la carente sorveglianza nell’ambito della direzione lavori, la seconda per
la posa difettosa, dell’esecuzione non a regola d’arte dei pavimenti, i quali
presentavano sbrecciature e fessurazioni rispettivamente le cui lastre
risultavano parzialmente scollate dal letto di posa.
A suo giudizio, l’entità
dei difetti giustificava il rifacimento integrale dell’opera e con ciò il
risarcimento a suo favore dei seguenti importi: fr. 86’240.- per la rimozione
dei pavimenti, per la preparazione del fondo, per la fornitura e la posa di un
nuovo pavimento e zoccolini, fr. 10’000.- per lavori accessori relativi a
mobili ed arredi e fr. 6’500.- per lavori di protezione dell’opera; a ciò si
aggiungevano fr. 40’000.- per la sistemazione provvisoria durante i lavori
della famiglia che occupava la villa, fr. 20’000.- per la direzione lavori, fr.
7’500.- per lavori di pulizia e diversi, nonché altri fr. 15’850.- relativi
alle spese per l’allestimento della prova a futura memoria (fr. 3’850.-), alle
spese per la consulenza da parte di un architetto (fr. 7’000.-) ed alle spese
legali preprocessuali (fr. 5’000.-).
C. Le convenute si sono
opposte alla petizione, contestando innanzitutto l’esistenza di eventuali
difetti -__________ per onor del vero ha ammesso l’esistenza di qualche piccola
imperfezione-; esse hanno inoltre sottolineato che la committenza era stata
avvisata della fragilità del marmo giallo di Siena e hanno rilevato che quanto
evidenziato dalla controparte non sarebbe in ogni caso la conseguenza di una
posa non a regola d’arte bensì di anomalie geologiche della casa, posta in riva
al lago; pure contestato era infine l’ammontare del danno.
Con l’allegato
conclusionale, in via subordinata, __________ si è nondimeno detta disposta ad
eseguire i lavori di riparazione consigliati dal perito giudiziario nel suo
referto.
D. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha fatto ordine alla __________ di effettuare i lavori di
ripristino indicati dal perito ed ha condannato __________ al pagamento di fr.
40’850.-, precisando nei considerandi che la prestazione di una convenuta
avrebbe liberato l’altra e viceversa; entrambe sono state inoltre condannate in
solido a rifondere all’attrice parte delle spese della prova a futura memoria
(fr. 850.-), mentre la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono state
attribuite alle parti tenendo conto che l’attrice risultava soccombente in
ragione di circa 3/4.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza accertato che l’opera fornita presentava effettivamente dei
difetti ascrivibili alle convenute, ma che la stessa non era tuttavia così
difettosa da dover essere interamente rifatta: in tali circostanze, ben si
giustificava obbligare le convenute ad eseguire le riparazioni rispettivamente
a risarcire alla controparte il costo di tali lavori. Quanto alle altre
posizioni di danno formulate in petizione, le stesse sono state accolte solo in
minima parte e meglio per quanto riguardava le spese della prova a futura
memoria, ritenuta parzialmente utile, mentre per il resto sono state respinte,
quelle relative agli inconvenienti agli inquilini siccome non provate, quelle
inerenti le spese legali preprocessuali e quelle di consulenza specialistica in
quanto non era stata allegata la necessità di tali interventi.
E. Con l’appello
l’attrice chiede, in riforma del primo giudizio, che le convenute siano
condannate in solido al pagamento di fr. 186’090.- e in subordine di fr.
126’090.- più interessi.
L’appellante è del parere
che i difetti riscontrati siano talmente gravi da consentirle di ricusare
l’opera, ciò che le permetterebbe altresì di chiedere il costo per il
rifacimento integrale dei pavimenti e il risarcimento dei danni accessori.
