AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.12
Data decisione, Autorità:
03.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00012
Lugano
3 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.14 della Pretura del
distretto di Blenio, promossa con petizione 20 febbraio 1995 da
rappr.
dall'avv. __________ contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70’970.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda ridotta
a fr. 40’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
4’380.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 5’117.40 oltre interessi in
corso di causa;
Il
Pretore con sentenza 29 dicembre 1998 ha accolto la petizione per fr. 40’000.--
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale;
Mentre l’attore
con osservazioni del 15 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto affermato in petizione, l’11 luglio 1994 la vettura Opel Astra
dell’attore sarebbe stata completamente distrutta da un incendio
improvvisamente sviluppatosi mentre l’attore stava percorrendo il tratto di
strada tra __________ e __________, riportando un danno di fr. 30’800.-- per la
vettura e di fr. 43’906.-- per gli accessori, che la convenuta dovrebbe
risarcire in misura del 95% in virtù dell’assicurazione casco completa stipulata
dalle parti per il veicolo in questione.
B. Nella
risposta dell’8 maggio 1995 la convenuta si è opposta alla petizione,
sostenendo che al momento dell’incendio la vettura dell’attore non sarebbe
stata in grado di circolare in conseguenza di un irreparabile danno al motore,
né sarebbe stato legittimato a farlo in conseguenza delle modifiche effettuate,
motivo quest’ultimo che da solo comporterebbe la decadenza della copertura
assicurativa. Ne discenderebbe che l’incendio, il secondo di una vettura Opel
dell’attore, sarebbe stato di origine dolosa, circostanza dimostrata anche dal
fatto che il relitto della vettura, depositato a __________, sarebbe nuovamente
stato incendiato e il motore sarebbe inoltre stato distrutto a mazzate, onde
eliminare la possibilità di provare il fatto che la vettura non era in grado di
circolare al momento del primo incendio.
Data
l’età del veicolo, immatricolato nel 1992, il denegato indennizzo si
attesterebbe comunque tra l’80 e il 90% del valore, e non al 95%.
Si
dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che la convenuta in qualità di
assicuratrice RC avrebbe dovuto risarcire i danni al manto stradale e il costo
dell’intervento dei pompieri conseguenti all’incendio, importo che dato il
comportamento doloso andrebbe posto a carico dell’assicurato e pertanto oggetto
di domanda riconvenzionale.
C. L’attore
si è opposto alla riconvenzionale, contestando tutti gli addebiti mossi a suo
carico dalla convenuta.
Nel
seguito della causa egli ha ridotto la propria domanda a fr. 40’000.-- oltre
accessori, mentre la convenuta ha aumentato la domanda riconvenzionale a fr.
5’117.40 oltre interessi.
Le
parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed argomentazioni,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che
dal fascicolo istruttorio non emergerebbero elementi sufficienti per potere
dedurre la natura dolosa del sinistro. Alla fattispecie non risulterebbe
neppure applicabile in favore dell’assicuratrice l’art. 8 cpv. 2 CGA, ed
inoltre la convenuta avrebbe sempre saputo delle modifiche apportate al
veicolo, accettando nondimeno di assicurarlo, così che nulla in definitiva
consentirebbe di escludere l’obbligo risarcitorio dell’assicuratrice per il
pattuito importo di fr. 40’000.-- oltre interessi, mentre sarebbe
conseguentemente infondata l’azione riconvenzionale.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che, in sintesi, ripropone le tesi e domande
del primo processo criticando la valutazione delle risultanze istruttorie
effettuata dal Pretore- e di quelle del resistente -che chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Non
è contestato, e risulta inoltre dagli atti istruttori (doc. 6e, 6f, 6g, 6h;
perizia giudiziaria, pag. 3; deposizione 13 settembre 1995 di __________
nell’incarto penale richiamato; deposizioni __________, __________, in
particolare pag. 2, __________) che il veicolo assicurato è stato sottoposto a
profondi ed onerosi lavori di trasformazione, del tutto analoghi -eccezion
fatta per quelli volti alla sicurezza del conducente (montaggio della gabbia di
protezione e dell’impianto di estinzione), che non risultano eseguiti- a quelli
posti in atto sulle vetture da competizione.
