AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.210
Data decisione, Autorità:
04.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00210
Lugano
4 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in materia di contratto di locazione OA.95.471 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24 febbraio
1993 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
28’927.80 oltre interessi;
Istanza
avversata dai convenuti e che il Pretore con sentenza 17 settembre 1998 ha
accolto per fr. 23’392.40 oltre interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 2 ottobre 1998 chiedono la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni e richiesta di cauzione del 6 novembre 1998 si oppone
al gravame e postula che __________, insolvente, presti cauzione per la
rifusione delle ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. A
far tempo dal 1° aprile 1990 i convenuti hanno locato dall’istante per la
durata di 4 anni, ovvero fino al 31 marzo 1994, un appartamento di 4 locali e ½
in via __________ contro un canone mensile aumentato a fr. 1’761.35 più fr.
210.-- di anticipo spese a partire dal 1° aprile 1992.
I
conduttori il 31 gennaio 1992 hanno annunciato l’intenzione di lasciare
immediatamente l’appartamento per gravi motivi e con il mese di febbraio hanno
cessato il pagamento della pigione.
L’appartamento
è stato rilocato a terzi a partire dall’aprile del 1993.
B. Con
la petizione, stante la manifesta violazione contrattuale da parte dei
convenuti e l’inconsistenza dei motivi di disdetta immediata da loro addotti,
l’attore postula la loro condanna al pagamento delle pigioni e delle spese dal
marzo 1992 al marzo 1993 compresi, e alla rifusione delle spese di inserzione
per la ricerca di un nuovo conduttore, il tutto per fr. 28’927.80 oltre
interessi.
I
convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo la validità della disdetta
da loro pronunciata il 31 gennaio 1992 per il grave motivo che il signor
__________ intendeva iniziare un’attività lucrativa indipendente e necessitava
perciò di locali atti a permettergli di lavorare in casa.
Essi
avrebbero comunque reperito due potenziali subentranti, mentre l’attore sarebbe
stato negligente nella ricerca di un nuovo inquilino, ed in ogni caso nulla
sarebbe dovuto a titolo di spese accessorie.
Le
parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
C. Nel
giudizio impugnato il Pretore ha negato la validità della disdetta 31 gennaio
1992 dei conduttori e ha altresì negato che __________, proposto dai conduttori
quale subentrante, fosse realmente disposto ad assumersi il rapporto di
locazione o che all’attore potessero essere mossi rimproveri per le modalità di
ricerca di un nuovo inquilino.
Egli
ha di conseguenza ritenuto i convenuti responsabili del pagamento della pigione
nel periodo richiesto e di fr. 37.40 mensili per spese accessorie, il tutto per
fr. 23’392.40 oltre interessi.
D. Con
l’appello in esame i convenuti chiedono la riforma del giudizio di prime cure
nel senso di respingere la petizione, ribadendo le tesi secondo cui essi
avrebbero trovato un subentrante solvibile nella persona di __________ e
secondo cui l’attore non avrebbe fatto il possibile per ridurre il danno.
Delle
osservazioni dell’attore al gravame, come pure della sua richiesta di cauzione,
si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Va
preliminarmente respinta la richiesta di cauzione processuale ex art. 153 cpv.
1 CPC formulata dall’attore unitamente alle osservazioni all’appello già solo
per il motivo che il presupposto dell’insolvenza non si avvera a carico di
entrambi i convenuti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153, n. 1) e che
dopo la presentazione delle osservazioni all’appello non vi è più alcun atto
processuale da compiere dal patrocinatore dell’attore per la garanzia del cui
dispendio la cauzione potrebbe essere imposta (Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 153, n. 5; ad art. 316 n. 1).
-
A
questo stadio della causa i convenuti -peraltro giustamente- non affermano più
l’esistenza di un motivo grave tale da giustificare la loro disdetta 31 gennaio
1992, la cui inefficacia è perciò data per acquisita.
-
Contestato
è invece l’apprezzamento delle prove che, nell’ambito dell’applicazione
dell’art. 264 CO, ha condotto il Pretore a negare che i convenuti avessero
reperito un subentrante per l’appartamento in questione.
3.1 Il
primo argomento del quale i convenuti si prevalgono è costituito dalla
circostanza -risultante a mente loro dalla deposizione __________ - secondo cui
questi si sarebbe rivolto all’amministrazione per poter visionare
l’appartamento in questione, la quale in risposta gli avrebbe comunicato che
esso era già stato locato a terzi.
Si
tratta di argomentazione dalla quale i ricorrenti non possono trarre diritto:
proprio per evitare malintesi di questo genere, il tenore letterale dell’art.
264 cpv. 1 CO prevede che la proposta del subentrante deve essere formulata dal
conduttore personalmente (Higi, Zürcher Kommentar, n. 29 ad art. 264 CO;
SVIT-Kommentar, 2. edizione, n. 9 ad art. 164 CO), il che non è in
concreto avvenuto.
In
altre parole, delegando al subentrante il compito di entrare in contatto con il
locatore i conduttori hanno contravvenuto alla lettera dell’art. 264 cpv. 1 CO
e si sono così assunti il rischio del mancato contatto, accresciuto in concreto
dal fatto che il subentrante non risulta essersi presentato come tale, ma solo
alla stregua di un qualsiasi altro potenziale inquilino, ed inoltre non alla
persona che l’attore aveva incaricato di queste incombenze, ossia alla signora
__________ cfr. la sua deposizione), ma ad una non precisata “Verwaltung”, che,
contrariamente alla signora __________, non risulta con la necessaria chiarezza
avere avuto il compito di curare i rapporti con gli interessati alla locazione
degli appartamenti di __________ (cfr. l’ambigua domanda n. 1 di interrogatorio
formale e la conseguentemente equivoca risposta), e può pertanto anche avere
rilasciato informazioni sbagliate -è in effetti verosimile che tale
“Verwaltung” abbia ritenuto che l’appartamento era ancora occupato dai
conduttori-, il cui rischio, come detto, ricade però sui conduttori.
3.2 Dovendosi
ammettere che i conduttori non hanno proposto al locatore alcun subentrante ai
sensi dell’art. 264 CO, diviene evidentemente inutile approfondire in questa
sede la questione a sapere se questi era o meno realmente disposto ad assumersi
il rapporto contrattuale, atteso che è comunque assai significativo -in senso
contrario alla tesi dei ricorrenti- il fatto che il preteso subentrante non
locò alcun appartamento in Ticino per il mancato verificarsi di quel
presupposto professionale -segnatamente il reperimento di un posto di lavoro-
al quale il suo interesse per un appartamento in locazione era con ogni
evidenza subordinato mentre, secondo la comune esperienza di vita, non è
ragionevolmente sostenibile la contraria ipotesi secondo cui la ricerca del
lavoro sarebbe subordinata al reperimento di un determinato appartamento
(appello, pag. 9).
- Il
secondo argomento degli appellanti, peraltro strettamente connesso con il
precedente, si esaurisce nella considerazione per cui il locatore avrebbe
disatteso il proprio dovere di contribuire alla limitazione del danno per il
fatto di avere indirizzato almeno un possibile subentrante su altri appartamenti
sfitti dello stesso immobile, rifiutando invece la locazione dell’appartamento
in questione.
Anche
questa argomentazione deve essere respinta.
Come
si è detto, da un lato -e questo nonostante la deposizione __________ vige una
situazione di incertezza circa le effettive circostanze dell’asserito rifiuto,
che in realtà non è tale ma è semmai unicamente il rilascio di un’errata
informazione circa la disponibilità dell’appartamento, e d’altro lato va
relativizzata la portata del rimprovero se si pensa che la situazione di
equivoco -come si è detto- è stata ingenerata sia dal disinteresse dei
conduttori, che avrebbero dovuto farsi parte diligente nel mettere in contatto
diretto il subentrante e il locatore, che in ultima analisi del subentrante
medesimo, che sapendo per certo (per averlo appreso dai conduttori) che
l’appartamento era disponibile, vi ha nondimeno immediatamente rinunciato, dopo
avere ottenuto un’informazione che egli sapeva o doveva presumere essere
errata.
Decisivo
è comunque il fatto che l’asserita errata informazione non risulta con la
necessaria certezza essere ascrivibile all’attore per il tramite dei suoi
pretesi rappresentanti, non essendoci la prova conclusiva, che andava fornita
dai convenuti, della competenza al rilascio dell’errata informazione da parte
della non precisata persona che l’avrebbe rilasciata.
Nell’ipotesi
più favorevole ai convenuti, ci si dovrebbe comunque ancora interrogare sulla
rilevanza causale della pretesa violazione, non risultando l’evidenza del fatto
che il __________ avrebbe locato l’appartamento.
Ne
consegue la reiezione del gravame dei convenuti e della domanda di cauzione
dell’attore.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 ottobre 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
di tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. La
domanda di cauzione 6 novembre 1998 di __________ è respinta.
IV. Le
spese e la tassa di giustizia della procedura di cauzione di complessivi fr.
100.-- sono a carico dell’istante, che rifonderà ai convenuti complessivi fr.
150.-- per ripetibili.
V. Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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