AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.114
Data decisione, Autorità:
11.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00114
Lugano
11 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.50 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 18 maggio 1998 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ __________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto che ai convenuti sia fatto ordine di mettere a disposizione
dell’attore l’intera documentazione attinente alla relazione bancaria
__________ (__________) presso la __________ di __________, ora __________;
E ora in
tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con decreto 3 maggio 1999 ha
respinto l’istanza 17 marzo 1999 dell’attore, che chiedeva l’edizione di
documenti dal__________ di __________;
Appellante
l’attore, che con gravame del 26 maggio 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere l’istanza di edizione;
Mentre i
convenuti nelle osservazioni del 5 luglio 1999 postulano la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata
la decisione 27 maggio 1999 con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo
al gravame,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
-
che
l’attore con la petizione procede in un’azione di rendiconto ex art. 400 CO
chiedendo che ai convenuti, già suoi mandatari, venga fatto ordine di mettergli
a disposizione l’intera documentazione relativa al conto __________
(__________) a suo tempo aperta presso la __________ di __________, oggi
__________;
-
che
i convenuti si sono opposti alla petizione, contestando l’esistenza di un
obbligo a proprio carico all’esibizione della richiesta documentazione, che
comunque non sarebbe in loro possesso;
-
che
in replica l’attore ha modificato il proprio petitum, chiedendo che ai
convenuti sia inoltre fatto ordine di fornirgli ogni informazione relativa
all’evoluzione della nota relazione bancaria;
-
che
all’udienza preliminare del 18 marzo 1999 l’attore ha formulato istanza di
edizione nei confronti di __________ dei “documenti relativi al versamento di
apertura della relazione __________ (__________)” e delle “attestazioni
relative alla titolarità della medesima (formulari di apertura e di procura),
al diritto di firma e ai mandati di gestione”;
-
che
i resistenti hanno avversato l’istanza, fondandosi la stessa sulla circostanza
per cui l’attore sarebbe proprietario del conto in questione, fatto contestato
dai convenuti e non comprovato dal procedente, che non avrebbe perciò diritto
alla richiesta edizione;
-
che
con osservazioni 7 aprile 1999 __________ si è a sua volta opposta all’istanza,
contestando la comunanza dei documenti in oggetto ed affermando che il conto in
questione non sarebbe mai stato intestato all’attore, che neppure sarebbe mai
stato, secondo la documentazione bancaria, l’avente diritto economico;
-
che
il Pretore nel decreto impugnato ha respinto la richiesta dell’attore per il
motivo che non si tratterebbe di documenti comuni e che inoltre la
documentazione richiesta corrisponderebbe in sostanza all’oggetto della lite;
-
che
l’attore insorge contro il pronunciato pretorile rilevando la differenza
esistente tra il merito della causa e l’oggetto dell’istanza di edizione, e
contestando per il resto l’opinione del primo giudice secondo cui non sarebbero
date le premesse dell’edizione;
-
che
i convenuti con osservazioni 5 luglio 1999 postulano la reiezione del gravame;
Considerato
in fatto:
-
che
l’azione di rendiconto ex art. 400 CO persegue l’adempimento di un’obbligazione
contrattuale del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 56 e 88 ad art.
400 CO), e va perciò promossa nella procedura ordinaria (II CCA 11
maggio 1993 in re F. AG/F. SA), mentre non può essere perseguita nel contesto
di un provvedimento processuale come quello conseguente ad una domanda di
edizione (II CCA 11 maggio 1993 citata, Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
206, n. 1);
-
che
nel caso di specie, come rettamente afferma l’appellante, non vi è alcuna
sovrapposizione tra l’oggetto dell’azione di merito (messa a disposizione
dell’intera documentazione relativa al conto bancario e informazione circa
l’evoluzione del medesimo) e quello dell’istanza di edizione, manifestamente
limitata alle circostanze dell’apertura di quel conto e all’indicazione dei
nominativi degli aventi diritto e dei mandatari;
-
che
pertanto l’oggetto della domanda di edizione non osta di per sé al suo
accoglimento;
-
che
l’art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la
produzione di documenti in suo possesso se ne sia proprietaria o
comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra
1), oppure se si tratti di documenti redatti per un interesse comune alle parti
o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le
corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario
sono comuni (cifra 2):
-
che
secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei
documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la
controparte;
-
che
nella specie i convenuti in risposta hanno affermato che “non ci si oppone ai
richiami richiesti da controparte a __________, nella misura in cui il titolare
del conto e la banca danno la loro adesione. Questa riserva vale per tutti i
punti di petizione per i quali viene formulato il richiamo atti da __________
(ad 2, pag. 4);
-
che
in applicazione del principio della buona fede, che rivendica validità anche in
ambito processuale, tale affermazione va intesa nel senso che i convenuti non
sollevano obiezioni all’istanza di edizione, e di conseguenza deve essere
considerata ininfluente, siccome costituente un manifesto caso di venire contra
factum proprium, l’opposizione alla richiesta di edizione espressa all’udienza
preliminare;
-
che
anche i terzi hanno facoltà di opporsi ad una domanda di edizione rivolta nei
loro confronti (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 211, n. 1 e 2);.
-
che
tuttavia non spetta al terzo di sindacare sull’esistenza dei presupposti di cui
agli art. 206 e 207 CPC, dovendo egli piuttosto fondare la propria opposizione
sui motivi sostanziali per i quali non deve essere concessa l'edizione (Rep.
1991, pag. 476 e segg.; II CCA 26 febbraio 1999 in re R. e llcc./A., 24
ottobre 1994 in re O./B.);
-
che
__________ non ha in concreto sollevato alcuna obiezione di natura sostanziale,
limitandosi a contestare l’esistenza del requisito della comunanza dei
documenti oggetto della domanda di edizione;
-
che
la domanda di edizione è perciò all’atto pratico rimasta incontestata;
-
che
è pertanto unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che il requisito della
comunanza -in questo caso nell’accezione del documento attestante i reciproci
diritti e doveri (art. 206 cifra 2 CPC)- sarebbe dato, nel contesto di
un’azione di rendiconto come quella in rassegna, qualora dall’edizione
risultasse la partecipazione dell’attore nella procedura di apertura del conto
in questione, ad esempio (come da lui affermato in petizione, punto 2, pag. 3)
come procuratore, oppure nel caso in cui detto conto fosse stato aperto con
fondi provenienti dalla disponibilità dell’attore;
-
che
a tali quesiti si può tuttavia rispondere solo sulla scorta delle risultanze
dell’edizione;
-
che
la stessa deve pertanto essere concessa, non potendosi negare alla parte
l’assunzione di una prova per il motivo che solo l’esito della stessa potrebbe
dimostrarne l’eventuale concludenza;
-
che
il diritto della parte di proporre e fare assumere dei mezzi di prova deriva
dal diritto ad essere sentiti in giudizio;
-
che
è pertanto con cautela che vanno poste restrizioni al diritto della parte
all’assunzione di prove che appaiono rilevanti per l’esito della causa;
-
che
nessuno ha in concreto messo in discussione la rilevanza della prova offerta;
-
che
quindi, nonostante le critiche del Pretore, va mantenuta l’attuale
giurisprudenza in materia di edizione di documenti;
-
che
la richiesta dell’attore non appare per il resto investigativa, atteso che egli
conosce con esattezza gli estremi del conto bancario in questione e la persona
dell’intestatario, che è suo figlio, mirando in effetti la richiesta alla
definizione dell’eventuale ruolo o partecipazione dell’attore stesso, che vanta
diritti su quel conto, e non all’identificazione di terze persone, dei cui
diritti non vi è pertanto lesione, o dei movimenti effettuati sul conto,
oggetto quest’ultimo del merito dell’azione;
-
che
il gravame deve pertanto essere accolto sulla scorta dei considerandi che
precedono;
-
che
le spese di questa procedura delle due sedi seguono la soccombenza dei
convenuti, che ingiustificatamente si sono opposti all’istanza e al gravame (art.
148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
26 maggio 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 3 maggio 1999 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformato
nel modo seguente:
-
L’istanza
di edizione 17 marzo 1999 è accolta.
-
A
__________, è fatto ordine di produrre entro 30 giorni alla Pretura di Mendrisio-Sud:
a) i
documenti relativi al versamento di apertura della relazione __________
(__________);
b) i
formulari di apertura della relazione __________ (__________), quelli relativi
ad eventuali procure rilasciate dall’intestatario contestualmente all’apertura
del conto, nonché i formulari attestanti il diritto di firma sul conto ed
eventuali mandati di gestione;
- La
tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dall’attore, è a carico dei
convenuti in solido, che, sempre in solido, gli rifonderanno fr. 300.-- per
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 230.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 250.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dei convenuti in solido, che, sempre
in solido, gli rifonderanno complessivi fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster