AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.144
Data decisione, Autorità:
06.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00144
Lugano
6 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.97.490 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 25 giugno 1997 da
__________ rappr.
dallo studio legale __________
contro
__________ rappr.avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15’225.--
oltre accessori a titolo di mercede del mediatore;
Domanda avversata
dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 14 giugno 1999;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 6 luglio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 20 settembre 1999 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nella
petizione l’attrice, invocando le norme sulla mediazione e quelle sul mandato,
ha sostenuto di avere collaborato con il convenuto nel contesto della vendita a
terzi di varie unità di PPP del condominio __________ di __________, che la
__________ aveva acquistato ai pubblici incanti.
Ritenendo
dovuta una percentuale dell’1,5% del prezzo di vendita di 3 distinte
operazioni, l’attrice procede per complessivi fr. 15’225.-- oltre interessi.
B. Il
convenuto ha contestato l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attrice:
questa avrebbe ricevuto un mandato di mediazione dai precedenti proprietari
delle quote di PPP, mentre egli avrebbe agito su incarico della banca
acquirente.
Per
correttezza, il convenuto avrebbe unicamente promesso all’attrice una mercede
del 2% del prezzo qualora fosse stata effettuata una vendita in favore di uno
dei potenziali acquirenti da lei in precedenza acquisiti, altrimenti le sarebbe
stata riconosciuta una quota dello 0,5% per ogni contratto (concluso con altre
persone) in cui lei, che viveva nello stesso condominio, si fosse resa attiva
facendo visitare l’appartamento agli interessati all’acquisto.
Tale
accordo sarebbe comunque stato revocato il 5 marzo 1996 per il motivo, secondo
il convenuto, che l’attrice avrebbe tentato di accaparrarsi i possibili clienti
reperiti con le inserzioni da lui promosse.
Nulla
sarebbe perciò dovuto all’attrice in conseguenza delle tre vendite (__________,
__________ e __________) per cui essa rivendica una provvigione.
C. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha escluso la
possibilità per l’attrice di pretendere alcunché dal convenuto per effetto del
mandato di mediazione conferitole dai precedenti proprietari delle quote di
PPP, signori __________ e __________, mandato estintosi con l’acquisto all’asta
dei fondi da parte di __________
In
seguito, andrebbe ammessa l’esistenza di un rapporto di mediazione tra le parti
qui in causa unicamente sino al 5 marzo 1996, data in cui il convenuto avrebbe
interrotto il proprio rapporto con l’attrice per effetto dello scritto doc. D.
Per
il periodo successivo al 5 marzo 1996 non sarebbe invece stata dimostrata
dall’attrice l’esistenza del preteso contratto, non risultando la prova del
consenso del convenuto alla prosecuzione da parte sua dell’attività mediatoria.
In
ogni caso, in relazione ai tre acquirenti per il cui reperimento l’attrice
chiede la mercede non risulterebbe l’esecuzione da parte sua di una vera e
propria attività mediatoria, risultando al contrario che detti clienti sono
stati indirizzati direttamente da __________ o da terze persone, mentre
l’attrice si sarebbe limitata a far loro visitare alcuni appartamenti.
Dal
che la reiezione della petizione.
E. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione.
Riassunta
la propria versione dei fatti, essa sostiene -in sintesi- che il rapporto
contrattuale tra le parti sarebbe proseguito in forma tacita anche dopo il 5
marzo 1996, concretizzandosi nelle vendite oggetto della richiesta di
provvigione. Questa sarebbe dovuta anche se il potenziale cliente non è stato
indicato dall’attrice, trattandosi nella specie di un mandato di mediazione per
negoziazione, e non di una mediazione per indicazione.
F. Delle
osservazioni 20 settembre 1999 del convenuto, che postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Ai
sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve
il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto
(“Nachweismäklerei”) o di interporsi per la conclusione di un contratto
(“Vermittlungsmäklerei”) contro pagamento di una mercede.
Le
norme di legge non consentono alcuna presunzione in favore dell’uno o
dell’altro tipo di contratto (DTF 90 II 96 e segg.; II CCA 20
novembre 1997 in re I. SA/N., 28 settembre 1993 in re G./P. e llcc.), e questo
neppure nel caso di mediatore di professione, ragione per cui spetta alla parte
che del contratto si prevale di dimostrare, secondo i principi generali in
materia di conclusione dei contratti, che nel caso concreto è stato conclusa
una mediazione per indicazione piuttosto che per interposizione (da ultimo: II
CCA 28 luglio 1999 in re S. SA/R. SA).