Anche
il motore ha in questo caso subito radicali trasformazioni: aumento della
compressione per mezzo della sostituzione dei pistoni e della lavorazione della
testata, alleggerimento degli imbiellaggi, modifica della distribuzione con
l’adozione di alberi a cammes con fasatura differente e modifica
dell’alimentazione, sia per i flussi d’aria (sostituzione dei collettori di
scarico, eliminazione del catalizzatore, modifica dell’aspirazione) che per il
carburante, stante la sostituzione dell’impianto originale di iniezione
elettronica con l’alimentazione a carburatori (doc. 6e; deposizione
__________).
-
Rileva
dalla comune esperienza la constatazione del fatto che una vettura la cui
meccanica viene esasperata alla ricerca delle massime prestazioni ha
un’affidabilità ridotta rispetto al veicolo originale, ed inoltre la modifica
delle scelte costruttive operate dal fabbricante della vettura comporta delle
incognite anche dal punto di vista della sicurezza, non subendo tali modifiche
i rigorosi collaudi che i fabbricanti di vetture solo soliti effettuare per
loro prodotti.
-
Nel
caso di specie risulta assodato che il motore della vettura assicurata prima di
essere vittima dell’incendio aveva già subito gravi danni, conseguenti
all’errato montaggio di due pistoni (perizia, pag. 1-3; risultanze del
controllo tecnico 4 maggio 1995 della Sezione della circolazione, pag. 2,
nell’incarto penale richiamato) e verificatisi -come è ovvio in presenza di un
simile errore- già in occasione del primo utilizzo della vettura (deposizione
__________ del 15 marzo 1995 avanti alla polizia cantonale, risposta 2, pag. 2,
nell’incarto penale richiamato).
Non
si può escludere che il motore, nonostante i danni subiti dalle valvole dei
cilindri in cui i pistoni erano montati al rovescio (deposizione __________;
risultanze del controllo tecnico 4 maggio 1995 della Sezione della
circolazione, nell’incarto penale richiamato) potesse ancora funzionare:
nessuno dei tecnici che l’ha esaminato ha infatti escluso questa eventualità
(perizia, pag. 2; risultanze del controllo tecnico 4 maggio 1995 della Sezione
della circolazione, pag. 3; deposizione __________, pag. 3).
E’
comunque certo che anche se funzionante, il motore non poteva più girare in
maniera regolare, dato che i danni alle valvole di aspirazione di due cilindri
(perizia, pag. 2) impedivano in essi una corretta combustione, così che non
sarebbe stato possibile percorrere molta strada (perizia, ibidem).
- Quo
alle cause dell’incendio, va ritenuto quanto segue.
4.1 La
tesi della convenuta dell’incendio intenzionale non è confortata da alcun
accertamento in atti -né da riscontri di natura tecnica e nemmeno dal racconto
di un testimone- e poggia a ben vedere unicamente sull’elemento logico per cui
un incendio accidentale della vettura in movimento non sarebbe stato possibile
per il motivo che la vettura stessa, dopo che __________ intervenne sul posto e
accompagnò a casa l’attore, non sarebbe stata in grado di circolare. Venendo
meno il sicuro fondamento di questo argomento, così come si è visto al
precedente considerando, cade necessariamente anche la tesi dell’incendio
doloso per mancanza di prove certe a suo sostegno.
4.2 L’attore
in un primo tempo ha attribuito la causa dell’incendio ad un corto circuito che
si sarebbe verificato in quella parte dell’impianto elettrico posta sotto il
cruscotto (doc. A), fornendo così la medesima spiegazione addotta per
l’incendio della Opel Corsa (doc. 2l).
La
tesi del guasto elettrico non è tuttavia confortata da alcun riscontro tecnico
e neppure si spiega alla luce delle constatazioni del conducente, e pertanto le
va preferita la causa di cui al considerando che segue.
4.3 In
occasione del secondo interrogatorio, avvenuto ad alcuni mesi di distanza dai
fatti nell’ambito della procedura penale contro di lui promossa, l’attore ha
descritto i fatti in maniera diversa e con maggiore precisione, asserendo che:
“Giunto
a __________, ero sempre da solo in auto, ho sentito un rumore nel vano motore
(tipico di quando vi è un ritorno di fiamma) e nello stesso momento ho notato
uscire del fumo da sotto il cruscotto. Subito mi sono fermato uscendo dal
veicolo. All’esterno notavo delle fiammelle uscire dal cofano all’altezza dei
tergicristalli.” (verbale 15 marzo 1995 nell’incarto penale richiamato).