Quanto agli importi a lei dovuti, il perito giudiziario aveva confermato la
correttezza delle somme indicate in petizione, limitandosi a ritenere eccessivi
-ma comunque non infondati- i fr. 60’000.- esposti per la direzione lavori e
per gli inconvenienti a carico degli inquilini, somma quest’ultima che viene
detratta con la richiesta subordinata; in ogni caso il primo giudice aveva
ignorato senza alcun motivo la pretesa relativa alle spese per la direzione
lavori, per i lavori preparatori e di sistemazione a lavori ultimati e aveva
escluso il risarcimento delle spese legali preprocessuali nonché di quelle per
la consulenza specialistica, nonostante le stesse fossero assolutamente
necessarie. Pure contestata, infine, è la ripartizione delle spese e delle
ripetibili operata dal Pretore in base ad un semplice calcolo matematico, le
circostanze del caso imponendo nell’occasione di far capo a considerazioni di
carattere equitativo (art. 148 cpv. 2 CPC).
F. Delle osservazioni
con cui le convenute postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- A questo stadio
della lite è oramai pacifico, non avendo le convenute impugnato il giudizio che
le condannava in prima sede all’effettuazione dei necessari lavori di
riparazione rispettivamente al pagamento della relativa spesa, che i pavimenti
in marmo giallo di Siena erano difettosi e che le convenute ne erano responsabili,
la __________ in virtù delle norme relative al contratto di appalto, la
__________ in base al norme del mandato.
La questione non necessita
perciò di ulteriori disquisizioni.
- Con il gravame
l’appellante contesta innanzitutto il giudizio con cui il Pretore ha escluso
che l’opera potesse essere ricusata ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO: essa
ritiene al contrario che la particolare natura e l’estensione dei difetti
fossero tali da non poter imporre alla committenza l’accettazione dell’opera.
La censura è
manifestamente infondata.
2.1 I diritti del
committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a
seconda dei casi, concede all’interessato la facoltà di rifiutare l’opera
-postulando, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno
(art. 368 cpv. 1 CO)- di diminuire la mercede in proporzione al minor valore
dell’opera, in caso di difetti di minore entità, oppure, infine, di esigere la
riparazione gratuita, se ciò non cagiona spese esorbitanti all’appaltatore, e,
nel caso di colpa, anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 2 CO).
Vista la gravità delle
conseguenze che l’esercizio del diritto di ricusa (art. 368 cpv. 1 CO) ha per
l’appaltatore, esso non può essere ammesso ogni qualvolta l’opera presenti dei
difetti. È piuttosto necessario che il difetto sia così grave da rendere
l’opera inservibile, o comunque tale da non poter più equamente pretendere dal
committente l’accettazione della stessa. La questione a sapere se, in un caso
concreto, si possa esigere dal committente che accetti l’opera, va risolta dal
giudice, il quale -ponderati i rispettivi interessi delle parti- statuisce
secondo equità (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1559; DTF
98 II 118 cons. 3a; ICCTF 24 giugno 1997 in re I. SA/I. SA).
2.2 Nel caso di specie il
giudizio con cui il Pretore ha accertato l’esistenza di difetti di una gravità
tale da non imporre una ricusa dell’opera può senz’altro essere confermato.
2.2.1 Contrariamente a quanto
ritenuto dall’appellante (appello p. 11 e 14), non corrisponde innanzitutto al
vero che i difetti si estenderebbero sull’80% della superficie dei pavimenti. A
parte il fatto che tale percentuale, che risulta dalla prova a futura memoria
(doc. 7 SSA), non si riferiva in realtà ai difetti in generale, bensì
unicamente ai punti di scollatura delle lastre dal letto di posa (cfr. p. 5)
-circostanza che per altro costituisce un difetto solo nel caso in cui la
lastra scricchiola (complemento perizia p. 5 risposta 3 KSSA)- il perito giudiziario
ha ritenuto di relativizzare tale dato, precisando che era difficile
quantificare l’estensione di quel fenomeno (perizia __________ p. 2 risposta
4.1 SSA), tanto più che le scollature sembravano diversificate, cioè non si
manifestavano in maniera uguale ed in proporzione uguale sotto la superficie di
contatto (perizia __________ p. 6 risposta 5 SIT).
