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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.130
Data decisione, Autorità:
24.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00130
Lugano
24 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa ordinaria appellabile inc. OA.94.8 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 15 settembre 1994 da
rappr.
dall'avv. __________ contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’525.-- oltre accessori
e alla restituzione di 4 cambiali;
Domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 18 maggio 1999 ha parzialmente ammesso, condannando il convenuto al
pagamento di fr. 3’525.-- oltre interessi e alla restituzione delle cambiali;
Appellante il convenuto,
che con atto di appello del 18 giugno 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso della reiezione della petizione;
Mentre l’attrice con
osservazioni 18 agosto 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese
e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1993 il convenuto ha venduto all’attrice l’inventario e l’avviamento
dell’esercizio pubblico __________ di __________, e l’ha in seguito escussa per
fr. 75’000.-- oltre interessi (doc. K) ritenendo che essa non si sarebbe
attenuta alle scadenze di pagamento del prezzo stabilite dalla convenzione 26
aprile 1993 (doc. D), ottenendo il 14 dicembre 1993 il rigetto in via
provvisoria per fr. 12’000.-- oltre interessi dell’opposizione interposta
dall’attrice al precetto esecutivo (doc. N).
B. Con
petizione del 15 settembre 1994 l’attrice afferma di avere estinto il proprio
debito di fr. 85’000.-- di cui al contratto doc. A e di avere addirittura
pagato fr. 11’525.-- in eccedenza a tale importo, di cui fr. 3’525.--
nell’ambito della procedura esecutiva avviata dal convenuto, importo del quale
egli sarebbe indebitamente arricchito, e di cui l’attrice ha chiesto la
restituzione invocando gli art. 62 CO e 86 LEF, chiedendo inoltre la restituzione
di 4 cambiali da fr. 5’000.-- cadauna consegnategli all’atto della stipula
contrattuale.
C. Il
convenuto si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la tardività
della stessa qualora dovesse essere intesa quale azione di disconoscimento del
debito, e la prescrizione della pretesa di indebito arricchimento.
Quo
al merito, il venditore ha sostenuto che il prezzo di vendita dell’inventario
sarebbe in realtà stato di fr. 105’000.--, e l’attrice avrebbe versato solo fr.
91’000.--, importo comunque superiore a quello che essa afferma pattuito, dal
che la riprova del fatto che la cifra di fr. 85’000.-- non corrisponderebbe
alla reale volontà delle parti.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, respinte le eccezioni di perenzione e
prescrizione, ha ritenuto non fornita dal convenuto la prova dell’asserita
indicazione sul contratto di un prezzo inferiore alla reale volontà delle
parti, ma ha nel contempo ritenuto non provato l’errore che avrebbe condotto
l’attrice a versare volontariamente al convenuto fr. 8’000.-- in aggiunta al
prezzo pattuito, ed ha pertanto respinto la di lei corrispondente pretesa.
Sarebbe
invece da tutelare ex art. 86 LEF la richiesta dei fr. 3’525.-- versati
nell’ambito della procedura esecutiva, così come la domanda di restituzione
delle cambiali, non essendoci più alcun credito da garantire con il loro
possesso.
E. Con
l’appello in rassegna il convenuto ribadisce la tesi della simulazione del
prezzo nel contratto doc. A, laddove la vera volontà delle parti, vertente su
di un prezzo di fr. 125’000.-- o di fr. 115’000.--, risulterebbe dalla
dichiarazione 25 febbraio 1993 (doc. 1), e dal fatto che il 26 aprile 1993,
dopo che l’attrice aveva già pagato fr. 40’000.--, sarebbe stato concordato un
piano di pagamento del debito residuo di fr. 75’000.-- (doc. D), mentre poco
significativi sarebbero gli elementi ritenuti dal Pretore a sostegno della tesi
contraria, quali il pagamento dell’imposta di bollo su fr. 85’000.-- e l’avvio
della procedura esecutiva limitatamente a fr. 75’000.--.
