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Numero d'incarto:
12.1999.140
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00140
Lugano
8 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.01047 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
petizione 19 maggio 1995 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
in
materia di rivendicazione di proprietà (art. 107 e 109 LEF) che il Pretore, con
sentenza 14 giugno 1999, ha respinto siccome irricevibile.
Appellante
la parte attrice la quale, con appello 5 luglio 1999, chiede che, in riforma
del primo giudizio, la sua petizione venga integralmente accolta.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
che
la __________. ha introdotto la petizione 19 maggio 1995, a seguito di assegno
termine dell’UE di Lugano ai sensi degli art. 107/109 LEF, chiedendo fossero
riconosciuti di sua proprietà i beni depositati sul conto __________ presso la
__________ z, succursale di __________, e sequestrati a carico della società
macedone __________
-
che
il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione poiché ha
ritenuto che la rivendicazione di proprietà dei beni sequestrati è stata
notificata tardivamente, e quindi in modo da rappresentare abuso di diritto, all’UE
che ha poi dato inizio alla procedura di cui agli art. 107/109 LEF;
-
che
il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le
norme sulla procedura ordinaria;
-
che
per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione
di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora
trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25
agosto 1997 in re R./C.);
-
che,
per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in
vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si
applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
-
che
così vale anche per la nostra procedura civile;
-
che
infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si
applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in
vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in
re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al
momento della decisione impugnata (ICCTF 4 maggio 1998 in re R./R. AG;
in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 15 gennaio 1998 in re
S./F. SA, 23 dicembre 1997 in re F./N e II CCA 17 settembre 1998 H. c.
E. Ltd confermata da II CCTF 24 novembre 1998; O. Vogel, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
-
che
secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il
termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
-
che
in concreto il giudizio impugnato è pervenuto all’attrice il 15 giugno 1999, e
pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 25 giugno
1999;
-
che
l’appello introdotto il 5 luglio 1999, nella convinzione che il termine di
ricorso fosse di venti giorni (cfr. appello A. In ordine 1. a pag. 3) è perciò
ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;
-
che
il gravame può perciò essere evaso all’esame preliminare di cui all’art. 313bis
CPC, senza necessità di intimazione alla parte avversaria;
-
che
le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
visti gli art. 109 LEF, 78, 84, 148,
308, 398 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
5 luglio 1999 __________ è irricevibile.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
Totale fr.
500.--
sono
a carico dell’appellante.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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