Neppure è vero, inoltre,
che i pavimenti fossero difettosi in ben 113 punti, e meglio 37 al pianterreno,
71 al primo piano e 5 sul pianerottolo: anche in questo caso il perito
giudiziario ha dovuto evidenziare come fosse estremamente problematico, per non
dire impossibile definire l’esatto numero dei punti difettosi così constatati
nella prova a futura memoria e ciò già per il fatto che le fotografie allegate
a quei referti, pur essendo abbastanza nitide, non permettevano
l’identificazione di confronto con la realtà, ciò che non consentiva di captare
con sicurezza, ma soltanto per approssimazione e al condizionale, quella che
avrebbe potuto essere la situazione di confronto (perizia __________ p. 3
risposta 3 SIT). Il perito giudiziario ha pertanto preferito considerare i
difetti nella loro specifica caratteristica, annotandoli per zone (cfr. perizia
__________ p. 3 risposta 3 SIT).
2.2.2 A favore dell’esistenza
di difetti tali non da giustificare una ricusa dell’opera, parla innanzitutto
la circostanza che, nonostante tutto, i pavimenti in questione sono stati pur
sempre utilizzati -l’attrice non ha del resto asserito che, per quel motivo, i
locali sarebbero stati inutilizzabili o inutilizzati-, come si evince
inequivocabilmente dalle fotografie allegate al complemento di prova a futura
memoria di cui al doc. 7 (le foto A, B, C, D ed E attestano in particolare come
nei locali ove è stato posato il marmo la villa fosse completamente arredata).
Significativo in
quest’ottica è pure il fatto che gli interventi e le spese per la riparazione a
regola d’arte prospettati dal perito giudiziario sono risultati relativamente
contenuti per raffronto al costo di un eventuale integrale rifacimento
dell’opera (le spese così preventivate ammontano all’incirca a metà di queste
ultime, che, comprensive dei lavori di asporto dei pavimenti, ammontano a fr.
86’240.-).
Infine, ma non da ultimo,
va evidenziato che il perito giudiziario, esperto in materia, si è espresso in
maniera positiva sull’aspetto estetico dell’opera così realizzata (perizia
__________ p. 1 risposta 1 SIT), rilevando inoltre che l’aspetto estetico
generale non era deturpato dalle imperfezioni riscontrate (complemento perizia
p. 9 risposta 1 SIT).
- Dovendosi con ciò
escludere un diritto dell’attrice di ricusare l’opera ai sensi dell’art. 368
cpv. 1 CO, ne discende pure, seguendo l’impostazione del gravame,
l’impossibilità per l’appellante di pretendere le spese per il rifacimento
integrale dell’opera, intervento quest’ultimo che il perito giudiziario nelle
particolari circostanze non ha per altro ritenuto “né lecito né proponibile”
(perizia Rossi p. 13 risposta 12 SIT e p. 5 risposta 8 SSA), tanto più che
l’effettuazione dei lavori indicati nel referto peritale permetteva senz’altro
di riottenere una posa a perfetta regola d’arte (complemento perizia p. 9
risposta 1 SIT).
Non appare dunque
possibile riconoscere all’attrice la somma di fr. 186’090.- oppure quella,
senza le spese per la direzione lavori e per gli inconvenienti a carico degli
inquilini, di fr. 126’090.-.
- L’appellante, tra le
righe, censura anche il fatto che il Pretore, pur avendo condannato la
__________ all’effettuazione dei lavori di ripristino e in alternativa la
__________ al pagamento dei relativi costi, ha tuttavia completamente ignorato
per tali interventi la necessità di una direzione lavori, di lavori preparatori
e di sistemazione, ha inoltre misconosciuto gli inconvenienti a carico degli
inquilini ed ha infine ritenuto non necessari gli interventi di un architetto e
di un legale prima dell’inoltro della presente causa.
Il rilevo è parzialmente
fondato.
4.1 Come noto, nel suo
referto il perito giudiziario ha quantificato in fr. 35-40’000.- il costo per
il risanamento condotto secondo i punti b/c/d/e della perizia (complemento
perizia p. 11 risposta 7 SIT), ovvero per la sostituzione delle lastre
compromesse, per il consolidamento delle zone non aderenti, per la stuccatura
delle fessurazioni e per la rilucidatura di tutte le pavimentazioni (perizia
__________ p. 13 risposta 13 SIT).
Il Pretore, stante la
delicatezza e l’estensione degli interventi, ha ritenuto opportuno attribuire
all’attrice l’importo massimo della forchetta indicata dal perito, vale a dire
fr. 40’000.-, senza però indicare nel suo giudizio se in tale importo fosse
eventualmente compresa la spesa per la direzione lavori rispettivamente le
spese per i lavori preparatori e per quelli di sistemazione dopo
l’effettuazione degli interventi di ripristino.