F. Delle
osservazioni al gravame dell’attrice, che conclude per la sua integrale
reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Come
giustamente rilevato dal Pretore, sussistono tangibili indizi a sostegno
dell’ipotesi per cui il prezzo realmente pattuito tra le parti per la cessione
dell’esercizio pubblico in questione sarebbe superiore ai fr. 85’000.--
indicati sul contratto di vendita doc. A:
-
l’esistenza
di un precedente contratto per fr. 115’000.--, tale è infatti la natura della
“dichiarazione” del 25 febbraio 1993 (doc. 1), risultante dalla convergente
volontà sui suoi elementi essenziali (“prezzo pattuito di vendita
dell'inventario e avviamento del__________ __________ ”) e confermata dalla
stipula di una pena convenzionale ai sensi dell’art. 158 cpv. 3 CO;
-
il
fatto che l’attrice abbia spontaneamente pagato un importo, che essa afferma
essere di complessivi fr. 93’000.--, complessivamente superiore al preteso
prezzo di fr. 85’000.--;
- A
ben vedere, sia la questione medesima a sapere se esista realmente un contratto
derogante ai termini di cui al doc. A, che l’eventuale esatto contenuto di una
simile pattuizione, sono quesiti che, ai fini della causa, possono rimanere
senza risposta, in quanto superati dal contenuto della successiva pattuizione
di cui al doc. D.
Con
tale “convenzione”, infatti, la veridicità del cui contenuto non risulta essere
stata revocata in dubbio dalle parti (per l’attrice: petizione, punto 2, pag.
2; per il convenuto: risposta, ad 4, pag. 6), l’attrice ha pacificamente
ammesso di essere a quella data, ossia al 26 aprile 1993, debitrice
dell’importo di fr. 75’000.-- sul prezzo della nota compravendita (doc. D,
punto 1). Questo chiaro ed inequivocabile riconoscimento di debito non può che
significare che l’attrice a quella data, e perciò nonostante tutti gli
eventuali versamenti da lei effettuati sino ad allora, rimaneva debitrice di un
saldo di fr. 75’000.-- sul prezzo della compravendita.
Di
conseguenza, così come si dovrebbe ammettere che al letterale contenuto degli
accordi di cui al doc. 1 si è sostituito quello risultante dal contratto doc.
A, si deve analogamente riconoscere che quanto ivi stabilito risulta derogato
dal successivo testo del doc. D.
- Non
vi è perciò più motivo di chinarsi sulle incongruenze relative alle
affermazioni delle parti circa i pagamenti avvenuti nella fase precedente la
sottoscrizione del doc. D -ed in particolare sulla natura e sulla funzione dei
fr. 30’000.-- che l’attrice secondo il doc. F avrebbe consegnato al convenuto
“a titolo fiduciario” il 4 marzo 1993 (e che essa comunque in questa causa non
rivendica, ma imputa sulla parte del prezzo versata sino all’inizio di aprile
del 1993: cfr. conclusioni, punto 1b, pag. 3)- dovendosi indagare, ai fini
dell’accertamento di un eventuale indebito arricchimento, unicamente sulla
questione a sapere se successivamente alla professione del debito di fr.
75’000.-- l’attrice abbia effettuato versamenti eccedenti nel loro complesso
questo importo.
La
risposta deve essere negativa: secondo quanto affermato dall’attrice medesima
con le conclusioni (punto 1b, pag. 3), in data successiva a quella della
convenzione doc. D risultano pagamenti per soli fr. 63’000.--, oltre ai fr.
3’525.-- versati nella procedura esecutiva.
Ne
consegue che l’attrice non può vantare alcun credito nei confronti del
convenuto al quale spetterà, se del caso, far valere in separata sede un suo
eventuale credito residuo.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi l'accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono l'integrale soccombenza
dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati
l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 giugno 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 maggio 1999 della Pretura di Mendrisio-Sud è
riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
Invariato.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dell’attrice che rifonderà al
convenuto fr. 900.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 330.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 350.--
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell'appellata con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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