Questa
descrizione degli avvenimenti contraddice innanzitutto la precedente tesi del
corto circuito verificatosi sotto il cruscotto, risultando che il solo fumo sarebbe
penetrato nell’abitacolo da sotto il cruscotto, ma che l’incendio si sarebbe
invece verificato nel vano motore. Inoltre, anche il fatto che l’incendio sia
iniziato in concomitanza con il rumore (simile ad uno scoppio) provocato da un
ritorno di fiamma sembra ragionevolmente escludere la tesi del corto circuito.
La
tesi del ritorno di fiamma, oltre che dalle soggettive sensazioni del
conducente, che appare cognito della materia di cui è appassionato, è
congruente alla luce delle combinate circostanze costituite dalla grave avaria
subita dal motore, per effetto della quale in due dei quattro cilindri non
poteva avvenire la corretta combustione del carburante (cfr. consid. 3), e
dalle modifiche effettuate all’alimentazione di benzina e all’aspirazione di
aria con l’eliminazione dell’iniezione elettronica e l’adozione dei
carburatori.
Vi
è inoltre in tal senso l’indiretta conferma fornita dal teste __________, al
quale l’attore avrebbe riferito “di essere arrabbiato con il garagista che
aveva effettuato le modifiche perché riteneva che l’incendio era scaturito da
un lavoro malfatto che avrebbe cagionato un probabile ritorno di fiamma”.
4.4 Sulla
base dei predetti elementi, questa Camera raggiunge il convincimento del fatto
che l’incendio è stato provocato da un ritorno di fiamma verificatosi nel vano
motore della vettura assicurata quale conseguenza dell’avaria meccanica del
motore e delle modifiche effettuate.
A
tale convincimento contribuisce anche la deposizione resa dal__________ durante
la presente causa, non potendosi condividere l’opinione del Pretore secondo cui
il teste non sarebbe credibile, stante il giuramento da lui reso, la linearità
della deposizione (ivi comprese le spiegazioni relative alle divergenti
dichiarazioni fatte alla polizia) che non risulta contraddetta da altre
risultanze istruttorie. Né si può ammettere che il teste sarebbe interessato ad
una soccombenza dell’attore nella presente causa, dovendo il ragionamento del
Pretore essere stravolto, visto che la vittoria nella presente causa
risarcirebbe l’attore di quel danno economico che in caso di soccombenza
potrebbe essere ascritto ad inadempienze del teste.
- L’art.
28 LCA stabilisce che se nel corso dell’assicurazione lo stipulante ha
cagionato un aggravamento essenziale del rischio, l’assicuratore non è
vincolato per l’avvenire al contratto. L’aggravamento del rischio è in tal
senso essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per
l’apprezzamento del rischio ai sensi dell’art. 4 LCA e del quale le parti
abbiano determinato l’estensione alla conclusione del contratto (Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. edizione, pag. 260 e segg.).
La
convenuta nella specie, oltre a non invocare la tesi dell’aggravamento
essenziale del rischio per effetto delle radicali modifiche effettuate alla
vettura, nemmeno ha versato in atti la proposta di assicurazione, così da non
permettere a questa Camera una verifica della rilevanza delle modifiche alla
vettura alla luce delle circostanze poste alla base dell’apprezzamento del
rischio. In queste circostanze se ne deve perciò rimanere al rilievo del fatto
che la convenuta era al corrente dell’entità e della natura delle modifiche
apportate (cfr. doc. 6 e segg.), ed ha nondimeno accettato senza obiezioni l’assicurazione.
- L’art.
14 cpv. 2 LCA stabilisce invece che se il sinistro fu cagionato da colpa grave
dello stipulante o dall’avente diritto, l’assicuratore può ridurre la sua
prestazione proporzionatamente al grado della colpa.
Si
ritiene tuttavia che se il grado della colpa non eccede la negligenza lieve
l’assicuratore deve nondimeno fornire l’intera prestazione (Maurer,
opera citata, pag. 347), mentre la riduzione dell’indennizzo riguarda il caso
di grave negligenza, ossia della violazione di un elementare precetto di
prudenza, che risulta evidente ad ogni persona normalmente ragionevole che si
venisse a trovare in quella situazione (Maurer, opera citata, pag. 350).
Naturalmente
ai fini della riduzione della prestazione occorre anche che tra la negligenza
dell’assicurato e il verificarsi del sinistro da indennizzare sussista un nesso
di causalità adeguata (Maurer, opera citata, pag. 352-354).
Se
non che, l’art. 14 cpv. 2 LCA costituisce diritto dispositivo, al quale le
parti hanno derogato stabilendo la rinuncia dell’assicuratrice alla riduzione
delle prestazioni per il caso di colpa grave (art. 19 CGA), quale è sicuramente
quella commessa dall’attore per avere tentato di proseguire con una vettura
(pesantemente modificata) con un grave danno al motore, tale per la sua natura,
e alla luce delle modifiche apportate, da favorire il verificarsi di un ritorno
di fiamma, e perciò dell’incendio.
- L’appellante
invoca infine anche in questa sede il disposto di cui all’art. 8 cpv. 2 CGA, ma
la fattispecie non sembra corrispondere a quella della cennata norma, peraltro
poco comprensibile.
Se
per “corsa non autorizzata ufficialmente” si intende una gara sportiva
clandestina, si tratta di fattispecie che non si verifica.
Se
con “corsa” si intende invece semplicemente un consueto uso del veicolo, non si
capisce cosa si intende con “autorizzata ufficialmente”, definizione che sembra
sottintendere la necessità di un permesso ad hoc per l’effettuazione di una
certa tratta, fattispecie che, nuovamente, non corrisponde a quella in esame.
Del
tutto inconferente è pure la parte della norma che esclude le prestazioni per
quella “corsa che il conducente non è autorizzato ad effettuare con il veicolo
che gli è stato affidato”, non ricorrendo alcun caso di affidamento della
vettura.
Se
ne deve concludere -come rettamente stabilito dal Pretore- che la norma non
copre il presente caso, in cui l’assicurato ha circolato su strada con un
veicolo non conforme alle prescrizioni.
-
Merita
di essere confermato anche il giudizio sulla riconvenzionale, che consiste in
pratica nell’azione di regresso dell’assicuratore RC, risultando dalle CGA che
l’attrice ha rinunciato al regresso per colpa grave dell’assicurato (art. 19
della CGA doc. B), riservandosi tale facoltà unicamente per gli altri casi -che
non ricorrono nella fattispecie- “in cui il presente contratto, la legislazione
stradale o la LCA l’autorizzerebbero a rifiutare o a ridurre le sue
prestazioni” (art. 18 CGA).
-
La
convenuta soccombe in definitiva per non essere riuscita a dimostrare oltre
ogni ragionevole dubbio che l’attore ha volontariamente appiccato il fuoco alla
sua vettura, tesi che non può essere considerata provata nemmeno alla luce
della deposizione __________, che di questo episodio non ha conoscenza diretta,
così da non potersi ammettere in sua vece delle mere illazioni, sospetti, o
quanto eventualmente raccontato al teste dall’attore medesimo (da ultimo: II
CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C.).
Il
gravame risulta fondato unicamente laddove censura l’accollo alla convenuta
dell’intero onere della causa, dovendosi ammettere che la riduzione a fr.
40’000.-- della domanda, ancorché frutto di un accordo tra le parti sulla
quantificazione del danno, costituisca soccombenza dell’attore per il maggiore
importo originariamente postulato.
Stante
una domanda riconvenzionale, anche se di valore ridotto, sarebbe inoltre stata
auspicabile per maggiore chiarezza la formulazione di due distinti dispositivi
su spese e ripetibili, lacuna che viene colmata con il presente giudizio.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la preponderante soccombenza della
convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
20 gennaio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Blenio
è riformata nel modo seguente:
-
Invariato.
-
Invariato.
-
La
tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1’100.-- e le spese di fr.
3’000.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/7 e per 4/7
sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 500.-- per parte di
ripetibili
-
La
tassa di giustizia e le spese dell’azione riconvvenzionale di complessivi fr.
100.-- sono a carico dell’attrice riconvenzionale, che rifonderà a controparte
fr. 300.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e sono a carico
dell’attore per 1/10, con l’obbligo per la convenuta di rifondere all’attore
fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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