AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.258
Data decisione, Autorità: 20.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00258
Lugano 20 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.315 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 18 dicembre 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto di dichiarare risolti oppure nulli i contratti di compravendita relativi a serigrafie e litografie di __________, e di conseguenza di condannare la convenuta al pagamento di fr. 127’400.-- oltre interessi;
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 56’000.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 23 ottobre 1998 ha parzialmente accolto l’azione principale, dichiarando risolti i contratti e condannando la convenuta al pagamento di fr. 118’000.-- oltre interessi contro restituzione degli oggetti in questione, e interamente accolto la riconvenzionale;
Appellanti entrambe le parti:
la convenuta con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 13 novembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
l’attore con gravame 16 novembre 1998 postula invece la sua riforma nel senso della reiezione della riconvenzionale;
Appelli ai quali le parti, nei rispettivi memoriali di osservazioni, si oppongono;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l’appello di __________
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore sostiene di avere acquistato nel 1990 a due riprese dalla convenuta, come lui commerciante d’arte, due serigrafie e 10 litografie ritenute opera dell’artista americano __________ al prezzo di complessivi fr. 110’000.--.
Le opere sarebbero tuttavia dei falsi, prive come tali di valore commerciale.
L’attore, invocando le norme sull’errore essenziale e quelle sulla garanzia per la mancanza di una qualità promessa, potrebbe così postulare lo scioglimento dei contratti e la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni subiti, pari a fr. 5’000.-- di spese di trasferta e fr. 12’400.-- per il patrocinio preprocessuale, il tutto per fr. 127’400.-- oltre interessi.
B. La convenuta ha ammesso la stipulazione dei cennati contratti -oltre a quella di un contratto per altre due serigrafie a fr. 56’000.--, mai pagati dall’attore e oggetto di domanda riconvenzionale- sostenendo tuttavia di avere venduto opere originali, firmate da __________ e contestando la portata delle indicazioni di senso contrario addotte in causa dal compratore.
Nulla gli sarebbe pertanto dovuto, e comunque non le contestate voci di danno per spese di trasferta e patrocinio in altre procedure.
C. L’attore si è opposto alla riconvenzionale, contestando di avere acquistato le altre due serigrafie, che sarebbero comunque anch’esse verosimilmente false.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, aderendo alle risultanze peritali, ha rilevato che per il giudizio sulle opere di quell’autore sarebbe determinante esclusivamente il responso de l’ ”__________ ” di __________, che nella specie avrebbe sancito la non autenticità delle opere di cui all’azione principale. Ne conseguirebbe la caducità dei contratti di compravendita per le alternative cause di cui agli art. 23 e 205 CO, ragione per cui all’attore spetterebbe la restituzione del prezzo pagato di fr. 110’000.-- e delle spese sostenute, quantificate in complessivi fr. 8’000.--.
Quo alle altre due serigrafie, andrebbe ammessa anche in questo caso -nonostante la contraria opinione dell’attore- l’esistenza di un contratto di compravendita, così che questi, non essendo stata provata la non autenticità anche di queste opere, dovrebbe pagare il prezzo di fr. 56’000.-- oltre interessi al 6 1/2%, pari alla media stimata del tasso di sconto in Ticino dal 1990 ad oggi.
E. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, sostenendo - in sintesi- che non sarebbe condivisibile la valutazione delle prove che avrebbe condotto alla negazione dell’autenticità delle opere vendute.
Sarebbe in particolare stata rifiutata, ingiustificatamente, la richiesta perizia calligrafica della firma delle opere, non potendosi condividere la decisione secondo cui il referto peritale in atti sarebbe sufficiente per la soluzione della controversa questione dell’autenticità, motivo per cui tale prova andrebbe assunta in sede di appello, trattandosi dell’unico modo praticabile per procedere all’auspicata indagine. La perizia in atti sarebbe per contro inservibile, avendo l’esperto di fatto riconosciuto la propria incapacità a pronunciarsi direttamente sull’autenticità dell’opera di __________.
Ne seguirebbe che l’attore non ha fornito la prova della sua eccezione di falso delle opere in questione, motivo per cui la petizione andava per questo solo motivo respinta. Andrebbe inoltre ritenuto anche il giudizio della perita di parte __________ che avrebbe ammesso l’autenticità di parte delle opere e confutato l’assunto del perito giudiziario, secondo cui la sola __________ sarebbe abilitata ad esprimere giudizi in merito.
F. Nel proprio gravame l’attore ribadisce invece l’inesistenza del contratto di vendita quo alle opere il cui prezzo è stato oggetto della riconvenzionale, atteso che uno specialista da lui incaricato ne avrebbe indicato la non autenticità.
G. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132).
In caso contrario occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51).
In quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 364 ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417).
In altre parole, per il corretto adempimento da parte del venditore non è sufficiente che l’opera fornita sia autentica, ma occorre inoltre che essa sia ulteriormente negoziabile perché munita delle attestazioni di autenticità riconosciute per quel tipo di opera, o comunque suscettibile di ottenerle.
