AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.117
Data decisione, Autorità:
30.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00117
Lugano
30 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.01128
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 14
giugno 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 29'466.90 oltre
interessi di cui all'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano, domanda
avversata dal convenuto, e che il Pretore, con sentenza 10 maggio 1999 ha
integralmente respinto;
appellante
l’attrice, con atto di appello 28 maggio 1999, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 6 luglio 1999 ha postulato la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. __________
è stato alle dipendenze della __________ (in seguito semplicemente: __________)
in qualità di caposervizio del settore finanziario, amministrativo e
informatico dal 15 aprile 1993 al 31 agosto 1994, data per la quale ha
rassegnato le sue dimissioni.
Nel
periodo in questione egli si è tra l'altro occupato del rinnovo delle strutture
informatiche della ditta, operazione che si è rivelata più laboriosa del
previsto e che ha provocato, in una prima fase, vari inconvenienti contabili,
amministrativi e gestionali.
B. Preso
atto che il salario degli ultimi due mesi e la quota parte della tredicesima
non gli erano stati corrisposti, il lavoratore ha escusso la datrice di lavoro
con il PE n. __________dell'UE di Lugano per la somma di fr. 33'187.- oltre
accessori.
La
precettata avendo interposto opposizione, egli ne ha chiesto il rigetto in via
provvisoria, ottenendolo limitatamente a fr. 29'466.90 più interessi.
C. Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto il disconoscimento di quel
debito. Essa ritiene in sostanza che gli inconvenienti di cui si è detto
fossero in realtà imputabili al convenuto, il quale avrebbe gestito
l'operazione senza la necessaria cura e diligenza: l'attrice ha dunque posto in
compensazione il danno da lei subito nell'occasione, che ammontava ad almeno
fr. 110'591.50, somma spesa per ovviare alle inefficienze ed ai difetti a suo
tempo riscontrati (doc. W).
Il
convenuto si è opposto alla petizione, contestando sia la sua responsabilità
per i problemi che si sono verificati sia le singole posizioni di danno.
D. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure ha premesso che la pretesa attorea non avrebbe in ogni
caso potuto essere accolta integralmente già per il fatto che non era stato
provato che il convenuto avesse agito intenzionalmente (art. 323b cpv. 2 CO).
Ad ogni buon conto la petizione andava senz'altro respinta in quanto l'attrice
non aveva minimamente provato l'ammontare del danno da lei subito, il doc. W
nelle particolari circostanze non essendo sufficiente allo scopo; in via
abbondanziale, quand'anche si volessero ammettere delle inadempienze a carico
del convenuto, neppure il requisito della colpa era realizzato, l'attrice
dovendo da un lato sapere che egli non era uno specialista in informatica e il
lavoratore essendo dall'altro sottoposto a un'importante pressione di tempo.
E. Con
l'appello l'attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
accogliere integralmente la petizione.
A suo
giudizio, l'art. 323b cpv. 2 CO non era applicabile nella fattispecie, essendo
incontestato che la compensazione non comprometteva il minimo vitale del
convenuto. Nel merito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i
requisiti del danno -quest'ultimo per altro nemmeno contestato dalla
controparte- e della colpa erano in concreto perfettamente adempiuti, il che le
consentiva di porre validamente in compensazione l'importo di fr. 110'591.50.
F. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
- Nell’azione
di disconoscimento del debito l’onere della prova circa l’esistenza della
pretesa posta in esecuzione incombe di regola al creditore che vi viene
convenuto e non all’attore (IICCA 4 dicembre 1997 in re M./P., 16
dicembre 1997 in re H./G. AG; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, 5. ed., p. 147). Se però, come nella fattispecie, il debitore
si limita a sollevare l’eccezione di compensazione con una contropretesa a lui
spettante, si deve ritenere l’implicita ammissione della pretesa attorea, la
cui prova è perciò da ritenere così fornita dal creditore (IICCA 22
settembre 1997 in re T./W., 16 dicembre 1997 in re H./G. AG, 4 febbraio 1999 in
re R./B. SA e lc.), mentre il debitore è per sua parte tenuto a fornire la
prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa compensatoria (IICCA
7 marzo 1994 in re C. & Co/S., 27 maggio 1994 in re M./F., 24 febbraio 1995
in re B. SA/I., 25 gennaio 1996 in re M./F., 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA,
22 settembre 1997 in re C. SA/W., 10 novembre 1997 in re G./S., 12 novembre
1997 in re V./P. & Co, 31 marzo 1998 in re F./S. SA, 11 settembre 1998 in
re V. S.p.A./D.F.).
Nel
caso concreto l'attrice, pur essendosi dilungata a rimproverare al convenuto
tutta una serie di violazioni contrattuali, si è invero limitata a chiedere ai
sensi dell'art. 321e CO il risarcimento per il presunto danno da lei subito per
aver dovuto correggere rispettivamente riparare le inefficienze e i difetti
riscontrati nei nuovi programmi installati, il tutto come meglio risulta dal
doc. W, così che in definitiva solo quest'ultimo aspetto può essere oggetto di
disamina.
- Giusta
l’art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona
intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro (cpv. 1); la misura della
diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo
rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado
dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle
capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o
avrebbe dovuto conoscere (cpv. 2).
La
responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il
danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del
lavoratore (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 4 ad art. 321e
CO; IICCA 31 maggio 1994 in re L. SA/O., 19 ottobre 1994 in re G./S. SA,
7 agosto 1995 in re C./A., 14 marzo 1997 in re P./T. SA).
2.1 È manifestamente a torto che l'attrice afferma che nell'occasione
essa non era tenuta a comprovare il danno, visto come la controparte, non
avendolo contestato puntualmente in sede di risposta, lo avrebbe implicitamente
ammesso.
Se il
convenuto con la risposta (p. 10 ad 14) si è limitato ad obiettare che "in
realtà, l'attrice non è e non sarà in grado di comprovare l'esistenza di tutte
le condizioni legali necessarie per la condanna del convenuto al contestato
risarcimento" aggiungendo in seguito che il contenuto del doc. W era interamente
contestato, ciò è dovuto al fatto che l'attrice a sua volta con la petizione
(ad 14 p. 6) era stata estremamente succinta nella sua presa di posizione,
laddove si era limitata ad indicare che "il danno minimo subito
dall'attrice ammonta a fr. 110'591.50, comprensivo delle poste menzionate nel
doc. W, che documenta i costi sopportati … per correggere e riparare le
inefficienze e i difetti riscontrati". Ora, a parte il fatto che con la
duplica (ad 14 p. 10 e 11) il convenuto ha comunque provveduto a contestare nel
dettaglio tutte le pretese poste in compensazione dall'attrice (validamente:
cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 176; IICCA 27 giugno 1996
in re M./M. SA) con il che la censura d'appello va respinta già per questo
motivo, non può essere sottaciuto che a sua volta già la contestazione operata
con la risposta era tutto sommato consona alla particolare
"litiscontestatio" esposta in petizione.
Anzi, ci
si potrebbe addirittura chiedere se l'attrice -patrocinata da un avvocato
professionista- formulando in quei termini la propria pretesa compensatoria,
senza cioè indicare nell'allegato petizionale quali fossero le singole
posizioni di danno su cui fondava il suo diritto e limitandosi invece a far
riferimento a quanto specificato nel doc. W, abbia validamente adempiuto al suo
obbligo di allegazione e non abbia piuttosto violato il disposto di cui
all'art. 165 lett. d CPC (IICCA 21 gennaio 1999 in re T./W.). Tale
quesito può tuttavia rimanere indeciso, atteso che la petizione e con ciò
l'appello devono già essere respinti per altri motivi.
2.2 Nel caso che ci occupa, l'esame degli atti permette in effetti di
affermare che l'attrice non ha fornito la prova certa né riguardo all'ammontare
del pregiudizio subito, né in merito all'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l'agire del convenuto e l'insorgere di tale danno.
Come
detto, il danno era stato quantificato dall'attrice in complessivi fr.
110'591.50 (fr. 30'000.- per supplementi programmazione prima versione
statistiche, fr. 10'610.- per fatture __________ per interventi sulle
statistiche fino al 31.7.1994, fr. 20'000.- per supplemento per nuova
realizzazione delle statistiche, fr. 26'881.- per differenza fatturazione
__________ per raffronto al budget, fr. 1'912.50 per fattura __________ - errore
__________, fr. 21'188.- per altre prestazioni __________ dal 1.5 al
31.7.1994), il tutto sulla base di un memorandum (doc. W), allestito da
__________, consulente esterno scelto a suo tempo dall'attrice per affiancare
il convenuto nei lavori di sostituzione del sistema informatico.
