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Numero d'incarto:
12.1998.251
Data decisione, Autorità:
09.03.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00251
Lugano
9 marzo 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.98.008 della Pretura di
Locarno-Città, promossa con petizione 14 gennaio 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
ora
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di lire
24’512’000 oltre accessori a titolo di prezzo della vendita e che il Pretore
con sentenza 19 ottobre 1998 ha ammesso per fr. 20’712.65 oltre interessi;
Appellante
__________, che con atto di appello del 9 novembre 1998 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione per incompetenza
territoriale;
Gravame avversato
dalla resistente nelle osservazioni del 23 dicembre 1998;
Ritenuto
in fatto:
-
che
con la petizione, rivolta nei confronti di __________ __________, l’attrice
afferma di avere fornito a quella ditta il 21 gennaio 1997 un furgone atermico
tipo 50 N al prezzo di lire 24’512’000, importo rimasto impagato, e del quale
chiede il pagamento invocando la Convenzione di Vienna sui contratti di
compravendita internazionale di merci;
-
che
il 17 febbraio 1998 __________ ha inviato alla Pretura un breve scritto in
lingua tedesca in cui essa affermava di non avere domicilio a __________,
adduceva l’esistenza di una contropretesa nei confronti dell’attrice, e
chiedeva che la futura corrispondenza fosse inviata alla sede di __________
-
che
il Pretore il 18 febbraio 1998 sulla base di quello scritto ha assegnato
all’attrice un termine di 10 giorni “per presentare le proprie osservazioni in
merito all’eccezione di incompetenza territoriale”;
-
che,
dopo proroga di tale termine, l’attrice ha presentato le proprie osservazioni
il 9 marzo 1998;
-
che
il 13 marzo 1998, reagendo all’intimazione delle osservazioni del 9 marzo 1998,
__________ ha inviato alla Pretura un nuovo scritto in lingua tedesca in cui
essa ribadiva e ampliava i concetti espressi nella sua del 17 febbraio
precedente;
-
che
il Pretore il 18 marzo 1998 le ha di conseguenza assegnato un termine scadente
il 3 aprile per produrre un atto in lingua italiana e per adeguare l’eventuale
domanda riconvenzionale alle forme di rito;
-
che
il 2 aprile 1998 __________, dichiaratasi successore di __________, ha
presentato uno scritto in lingua italiana sostanzialmente identico a quello del
17 febbraio;
-
che
il 7 aprile il Pretore ha citato le parti all’udienza preliminare del 6 maggio
1998;
-
che
la convenuta non vi è comparsa;
-
che
l’udienza preliminare è perciò stata ricitata per la data del 2 giugno 1998;
-
che
il 13 maggio 1998 __________ definitasi rappresentante di __________, ha
ribadito, in lingua tedesca, l’inesistenza di una sede a __________ e ha
preannunciato che la convenuta avrebbe disertato anche la successiva udienza
preliminare;
-
che
difatti anche all’udienza del 2 giugno 1998 la convenuta non si è presentata;
-
che
il 6 luglio 1998 è stato escusso il teste notificato dall’attrice;
-
che
le parti sono state citate al dibattimento finale del 18 settembre 1998;
-
che
l’11 settembre 1998 la convenuta, assistita dall’avv. __________, ha presentato
un memoriale conclusivo chiedente la reiezione della petizione;
-
che
nella sentenza qui impugnata il Pretore ha ammesso sia la propria competenza
territoriale che la pretesa dell’attrice;
-
che
delle argomentazioni dell’appellante, che postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione per incompetenza del giudice
adito, che di quelle della resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi;
Considerato
in diritto:
-
che
il primo scritto della convenuta alla Pretura, quello in lingua tedesca del 17
febbraio 1998, è manifestamente ben lungi dal soddisfare le esigenze formali e
sostanziali di una risposta di causa ex art. 170 CPC, carenze perpetuate in
tutti gli atti della convenuta, o dell’irrituale rappresentante __________,
eccezion fatta per le conclusioni 11 settembre 1998;
-
che
il Pretore, invece di intimare all’attrice il primo scritto della resistente
con un termine per le osservazioni sulla questione del foro, avrebbe dovuto
procedere ai sensi dell’art. 142 cpv. 3 CPC;
-
che,
stante la situazione, si imponeva altresì l’intimazione alla convenuta di un
termine per munirsi di un patrocinatore, così come previsto dall’art. 39 cpv. 2
CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 39, n. 5, 11);
-
che
l’avere disatteso queste chiare norme di procedura in favore di quanto
descritto nei considerandi precedenti configura una manifesta violazione del
diritto di essere sentiti della convenuta (art. 4 Cost, art. 84 CPC);
-
che
il pregiudizio che ne è derivato alla convenuta può essere sanato solo con
l’annullamento di tutti gli atti di procedura successivi alla petizione,
ancorché tale soluzione non sia stata postulata dalla convenuta medesima (art.
142 CPC; II CCA 5 gennaio 1998 in re B. SA/B. SA, 12 marzo 1997 in re R.
SA/C. SA e llcc., 20 febbraio 1997 in re D./F.; Cocchi/Trezzini,
ibidem);
-
che
comunque la sentenza che accoglie nel merito la domanda condannatoria
dell’attrice risulta insostenibile anche per un altro motivo;
-
che
si deve in effetti ritenere che il Pretore, assegnando all’attrice il 18
febbraio 1998 un termine di 10 giorni per esprimersi sulla questione della
competenza territoriale, abbia avviato una procedura preliminare -precedente
anche alla presentazione della risposta sul merito della causa- volta al solo
accertamento di tale questione (II CCA 24 settembre 1998 in re V. SA/Z.
srl), e non abbia invece inteso avere ricevuto la risposta di causa, caso per
il quale avrebbe semmai lasciato all’attrice di profittare del consueto termine
per la replica;
-
che
di conseguenza anche l’udienza preliminare, l’istruttoria e il giudizio prolato
andavano limitati alla sola questione della competenza territoriale, senza
possibilità di decidere, prematuramente, anche il merito della vertenza;
-
che,
come già detto, va pertanto annullato ogni atto di procedura successivo
all’introduzione della petizione, ripristinando così il diritto della convenuta
a presentare la risposta di causa;
-
che
gli oneri di questa procedura possono essere accollati all’attrice, che resiste
al gravame;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 novembre 1998 __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza la sentenza 19 ottobre 1998 della Pretura di Locarno-Città è
dichiarata nulla, come pure tutti gli atti della causa OA.98.008 successivi
all’introduzione della petizione.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta
fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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