4.1.1 A ragione l’appellante
rileva che né il perito né il Pretore si sono espressi in merito alla spesa
relativa alla direzione lavori per le opere di ripristino (fr. 20’000.-).
La circostanza non può
tuttavia giovare all’appellante: dal fatto che il perito non si sia espresso in
merito si possono in effetti trarre tre conclusioni, che egli non riteneva
dovuta tale posizione, che egli la riteneva già compresa nell’importo indicato
approssimativamente oppure che egli se n’era dimenticato; ora, se anche si
volesse ammettere quest’ultima ipotesi, non è arbitrario ritenere che il fatto
che il Pretore abbia riconosciuto all’attrice il massimo della forchetta (fr.
40’000.-) tiene senz’altro conto di tale eventuale spesa, tanto è vero che per
la direzione lavori -analogamente a quanto fatturato dalla __________ (10%
delle prestazioni degli artigiani, cfr. doc. B)- si potrebbe tutt’al più
ipotizzare una spesa di fr. 3’500.-/4’000.-.
4.1.2 Altrettanto a ragione
l’appellante evidenzia come il Pretore non si sia pronunciato in merito al
costo dei lavori preparatori e di quelli di sistemazione a lavori ultimati (fr.
16’500.-).
È ben vero che il perito
giudiziario ha accertato che la somma esposta dall’attrice a questo titolo era
corretta nel caso in cui si fosse proceduto al rifacimento integrale dell’opera
(complemento perizia p. 11 risposta 7 SIT). È però altrettanto vero che nel
caso concreto gli interventi da effettuarsi risultano sicuramente meno incisivi,
non essendoci tra l’altro la necessità di asportare l’intera pavimentazione ed
essendo presumibile che l’intervento necessiterà minor tempo -e con ciò minori
spese per deposito di mobili ed arredi presso terzi-; ritenuto inoltre che il
tipo d’intervento nei vari locali è differenziato (in alcuni bisognerà
provvedere alla rimozione di mobili ed arredi, mentre in altri ciò non sarà
necessario, se non parzialmente), questa Camera, tutto sommato, visto anche che
il costo per il ripristino a regola d’arte ammonta a poco meno della metà del
costo della posa a nuovo, ritiene senz’altro equo riconoscere all’attrice per
gli inconvenienti inerenti al mobilio, arredi, ecc. la somma complessiva di fr.
5’000.-.
4.2 L’appellante contesta
inoltre il fatto che il Pretore non le abbia riconosciuto alcunché per gli
inconvenienti patiti dagli inquilini, che si vedrebbero costretti a soggiornare
altrove nel periodo di effettuazione dei lavori di ripristino (fr. 40’000.-).
La censura va disattesa,
già per il fatto che la parte attrice -pur incombendole l’onere della prova-
non ha assolutamente provato a quanto ammontasse la pigione mensile a carico
degli inquilini (tardiva e non provata è l’allegazione in sede conclusionale di
una pigione di fr. 3’500.- mensili, il che comunque, stante l’asserita
inutilizzabilità della villa per 2 mesi -indicata in appello, p. 13- potrebbe
tutt’al più giustificare a questo titolo una pretesa di fr. 7’000.-); non è
stato parimenti provato che la villa fosse occupata stabilmente -ed in proposito
è irrilevante il fatto che il teste __________ possa aver accertato che ad un
determinato momento la villa fosse abitata da un certo signor __________ - e
che pertanto gli inquilini avrebbero effettivamente subito quegli
inconvenienti.
4.3 L’appellante chiede
pure la rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 5’000.-, doc. Y)
nonché delle spese per la consulenza da parte di un architetto specialista in
marmi (fr. 7’000.-, doc. X), posizioni che il Pretore ha respinto non ritenendo
che la parte avesse allegato in causa la necessità di tali interventi.
Il giudizio del Pretore
non può essere condiviso.