In realtà
quel documento -pur essendo stato confermato in sede testimoniale dal suo
estensore- altro non è che una perizia di parte, la cui efficacia probatoria
non è maggiore ad una semplice allegazione di parte (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 11,14 e 15 ad art. 90; IICCA 3 maggio 1994 in re B.
SA/T.SA): tale è infatti la natura giuridica dello scritto in questione, che il
consulente esterno era stato richiesto di allestire all'attenzione del legale
dell'attrice, con copia per conoscenza al direttore e all'ufficio di revisione
di quest'ultima, oltretutto in epoca decisamente sospetta, e meglio il 22
agosto 1994, ovvero immediatamente dopo la ricezione da parte dell'attrice, il
16 agosto, di una lettera con cui il convenuto aveva sollecitato la
corresponsione del salario di luglio (doc. X); il tutto allo scopo di
consentire al medesimo legale di giustificare alla controparte, con lettera 5
settembre (doc. Y), quella trattenuta. Ad ulteriormente ridurre la -già nulla-
forza probatoria di quel documento vi è inoltre da una parte la circostanza che
l'estensore dello stesso non disponeva della necessaria indipendenza nei
confronti dell'attrice, che in effetti costituiva una delle sue più importanti
ed affezionate clienti (teste __________ p.
3), e dall'altra la circostanza che egli stesso, se non fosse risultata una
responsabilità del convenuto per gli inconvenienti riscontrati, avrebbe a sua
volta potuto essere reso responsabile dall'attrice per presunte carenze nella
sua attività a fianco del convenuto rispettivamente avrebbe rischiato di non
vedersi riconoscere alcune delle spese supplementari, pure comprese nel doc. W,
da lui fatturate a nome della __________ -di
cui egli era l'amministratore unico (doc. 1)- in particolare quelle emesse dopo
che il convenuto aveva rassegnato, il 27 maggio (doc. Q), le sue dimissioni (ma
anche quelle precedenti, cfr. interrogatorio formale __________, risposta 36
e).
L'ammontare
del danno, così come risulta dal doc. W, non è neppure stato confermato da
nessun altro atto istruttorio: il teste __________, cui è stato ostenso il doc.
W, ha in effetti dichiarato di non aver potuto verificare in dettaglio i costi
e le fatture rilevate in quel documento, di modo che la sua successiva
affermazione secondo cui egli avrebbe nondimeno viste registrate in contabilità
alcune di quelle fatture -ritenendo perciò corretto il conteggio- rimane in
definitiva senza conseguenze pratiche; in tali circostanze, non essendo egli
stato in grado di precisare di quali fatture si trattasse, non è in effetti
possibile stabilire, nemmeno in via equitativa, in quale misura il credito
posto in compensazione costituisse effettivamente un danno. Per il resto, non
avendo l'attrice provveduto a versare agli atti nemmeno una delle fatture
indicate in quel documento, né a richiamarle dai terzi, né essendosi curata di
produrre la sua contabilità ove le stesse avrebbero dovuto essere registrate,
omettendo inoltre di chiedere l'erezione di una perizia giudiziaria sulla
particolare tematica, se ne deve gioco forza concludere che l'ammontare del
danno non è stato sufficientemente provato.
2.3 Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il nesso
causale. Nulla agli atti, se non il doc. W e la testimonianza __________ -della cui rilevanza probatoria già si è
detto- consente infatti di accertare se ed eventualmente in quale misura le
spese poste in compensazione fossero ascrivibili ad un comportamento o ad
omissioni anticontrattuali del convenuto e non piuttosto ad interventi che
avrebbero dovuto essere a carico dell'attrice (in quanto ulteriori
personalizzazioni, adattamenti, migliorie o quant'altro) o imputabili alla
ditta che aveva allestito i programmi oppure ancora al consulente esterno.
- Ne discende, per i motivi che precedono, la reiezione del
gravame, senza che sia necessario passare in rassegna gli ulteriori argomenti
sollevati con l'appello.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 maggio 1999 __________
è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 780.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'200.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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