AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.55
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00055
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1299 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con petizione 4 dicembre 1990 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 28’320.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di
compravendita;
Domanda avversata dal convenuto, che si è opposto alla
petizione e che il Pretore con sentenza 6 febbraio 1998 ha accolto per fr.
27’420.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
24 febbraio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 31 marzo 1998
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore con la
petizione afferma di avere acquistato dal convenuto in data 21 aprile 1988 e al
prezzo di fr. 23’000.-- un acquerello su cartone che gli sarebbe stato
assicurato essere opera dell’artista __________.
Nella primavera del 1988
egli avrebbe consegnato l’opera alla casa d’aste __________ per la sua
rivendita, ma questa il 14 febbraio 1989 l’avrebbe resa dichiarando che non
sarebbe attribuibile al __________ L’attore avrebbe in seguito
chiesto un parere in proposito ad un altro esperto, che avrebbe confermato la
tesi per cui l’acquerello non sarebbe opera di __________ Avendo
il convenuto rifiutato la proposta dell’attore di riprendersi l’opera e di
restituire il prezzo, si imporrebbe la presente causa avente per oggetto la
restituzione del prezzo pagato e degli interessi nonché i costi di perizia e le
spese per l’allestimento di una documentazione fotografica, il tutto per fr.
28’320.-- oltre interessi.
B. Il convenuto nella
risposta 11 marzo 1991 si è opposto alla petizione, sottolineando che prima
dell’acquisto l’attore avrebbe avuto la più ampia libertà di esaminare o far
esaminare l’opera, e che dopo diversi mesi egli avrebbe spontaneamente deciso
l’acquisto.
Questa, contrariamente
all’opinione dell’attore, sarebbe in ogni caso autentica, così che nulla gli
sarebbe dovuto.
C. Delle ulteriori
argomentazioni addotte dalle parti in prosecuzione di causa si dirà, per quanto
necessario, più avanti.
Esse hanno nondimeno
confermato le proprie richieste di giudizio, contestando nel contempo quelle
della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore dopo valutazione delle risultanze istruttorie ha concluso
per la falsità dell’opera venduta dal convenuto all’attore e perciò, posto che
il convenuto solo con le conclusioni -e quindi tardivamente- ha sollevato
l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia, ha ammesso la petizione
per complessivi fr. 25’120.-- oltre interessi.
E. Con l’appello il
convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe in
primo luogo a torto ammesso la falsità dell’opera in base alle risultanze degli
atti, specie in assenza di una perizia giudiziaria, disattendendo inoltre la
circostanza per cui l’attore si sarebbe determinato all’acquisto solo dopo
svariati mesi, di modo che non si potrebbe concludere per l’esistenza di una
manovra d’inganno da parte del venditore.
F. Delle osservazioni 31
marzo 1998 dell’attore, che conclude per la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il convenuto nel
gravame non insorge contro la decisione pretorile di ritenere proceduralmente
inammissibile la sua eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia (art.
210 CO) per il motivo che la stessa è stata erroneamente sollevata per la prima
volta solo con le conclusioni.
La questione della
prescrizione, che come giustamente rileva il Pretore non può essere esaminata
d’ufficio, è perciò da ritenere evasa a questo stadio della causa nel senso
della non sussistenza dell’eccezione.
- Il convenuto insiste
anche in questa sede (punto 5, pag. 4 e 5) sul fatto che l’attore avrebbe
volontariamente acquistato l’opera dopo un lungo e approfondito esame, o comunque
dopo avere avuto tutto il tempo e la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di
indagine.
Il ricorrente, tuttavia,
non adduce conseguenze di sorta scaturenti da queste affermazioni, non
premurandosi di indicare il motivo per cui la circostanza gli conferirebbe
diritto o anche solo quello per cui essa sarebbe in qualche modo rilevante.
Non spetta evidentemente
alla Camera adita di ipotizzare delle conclusioni giuridiche in luogo
dell’appellante, e ci si può pertanto limitare alla sola considerazione secondo
cui dall’addotto svolgimento della fase precontrattuale non si può certo
arguire -come forse vorrebbe del tutto implicitamente il convenuto-
un’eventuale pattuizione dell’esclusione della garanzia dell’autenticità
dell’opera, che sarebbe così stata venduta “come vista e approvata”
dall’acquirente, essendo siffatta tesi del tutto improponibile già solo alla
luce della promessa di autenticità dell’opera rilasciata dal convenuto sulla
ricevuta d’acquisto (doc. C: “opera di __________ che confermo autentica”).
L’argomento è pertanto
nella sua globalità del tutto inconferente.
- Il convenuto
adducendo la violazione delle norme che regolano l’onere della prova, contesta
in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie che ha condotto il primo
giudice a concludere per la falsità dell’opera venduta.
La critica non è tuttavia
giustificata.
3.1 Il convenuto ha
acquistato l’opera intitolata “L’ingegnere” nell’ottobre del 1983 dall’artista
ticinese __________, che a sua volta l’aveva acquistata presso la Galleria
contemporanea di __________ prima del 1969 (doc. E).
Verosimilmente in vista di
tale acquisto, il 16 settembre 1983 (doc. D) __________ -già docente
all’Accademia di __________ e direttore e docente di storia dell’arte
all’Accademia di __________ ha esaminato il dipinto concludendo per la sua
autenticità.
Tuttavia, già nell’ottobre
del 1983, e perciò in epoca non sospetta ai fini della presente causa, una
commissione romana della quale faceva parte anche __________, figlia
dell’autore, ha contestato la validità dell’opera in questione, così che con
scritto 25 ottobre 1983 (cfr. l’incarto penale richiamato) il __________
__________ ha ribadito la propria valutazione, esprimendo nel contempo critiche
al “piccolo gruppo” che dopo l’allestimento della grande mostra di __________ e
di quella di __________ “si ritiene autorizzato a stabilire in modo assoluto
l’autenticità di __________ ”.
Il __________ ha poi
ulteriormente ribadito la propria opinione circa l’autenticità dell’opera in
occasione della procedura penale, allorché ha esaminato il quadro prima che lo
stesso fosse restituito al convenuto, e nella deposizione testimoniale nella
presente causa.
3.2 A fronte di
quest’unico riscontro circa la garantita autenticità dell’opera, numerosi
indizi contrari fanno preferire nella valutazione globale la tesi della non
autenticità dell’opera ai fini della sua commerciabilità.
Nonostante il diverso
avviso del __________, è in effetti indiscutibile che sia __________ che
__________ -ritenuta già all’epoca dell’acquisto da parte dell’attore “esperta
autorizzata a rilasciare attestazioni per opere di __________ ” (deposizione
__________, pag. 2)- hanno chiaramente e ripetutamente deposto per la non
autenticità dell’opera.
Queste attestazioni sono
sicuramente significative: __________ ne sospetta per motivi di opportunità -si
tenterebbe a suo dire di stabilire una situazione di monopolio circa le
certificazioni riguardanti l’opera del __________ - ma non nega esplicitamente
la competenza e la conoscenza della materia da parte delle autrici dei responsi
contrari. Ed infatti, e ciò è decisivo, è innegabile che la __________ e la
__________ godono di una particolare autorevolezza ai fini della certificazione
dell’opera del , prova ne è il fatto che due delle maggiori case
d’aste del mondo - e __________ - fanno capo al loro parere prima di
ammettere alle loro aste le opere del __________ (deposizione __________), con
la conseguenza che l’opera in questione è stata rifiutata da entrambe le case
(doc. G, M, N, O), etichettata di falso ai loro occhi, e pertanto non
commerciabile in questo usuale ed importante canale di vendita, e lo stesso
__________ alla luce di tali contestazioni deve ammettere che l’opera è per
questo motivo in ogni caso “dequalificata” (sua deposizione, pag. 3).
3.3 Il raffronto fra
questi elementi consente di confermare il giudizio del Pretore.
Ancorché non esista
l’assoluta certezza della falsità dell’opera -e in queste circostanze vi è
motivo di dubitare che siffatta certezza sarebbe stata fornita da una perizia
giudiziaria, che avrebbe posto non pochi problemi quo alla scelta del perito-,
è nondimeno possibile maturare il convincimento del fatto che l’opera venduta
all’attore è delegittimata da ragionevoli dubbi circa la sua autenticità. Per
questo motivo l’opera non sembra essere ulteriormente commerciabile, il che
evidentemente ne svilisce il valore e va considerato, agli occhi di un
acquirente ignaro, difetto di gravità tale da non essere compatibile con la garanzia
di autenticità rilasciata dal venditore, così da giustificarsi la richiesta
rescissione del contratto.
- Se ne deve
concludere per la sostanziale reiezione di tutte le censure dell’appellante,
dovendosi precisare il giudizio impugnato unicamente nel senso che
contestualmente al pagamento di cui al dispositivo n. 1 l’attore dovrà
evidentemente riconsegnare al convenuto il quadro vendutogli.
Ne consegue la reiezione
del gravame.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24
febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
950.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l e fr.
1’000.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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