In linea di principio tali
spese costituiscono una posizione di danno e possono con ciò essere risarcite
alla parte, se e nella misura in cui è provato che gli interventi dei terzi
siano utili, giustificati e necessari (DTF 97 II 261; Rep. 1989
p. 492; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B.
e llcc., 29 settembre 1998 in re M./F. SA, 23 novembre 1998 in re A./H.).
Nel caso concreto gli
interventi del consulente arch. __________ si sono dimostrati parzialmente
utili per inquadrare la fattispecie ed in particolare per appurare l’esistenza
di difetti nei pavimenti imputabili alle convenute -anche se poi la proposta di
rifacimento integrale da lui formulata con il doc. U si è in definitiva
rivelata esagerata- e, stante la complessità della materia, oggettivamente
giustificati. Analoghe considerazioni valgono per l’intervento da parte del
legale, che in particolare si è occupato dell’erezione della prova a futura
memoria: pur essendo vero che il primo referto a futura memoria, cui erano
annesse fotografie in bianco e nero (doc. I), non permetteva di accertare con
chiarezza l’esistenza e l’entità dei difetti -mentre il secondo referto a
futura memoria, con le fotografie a colori, è stato allestito su richiesta
della convenuta __________, atteso che la domanda di completazione formulata
dal legale dell’attrice era stata per contro respinta (doc. 6)- va nondimeno
evidenziata la sua parziale utilità, per altro riconosciuta dallo stesso
Pretore, che proprio per questo motivo ha attribuito all’attrice il
risarcimento di parte delle spese per l’allestimento della prova a futura
memoria (sentenza p. 10).
Vista la parziale utilità
degli interventi dei terzi, in parte attenuata dal fatto che la convenuta
__________ ancor prima dell’inoltro della presente causa si era offerta in via
bonale di eseguire talune prestazioni di ripristino, si ritiene tutto sommato
equo riconoscere all’attrice a questo titolo complessivi fr. 5’000.-.
4.4 In definitiva, oltre
al ripristino in natura a carico della convenuta __________ e in alternativa al
versamento di fr. 40’850.- da parte della convenuta __________, le due
convenute saranno tenute in solido a rifondere alla controparte fr. 10’850.-
(fr. 850.- per prova a futura memoria, fr. 5’000.- per spese inerenti gli
interventi preparatori e quelli di sistemazione dopo l’effettuazione dei
lavori, fr. 5’000.- per spese legali preprocessuali e per il consulente
tecnico): il dispositivo N. 3 della sentenza pretorile viene pertanto riformato
in tale misura.
- Quanto alle spese e
alle ripetibili, l’attrice ritiene erronea la ripartizione tra le parti operata
dal Pretore, effettuata in base ad un semplice calcolo matematico, senza tener
conto del fatto che essa era risultata vincente sulle questioni principali, ciò
che a suo dire imponeva di far capo all’art. 148 cpv. 2 CPC.
Il criterio adottato dal
Pretore risulta in realtà corretto: se l’attrice è risultata soccombente in
ragione di circa 3/4, ciò lo si deve in effetti alla parte stessa, che ha
postulato in causa il riconoscimento di tutta una serie di posizioni di danno
che in realtà si sono rivelate del tutto o parzialmente infondate.
Ad ogni modo la riforma
del primo giudizio, a dipendenza del riconoscimento in questa sede all’attrice
di talune posizioni, impone di modificare leggermente il giudizio su spese e
ripetibili della sede pretorile.
- Ne discende il
parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21
settembre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
31 agosto 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
-
La __________ e __________ verseranno
inoltre in solido alla __________ l’importo di
fr. 10’850.-.
-
La
tassa di giustizia in fr. 5’000.- e le spese in fr. 758.- oltre a quelle
peritali in fr. 22’815.- sono poste a carico in ragione di fr. 4’100.- alla
__________, fr. 4’100.- alla __________ e per il resto alla __________, la
quale inoltre rifonderà a ciascuna controparte fr. 7’700.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
2’450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
2’500.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 11/12 e per 1/12 sono poste a carico
delle appellate in solido; l'appellante rifonderà inoltre a ciascuna
controparte fr. 1’800.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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