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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.268
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00268
Lugano
22 gennaio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per
giudicare sull'istanza di delibazione del 18 novembre 1998 presentata da
relativa
al dispositivo n. 2 della sentenza 7 settembre 1998 del Tribunale del lavoro di
Baden (Arbeitsgericht Baden) nella causa che ha opposto il qui istante a
esaminati gli
atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di
delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto ed in
diritto che con sentenza del 7 settembre 1998 il Tribunale del lavoro
di Baden ha condannato la __________ a versare a __________ l’importo di Fr.
12’846.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.1997 (dispositivo n. 1) ed inoltre ha
fatto obbligo alla stessa __________ di rilasciare all’istante un attestato di
lavoro, ai sensi dell’art. 330a cpv. 2 CO, per il periodo dal 5.12.1996 al
31.8.1997 (dispositivo n. 2);
che
__________ chiede ora che il dispositivo n. 2 di quella sentenza venga delibato
nel Canton Ticino;
che
la __________, alla quale l’istanza è stata intimata per osservazioni, non ne
ha presentate;
che
secondo l’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall’autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che
in concreto la sentenza del Tribunale del lavoro di Baden ha acquisito forza di
giudicato come risulta dall’attestazione 9.9.1998 della segretaria del
Tribunale;
che
nulla induce a dubitare della competenza dell’autorità giudiziaria adita
siccome, trattandosi di azione di lavoro, presumibilmente luogo dove è stata
prestata l’opera (art. 343 CO);
che
la convenuta è rimasta contumace ma è stata regolarmente citata come risulta
dalla sottoscrizione, in data 16.7.1998 della ricevuta di ritorno contenente la
citazione per l’udienza di discussione;
che
sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall’art. 510 CPC;
che
non si prelevano tasse o spese trattandosi di una procedura in materia di contratto
di lavoro (art. 343 cpv. 3 CO);
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti
il 7 settembre 1998 dal Tribunale del lavoro di Baden (Arbeitsgericht Baden)
è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione
a:
–
Per la Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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