Questo significa che la questione -di fatto esistente- dell’oligopolio di pochi esperti, o addirittura (come nella specie) del monopolio di un unico esperto, riconosciuti dal mercato siccome insindacabilmente abilitati alla certificazione dell’autenticità dell’opera di un dato autore non si presta ad essere aggirata: se l’opera è ritenuta autentica da uno di questi esperti, l’eventuale dubbio circa l’autenticità dell’opera è superato, e anche se continua a sussistere non è necessariamente fonte di minor valore; se per contro l’opera viene disconosciuta dagli esperti che -non importa se a torto o a ragione- il mercato ritiene autorevoli in materia, l’opera, estromessa così di fatto dall’importante canale di vendita costituito dalle primarie case d’aste, è per questo motivo talmente difettosa da giustificarsi la rescissione del contratto, e questo anche se dovessero permanere ragionevoli dubbi circa la veridicità del responso (II CCA citata, consid. 3.3), ad esempio per effetto del contrario parere di altri esperti.
3.1 E’ ben vero che, come afferma la convenuta, il perito si è astenuto dal formulare la propria personale opinione circa l’autenticità delle opere sottopostegli, ma il referto è ugualmente significativo -quo alle riproduzioni di cui all’azione principale- nella misura in cui l’esperto, sulla base delle proprie conoscenze specifiche dell’arte e perciò peritalmente, afferma che il parere negativo espresso dall’__________ costituisce un giudizio inappellabile di condanna, equivalente nelle conseguenze pratiche all’accertamento della non autenticità delle opere, visto che esse divengono “commercialmente dei non-valori” (pag. 2).
Tanto basta a ritenere ampiamente raggiunto lo scopo della perizia giudiziaria, e per considerare riuscita l’eccezione, se non di falso delle opere, di una loro difettosità -costituita dal predetto giudizio negativo- tale da azzerarne il valore, esattamente come se esse fossero false.
3.2 In secondo luogo va senz’altro respinta la richiesta dell’appellante di assunzione di una nuova prova peritale, che sarebbe stata rifiutata dal Pretore, vertente sulla grafia delle firme autografe delle opere.
Da un lato la stessa convenuta non considera assolutamente indispensabile l’assunzione di tale prova, ma la propone solo in via subordinata (pag. 7), ma soprattutto il rifiuto di tale prova appare più che giustificato alla luce da una parte del fatto che le risultanze della perizia esperita -ancorché non condivise dalla convenuta- consentono di decidere la domanda principale con piena cognizione dei fatti rilevanti, e d’altro lato per il motivo che nulla, a parte l’opinione della resistente, permette di ritenere che una simile perizia limitata ad un solo aspetto delle opere (la firma) avrebbe consentito di ottenere un risultato più attendibile.
Ma in ogni caso, anche ammettendo per ipotesi che una simile perizia fosse stata esperita, e che essa avesse concluso per l’autenticità delle firme, rimarrebbe insoluta la diversa questione costituita dal fatto che gli oggetti venduti sono stati tacciati di falso dall’unica autorità alla quale il mercato di quelle opere -e la finalità implicita del negozio delle parti era quella di comprare e vendere merce avente accesso a tale mercato- ha riconosciuto la facoltà di esprimere tale giudizio, e pertanto si dovrebbe comunque ammettere in tal senso l’irrimediabile difettosità delle merci vendute.
Stante questa situazione, risultano non decisive anche le altre considerazioni della convenuta circa la credibilità dell’, che rimangono comunque allo stadio della mera affermazione di parte, e circa l’esistenza in atti di una perizia di parte a lei favorevole, la cui discrepanza con le conclusioni -perfettamente coerenti- dell’esperto giudiziario circa l’autenticità delle opere non permette da sola di preferirla all’atto giudiziale, e che comunque lascia insoluta la già sollevata questione dell’impossibilità di commerciare ulteriormente le opere -laddove è evidente che l’intera serie di 10 litografie diviene invendibile dopo che due di esse sono state disconosciute dall’, e non consente pertanto di concludere per la regolarità dell’adempimento della convenuta.
Va perciò totalmente disatteso l’appello della convenuta, privo di possibilità di successo stanti le argomentazioni invocate, il che determina anche la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC).
L’attore imposta il proprio gravame, riguardante la domanda riconvenzionale della convenuta, sulla tesi dell’inesistenza del contratto di compravendita relativo alle ulteriori due serigrafie all’asserito prezzo di fr. 56’000.--, e in proposito va ricordato che chi, come la convenuta, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
6.1 Il Pretore (consid. 6) ha dedotto l’esistenza del contratto per il fatto che l’attore avrebbe ammesso l’acquisto in occasione di un interrogatorio avanti alla polizia e per il fatto che egli le avrebbe tenute per sé, comportamento per il quale non risulterebbe provato un altro plausibile motivo.
Si tratta di una valutazione che non può essere condivisa, in quanto misconosce elementi che depongono in senso contrario.
6.2 Va premesso innanzitutto che il preteso contratto non è confortato da prove documentali, né da testimonianze dirette attestanti la stipula, e neppure dal concludente pagamento di entrambe le parti, essendo sì avvenuta la consegna, ma non anche il pagamento della merce.
Il Pretore, pur ritenendo decisiva l’ammissione fatta dall’attore, ha giustamente evidenziato le particolari circostanze in cui essa è stata rilasciata, ed in effetti a mente di questa Camera non si saprebbe dare la preminenza a tale affermazione, che potrebbe benissimo essere un’imprecisione non rilevante nel contesto -quello di un’azione penale- in cui essa è stata resa, rispetto alla circostanza per cui l’attore per il resto sia prima che durante la presente causa ha sempre negato di avere inteso acquistare quelle opere, rifiuto del resto coerente e comprensibile secondo l’ordinario andamento delle cose, stante i sospetti sull’autenticità delle altre opere.
Inoltre il Pretore ha disatteso che neppure il comportamento dell’attrice è stato del tutto lineare in proposito, avendo essa da una parte ripetutamente dichiarato la disponibilità alla ripresa delle opere, o almeno di una di esse (doc. P, R, T, 7), attitudine non conciliabile con quella del venditore che semplicemente vanta il credito relativo al prezzo di vendita, e d’altra parte per avere invitato l’attore ad astenersi dal farle peritare, in quanto vi sarebbe stato il rischio del loro sequestro (doc. L).
La restituzione è fallita per il motivo che la convenuta ha accusato l’attore della sostituzione di una delle opere, (doc. O, P), accusa rimasta allo stadio di affermazione di parte specie se si considera che in sede penale la convenuta -tacendo della pretesa sostituzione- aveva affermato che il problema era costituito dal fatto che una delle serigrafie sarebbe stata danneggiata dall’attore (doc. 25, pag. 2), e si può pertanto affermare che un eventuale contratto sarebbe stato sciolto per contrario consenso delle parti, e che all’atto pratico si debba ancora solo procedere all’esecuzione di questo contrario accordo per mezzo del ritiro delle opere, riservato evidentemente il risarcimento dei danni qualora l’attore ne avesse provocati.
Anche il divieto della convenuta all’attore di sottoporre le serigrafie ad una perizia costituisce atteggiamento del tutto incompatibile con l’asserita vendita, in quanto in tal caso l’acquirente, divenuto proprietario delle opere anche in difetto di pagamento per il solo effetto della loro consegna (art. 714 CC), avrebbe potuto disporne liberamente in tal senso senza il consenso della convenuta, che ha invece dimostrato, compiendo atti di disposizione incompatibili con la professata vendita, di avere inteso mantenere la facoltà di determinare in qualche misura il destino delle opere.
Dal profilo meramente economico questo comportamento della convenuta è di facile comprensione: se anche le serigrafie non pagate fossero state dichiarate false dall’__________, essa non avrebbe mai incassato il loro prezzo, né avrebbe potuto altrimenti rivenderle. Rimane il fatto che un simile divieto, peraltro inspiegabile -come la paura del sequestro delle opere- per una venditrice che, come la convenuta, afferma di essere certa dell’autenticità della sua merce, è prerogativa del proprietario, e costituisce pertanto un chiaro indizio contro la tesi del preteso contratto.
6.3 Stante la labilità degli indizi che accreditano l’ipotesi della vendita, e dovendosi inoltre considerare elementi in senso contrario, disattesi dal Pretore, la conclusione alla quale si deve giungere nella valutazione complessiva è -nella per la convenuta migliore delle ipotesi- quella della loro reciproca elisione (II CCA 11 settembre 1998 in re V. S.p.A./D., 19 febbraio 1998 in re E./Z. e riferimenti), con la conseguenza di doversi decidere a danno della parte gravata dell’onere della prova della concreta circostanza, ossia della convenuta.
L’esistenza del contratto di vendita da cui dipende la domanda riconvenzionale non può in definitiva essere ritenuta provata con la necessaria certezza, ragione per cui la domanda condannatoria della convenuta è da respingere. Essa può naturalmente chiedere all’attore la restituzione delle sue opere, facoltà che non può trovare menzione nel dispositivo in assenza di una domanda subordinata della convenuta in tal senso.
Ne segue l’accoglimento dell’appello dell’attore.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 novembre 1998 __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria 13 novembre 1998 __________ è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’attore fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
IV. L’appello 16 novembre 1998 __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 23 ottobre 1998 della Pretura di Locarno-Campagna è riformato nel modo seguente:
§. La tassa di giustizia di fr. 850.-- e le spese (tra cui 2/5 delle spese peritali di fr. 745.--), già anticipate da __________, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5’500.-- per ripetibili.
A __________ viene restituito il saldo dell’anticipo delle spese peritali di fr. 4’185.--.
V. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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