AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.11
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00011
Lugano
23 aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.176 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 29 ottobre 1997 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 95’444.--
oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda
ammessa dalla convenuta limitatamente a fr. 8’000.-- in risposta e per fr.
38’300.-- oltre interessi con le conclusioni, e che il Pretore con sentenza 17
dicembre 1998 ha accolto per fr. 89’125.-- oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 21 gennaio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
38’300.-- oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 16 marzo 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma di avere fornito alla convenuta nel 1994 numerosi articoli
d’abbigliamento sportivo, merce per cui ha emesso il 12 luglio 1994 fattura per
fr. 169’125.--, pagata solo in misura di fr. 80’000.--, di modo che, ritenuti
interessi, danni di ritardo e spese esecutive, rimarrebbe dovuto quale prezzo
di vendita un saldo di fr. 95’444.-- oltre interessi, importo oggetto della
causa in esame.
B. Con
la risposta del 15 dicembre 1997 la convenuta ha postulato che la petizione sia
ammessa limitatamente a fr. 8’000.-- oltre interessi, sostenendo che non vi
sarebbe stato contratto di compravendita, ma l’accordo per cui la merce sarebbe
stata pagata se venduta. Solo in occasione dell’incontro del 3 agosto 1995 le
parti avrebbero pattuito l’acquisto della merce al prezzo complessivo di fr.
88’000.-- (dal che l’ammesso debito di fr. 8’000.-- dopo deduzione dei
pagamenti effettuati), mentre il riconoscimento di debito doc. D sarebbe
inefficace perché estorto con minacce di fallimento e perché non recante la
firma collettiva dei signori __________ e __________.
C. L’attrice
ha in seguito confermato le proprie argomentazioni e domande, mentre la convenuta
ha precisato i termini del preteso accordo del 1995, sostenendo che sarebbe
stato pattuito un prezzo di fr. 30’300.-- per la merce a quel momento già
venduta, e di fr. 88’000.-- per la merce invenduta, riconoscendo con ciò il
credito dell’attrice in misura di fr. 38’300.--.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che gli atti non permetterebbero
di stabilire con certezza la natura del contratto inizialmente pattuito dalle
parti, mentre risulterebbe che esse concordarono in seguito l’acquisto della
merce al prezzo di fr. 30’300.-- per quella già venduta e di fr. 88’000.-- per
quella invenduta. Quest’ultimo prezzo sarebbe tuttavia stato subordinato al suo
tempestivo pagamento da parte della convenuta, non verificatosi, mentre in caso
contrario sarebbe stato pattuito un prezzo -per la sola merce invenduta- di fr.
138’825.--, dal che un credito residuo di fr. 89’125.--, non potendosi
attribuire un importo maggiore sulla base del riconoscimento di debito doc. D,
che non vincolerebbe la debitrice in assenza della firma congiunta di due
aventi diritto.
E. Con
l’appello il convenuto chiede che il credito dell’attrice sia ridotto a fr.
38’300.-- oltre interessi, postulando preliminarmente la sospensione della
causa in attesa della definizione dell’azione penale promossa contro il teste
__________ per il titolo di falsa testimonianza ex art. 307 CP o in subordine
la sua riassunzione avanti a questa Camera.
Nel
merito, andrebbe ritenuto che la merce fu dapprima affidata alla convenuta in
conto vendita e non da lei acquistata, e contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore il prezzo di fr. 88’000.-- per la merce invenduta sarebbe stato
stipulato indipendentemente dai termini di pagamento, così che all’attrice
sarebbe in definitiva dovuto solo l’importo di fr. 38’300.-- oltre interessi.
F. Delle
osservazioni 16 marzo 1999 dell’attrice, che conclude per la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In
materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come
l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la
congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re
B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T.
SA; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
- L’attrice
nelle osservazioni all’appello (punto 1, pag. 3) aderisce esplicitamente alla
descrizione dei fatti rilevanti di cui alla sentenza impugnata, facendo così
proprio anche l’accertamento per cui non sarebbe stata fornita la prova dell’esistenza
-prima degli accordi del 1995- del preteso contratto di compravendita relativo
alla partita di merce fornita alla convenuta.
Le
parti si danno inoltre atto del fatto che la merce venduta dalla convenuta alla
propria clientela prima di quegli accordi debba essere remunerata con
complessivi fr. 30’300.--, nonché dell’avvenuto pagamento da parte della
convenuta di fr. 80’000.--.
- Ciò
premesso, l’esito della causa dipende dal contenuto e dalla natura degli
accordi intercorsi al momento, situato dalle parti nell’agosto del 1995, in cui
la convenuta ha accettato di acquistare l’intera partita di merce fornitale
l’anno precedente, atteso che in ogni caso -come si è detto al consid. 1-
l’onere della prova è a carico dell’attrice, che di questo preteso accordo si
prevale.
3.1 La
tesi dell’attrice è che -fatto salvo l’accordo circa la merce già venduta
dall’attrice, che come si è detto (consid. 2) è pacificamente acquisito- la
merce a quel momento invenduta veniva acquistata dalla convenuta al prezzo di
fr. 139’000.--, con uno sconto di fr. 51’000.-- qualora il pagamento fosse
stato immediato.
La
tesi della convenuta è di contro quella per cui la pattuizione del prezzo di
fr. 88’000.-- non sarebbe stata soggetta a condizioni.
3.2 L’asserito
accordo sarebbe venuto in essere tra il signor __________ per l’attrice e il
signor __________ per la convenuta (IF __________, risposta 6). Secondo il
teste __________, egli non avrebbe partecipato al colloquio decisivo, e perciò
l’unico riscontro diretto in atti sulle risultanze di quella discussione è
costituito dalle dichiarazioni rese dallo stesso signor __________, membro del
consiglio di amministrazione dell’attrice (doc. 7) durante il suo
interrogatorio formale.
3.3 L’amministratore
ha reso le seguenti, significative affermazioni:
-
“Quel
giorno dissi a __________ che, in caso di pagamento immediato, gli avrei
concesso un ribasso di fr. 51’000.--” (risposta 6);
-
“...
era stato concordato il prezzo di fr. 88’000.-- a saldo della merce rimasta, tuttavia
alla condizione che l’importo fosse immediatamente e integralmente pagato.”
(risposta 7);
-
“Abbiamo
quindi passato la pratica al nostro ufficio incassi. Nonostante ciò avevo
ancora detto a __________ che se avesse pagato fr. 88’000.-- la pratica di
incasso sarebbe stata sospesa.” (risposta 7);
3.4 La
corretta disamina di queste risultanze non permette di confermare il giudizio
impugnato.
Va
infatti considerato che al momento in cui le parti affrontano la trattativa in
esame non esiste tra di loro un pregresso contratto di compravendita, e
pertanto neppure un qualche tipo di consenso sul prezzo che dovrebbe avere la
merce a quel momento invenduta.
Questo
significa che al momento in cui __________ (a suo dire) promette al __________
un “ribasso” di fr. 51’000.-- per il caso di pagamento immediato, tale promessa
e tale ribasso costituiscono irrilevanti motivazioni interne del __________ per
rapporto a quello che egli riteneva essere il prezzo “pieno” della merce,
prezzo che tuttavia non era mai stato accettato dalla convenuta dato che non
esisteva sino a quel momento un contratto di compravendita.
Pertanto,
anche ammettendo che le parti abbiano poi concordato, come afferma __________
(risposta 7), il prezzo di fr. 88’000.-- a saldo della merce alla condizione
del pagamento immediato, il mancato verificarsi della condizione non poteva
avere la conseguenza di rendere efficace un prezzo maggiorato di fr. 51’000.--,
come si ammette erroneamente nel giudizio impugnato, per il motivo che tale
prezzo non era mai stato accettato dalla convenuta, ma la conseguenza doveva
invece essere quella dell’inesistenza del contratto per il verificarsi della
condizione risolutiva connessa al breve termine di pagamento.
Va
inoltre evidenziato che l’attrice con il proprio concludente comportamento ha
dimostrato di non ritenere essenziale il rispetto della pretesa condizione
dell’immediato pagamento per la validità dell’offerta del prezzo di fr.
88’000.-- per la merce invenduta, prova ne sia il fatto che anche dopo l’avvio
della procedura di incasso l’offerta era rimasta valida, visto che con il
pagamento di fr. 88’000.-- l’attrice si sarebbe ritenuta tacitata e avrebbe
sospeso la procedura di incasso (IF __________, risposta 8).
Si
deve perciò in definitiva ritenere che anche qualora l’attrice avesse
subordinato la validità della propria offerta all’immediato pagamento dei fr.
88’000.--, siffatta condizione è stata in seguito da lei abbandonata, mentre
per la convenuta si può ammettere che essa abbia accettato di pagare il prezzo
di fr. 88’000.--, ma non quello di fr. 139’000.--, così che il consenso
contrattuale va in definitiva ammesso per i predetti fr. 88’000.--, il che
comporta l’accoglimento delle tesi dell’appellante.
-
Gli
interessi di mora potrebbero decorrere almeno dalla data del sollecito doc. E,
e possono quindi essere computati dal successivo momento della domanda di
esecuzione (cfr. doc. F), così come ritenuto dal Pretore.
-
A
dipendenza di quest’esito della causa, divengono prive di oggetto sia l’infondata
richiesta dell’appellante di sospensione della procedura, che la discussione
delle di lei censure circa l’attendibilità dell’irrilevante deposizione del
teste __________.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 gennaio 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 dicembre 1998 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
La
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 38’300.-- oltre interessi al
5% dal 22 ottobre 1997.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell’UEF di Bellinzona.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’800.-- e le spese di fr. 300.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della
convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’200.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla
convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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