- Nel
caso concreto risulta dallo scritto 5 marzo 1996 del convenuto (doc. D) che
egli a quella data ha chiaramente inteso cessare ogni rapporto di collaborazione
con l’attrice (indipendentemente dalla questione a sapere quale ne fosse
l’esatta natura giuridica, trattandosi in ogni caso di conferimento affine al
mandato, e pertanto liberamente revocabile) al riguardo della vendita a terzi
per conto della banca proprietaria degli appartamenti del __________ di
__________.
Questa
manifestazione di volontà, che non risulta contraddetta da successivi scritti
di segno contrario dell’attore, permette di presumere l’inesistenza del
rapporto contrattuale in epoca posteriore alla data dello scritto, con il che
si dovrà necessariamente essere restrittivi nell’ammettere il successivo
conferimento in forma tacita di una mediazione per interposizione, così come
sostenuto dall’appellante.
- In
assenza (come è ovvio per un asserito conferimento tacito) di documenti
contrattuali, come pure di testimoni che avrebbero assistito alla stipula, non
si saprebbe dare rilevanza decisiva a quei documenti invocati dall’attrice per
attestare l’esecuzione da parte sua di prestazioni in data successiva al 5
marzo 1996 (p. es. il doc. N, erroneamente indicato come doc. D a pag. 5
dell’appello), da un lato perché il compimento di prestazioni non è
necessariamente conseguente ad un conferimento contrattuale, e d’altro lato
perché i documenti invocati riguardano altre fattispecie, e non le prestazioni
contrattuali che l’attrice afferma di avere effettuato per favorire le vendite
ai signori __________, __________ e __________.
Occorre
perciò valutare le deposizioni degli acquirenti in questione.
3.1 __________
ha riferito che la possibilità di acquistare un appartamento nella __________
sarebbe stata indicata dal signor __________, della __________ di __________,
il quale gli avrebbe consegnato un biglietto da visita dell’attrice, che poi
gli avrebbe mostrato diversi appartamenti.
Il
teste ricorda comunque che questo modo di procedere -che evidentemente non
dimostra affatto l’esistenza di un contratto tra le parti in causa- fu in
seguito stigmatizzato dal signor __________, ossia il funzionario della banca
proprietaria incaricato della vendita degli appartamenti, che riprese al
telefono il __________, ricordandogli che l’attrice non doveva più essere
coinvolta nelle trattative di vendita.
3.2 __________
ha per sua parte raccontato che il portinaio dello stabile l’avrebbe
indirizzato al signor __________, che a sua volta avrebbe demandato all’attrice
lo svolgimento di varie operazioni connesse con la vendita dell’appartamento.
Il teste nomina il convenuto solo per affermare di avergli chiesto, a vendita
avvenuta, di occuparsi della sostituzione della bucalettere, mentre non
risultano contatti prima ed in vista della conclusione del contratto di vendita
(“Da un punto di vista contrattuale ho sempre avuto contatti con la banca”).
Da
una simile deposizione non si saprebbe inferire l’esistenza di contratto di
sorta tra convenuto e attrice, la quale sembrerebbe semmai essere stata
incaricata delle trattative dal __________, e perciò da __________, che se del
caso è pertanto la possibile destinataria della pretesa dedotta in causa.
3.3 __________
ha appreso dell’occasione d’acquisto da un suo conoscente, che abitava nei
pressi del condominio e che l’ha indirizzata alla signora __________, che le ha
mostrato due appartamenti. Essa ha tuttavia svolto le trattative preliminari
all’acquisto con il __________, ritrovando l’attrice e il convenuto in
occasione della seconda visita dell’appartamento.
La
sola presenza di entrambe le parti in causa in occasione di una visita della
futura acquirente non consente ancora di ritenere l’esistenza del preteso
contratto, ed anche in questo caso, come già per il signor __________, va
piuttosto ritenuto che vi sia semmai stato un legame tra l’attrice e il signor
__________.
- Date
le premesse di cui ai considerandi precedenti, e valutate queste deposizioni,
deve essere confermato appieno il giudizio del Pretore circa l’inesistenza del
preteso contratto al riguardo delle prestazioni delle quali si chiede la
remunerazione in questa sede.
Non
vi è in effetti indizio alcuno, se non quello della tolleranza della presenza
dell’attrice in occasione di una visita della signora __________, che permetta
di evincere l’esistenza degli affermati contratti, che non possono, come si è
detto, essere ammessi per il solo fatto che l’attrice ha compiuto un’attività.
Nelle
circostanze date, tale attività va infatti ritenuta alla stregua di una non
richiesta interposizione in rapporti contrattuali altrui (non importa se tra
l’attore e gli acquirenti o se tra questi e __________), il che per costante
giurisprudenza non è costitutivo di un contratto di mediazione (Rep.
1988, pag. 360; II CCA 10 luglio 1998 in re C./W., 10 marzo 1994 in re
B./B. e V., 20 settembre 1993 in re G./P. e llcc.).
Non
essendo dati i pretesi contratti, non vi è evidentemente motivo di disquisire
sulla rilevanza dell’attività effettuata dall’attrice o sulla congruità della
di lei pretesa.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato
in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 luglio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 600.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster