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Numero d'incarto:
12.1999.164
Data decisione, Autorità:
03.12.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00164
Lugano
3 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00095
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 5
luglio 1996 da
rappr. dall' avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con la quale è chiesto il disconoscimento del debito
di Fr. 36'135.- oltre interessi al 4,8% dal 20 dicembre 1995 di cui al precetto
esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio e che il Pretore, con sentenza 23
agosto 1999, ha accolto.
Appellante il convenuto il quale, con atto d' appello
14 settembre 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
la domanda di disconoscimento del debito mentre l'attore, con osservazioni 18
ottobre 1999, ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Agli inizi del febbraio 1994 __________ ha consegnato a __________,
fiduciario finanziario, l'importo di DM 50'000.- con il quale quest'ultimo ha
provveduto ad acquistare 500 warrants __________ con scadenza il 20 dicembre
Una
rimanenza di DM 4'781.58 è stata restituita, in altra valuta, a __________ il
27 luglio 1994.
Successivamente
- in occasione della restituzione della rimanenza secondo l'attore, un anno più
tardi secondo il convenuto - l'attore ha redatto di suo pugno e sottoscritto,
su un bollettino di cambio del 4 febbraio 1994 riguardante una somma di DM
50'000.-, una dichiarazione del seguente tenore: "Entro 20.12.95 devo
restituire marchi 45'000.- al sig. __________
I 500 warrants acquistati hanno continuato a perdere valore
divenendone privi alla scadenza del 20 dicembre 1995.
-
- dopo aver escusso __________, con il precetto esecutivo n. 468232, per Fr.
36'135.- (pari al controvalore di DM 45'000.- al cambio del 20 dicembre 1995) -
ha ottenuto, con decisione 24 giugno 1996 del Segretario-assessore della
Pretura di Mendrisio sud, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta
dall'attore.
Quest'ultimo
ha allora inoltrato l'azione di disconoscimento del debito che qui ci occupa
sostenendo che l'importo iniziale messogli a disposizione dalla controparte
doveva servire per un investimento a carattere speculativo e che, andata male
l'operazione, non poteva entrare in considerazione la restituzione, da parte
sua, del capitale perso. Il riconoscimento di debito, per il quale
l'opposizione al precetto esecutivo era stata respinta, non avrebbe valore
alcuno poiché sottoscritto per errore essenziale allorquando era ancora
convinto che i warrants avrebbero mantenuto il loro valore iniziale e che
pertanto l'operazione si sarebbe risolta positivamente.
Il
convenuto ha contestato le affermazioni di controparte sostenendo che non era
al corrente di nessun investimento speculativo tramite i suoi danari che erano,
invece, stati consegnati ad __________ quale mutuo fruttifero di normali e
correnti interessi e che il riconoscimento di debito rappresentava l'impegno
alla restituzione del mutuo.
- Il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha accolto la petizione
di disconoscimento del debito. Ha qualificato il negozio giuridico litigioso
quale mandato relativo alla gestione di patrimonio i risultati istruttori
andando in questa direzione piuttosto che in quella riferita alla concessione di
un mutuo. L'investimento voluto dalle parti non poteva inoltre essere definito
come conservativo predominando la volontà speculativa del convenuto,
intenzionato a massimizzare i benefici.
Per
queste considerazioni e in virtù del fatto che il mandatario promette
unicamente dei servizi senza però garantirne il risultato, il Pretore ha
concluso che il mandante aveva consapevolmente accettato i rischi legati
all'investimento senza possibilità di far valere un credito in restituzione
dell'importo perso.
- Con
l'appello, il convenuto critica il giudizio del Pretore perché questi non ha
assolutamente considerato, senza nemmeno fare cenno della sua esistenza nelle
motivazioni di sentenza, il chiaro ed incondizionato riconoscimento di debito
sottoscritto dall'attore, le cui argomentazioni di difesa, incentrate su di un
presunto errore, non sono riuscite a privarlo di validità ed efficacia. Insiste
in ogni caso nella tesi del mutuo contestando quella dell'investimento
speculativo.
Chiede
quindi che la petizione sia respinta con la conseguente condanna di __________
a versargli gli importi di cui al rigetto dell'opposizione modificati nel
saggio e nella decorrenza degli interessi.
L'attore
chiede la reiezione dell'appello.
Degli
ulteriori motivi delle parti si dirà, se necessario, nel seguito della
motivazione di diritto.
- Le
domande d'appello che vanno oltre la richiesta, in riforma della sentenza del
Pretore, di respingere la petizione di disconoscimento del debito sono
irricevibili.
La
richiesta di condanna dell'attore al pagamento degli importi in discussione è
inutile poiché, respinta definitivamente l'azione di disconoscimento del
debito, l'esecuzione può proseguire normalmente sulla base delle risultanze del
dispositivo della sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. E perciò
appare pure inutile la domanda di rigetto definitivo poiché quello provvisorio
cresce in giudicato e diviene, con altro significato ma con medesime
conseguenze, definitivo.
Inoltre
le richieste di modifica del saggio d'interesse e della sua decorrenza rispetto
al dispositivo della decisione di rigetto dell'opposizione andavano fatte
valere con un appello, in procedura sommaria, contro quel pronunciato oppure in
via riconvenzionale nell'azione di disconoscimento.
- Ai sensi dell'art. 8 CC chi vuole dedurre un diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Questa norma di
legge regola la ripartizione dell'onere probatorio e, nell'azione di
disconoscimento di debito, il ruolo delle parti nel procedimento non influenza
tale ripartizione: spetta sempre al creditore-convenuto di provare il
fondamento della sua pretesa e al debitore-attore di sostanziare le eccezioni
liberatorie.
Questa
situazione cambia quando il creditore deduce la sua pretesa da un
riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (DTF 105 II 183
consid. 4). In questo caso incombe al debitore sostanziare la causa
dell'obbligazione quando essa non è citata nell'atto - definito allora astratto
- e provare, in ogni caso, che il riconoscimento poggia su una causa
inesistente, nulla o perenta. Per il creditore che è al beneficio di un
riconoscimento di debito la sola produzione di tale documento basta, di regola,
a fondare la sua pretesa (Berner Kommentar, ad art. 17 CO n. 50) e ciò
indipendentemente dalla natura astratta oppure causale del riconoscimento (OR-Schwenzer,
ad art 17 CO n. 6).
- Torna
indifferente sapere per quale motivo __________ ha consegnato ad __________
l'importo di DM 50'000.- poiché, sia nell'ipotesi del mutuo sia in quella
dell'investimento, il risultato, come si vedrà, è sempre sfavorevole
all'attore.
Se la
consegna del danaro fosse rappresentativa di un prestito l'obbligo di
restituzione da parte di __________ sarebbe pacifico.
Se
invece, come appare del resto corrispondere alla realtà delle cose così come
evidenziate dall'istruttoria e correttamente interpretate dal Pretore, la messa
a disposizione del danaro serviva per un investimento, il successivo - almeno
di qualche mese rispetto alla consegna del danaro - atteggiamento di __________
che si impegna, con il riconoscimento di debito, a restituire l'importo di DM
45'000.- costituisce un suo obbligo nuovo e diverso rispetto a quello del
regime legale applicabile ad un contratto di gestione patrimoniale. Nulla,
infatti, impediva alle parti ed in particolare ad __________ di garantire, in
prima persona, il buon esito dell'operazione. Ed è quello che ha fatto tanto è
vero che ammette, in causa, trattarsi di un suo obbligo di pagamento al quale però
oppone, per inficiarne la validità, l'errore rappresentato dalla sua
convinzione che i warrants avrebbero mantenuto il loro valore iniziale e che
pertanto l'operazione si sarebbe risolta con un attivo.
- Al
fine di liberarsi dell'obbligazione attestata nel riconoscimento di debito, il
debitore può senz'altro invocare un vizio del contratto di base, segnatamente
l'errore essenziale (art. 23 e segg. CO) (DTF 96 II 25).
Considerando
che l'errore si definisce come una falsa rappresentazione della realtà, è
tuttavia sottinteso che la presenza di dubbi in relazione ai fatti che sono
alla base del consenso non può che escludere l'errore; colui che è consapevole
di un rischio e che decide malgrado ciò di vincolarsi in tal senso, viola un
obbligo di prudenza che non merita la protezione della legge (Schmidlin,
Berner Kommentar, Berna 1993, n.16 ad art. 23/24; Guggenheim, Le droit
suisse des contrats, Principes généraux, tomo I, p. 155; SJ 1974 587).
L'errore
invocato dall'attore riguarda un fatto futuro e il Tribunale federale ammette
l'errore essenziale su di un fatto futuro se questo era prevedibile; ma non è
sufficiente che sia rappresentativo di una semplice speranza né di un
convincimento adottato senza idonea ragione o per spirito di speculazione (DTF
118 II 297; OR-Schwenzer, ad art. 24 CO n. 18).
Ora la
tesi secondo cui il riconoscimento di debito sarebbe stato redatto e firmato
dall'attore, nella convinzione che i warrants acquistati non si sarebbero
svalutati, oltre che poco verosimile non può essere rappresentativa d'errore
essenziale. Prova ne è che nella petizione stessa l'attore definisce tale
acquisto come "un investimento ad alto rischio". E' oltretutto
insostenibile pensare che una persona che esercita una professione come quella
dell'attore (fiduciario finanziario), non conosca la portata di transazioni
come quella effettuata o che addirittura, conoscendone il carattere rischioso,
confidi che "i warrants avrebbero mantenuto il loro valore iniziale".
Considerando
perciò che l'attore non poteva non essere consapevole del carattere aleatorio
dell'operazione intrapresa e quindi dei rischi che essa comportava, l'errore
invocato non può essere ammesso. Alla presenza di dubbi non può, in effetti,
esistere errore ed il fatto futuro, proprio per la professione di chi se ne
prevale, era una speranza molto speculativa.
Ed
ancora, per riconoscere l'errore su di un fatto futuro, è necessario che la
controparte, qui il convenuto, abbia potuto ravvisare che per l'altra parte
questa certezza costituiva una condizione del riconoscimento di debito (DTF
118 II 297): prove in tal senso non ne sono però state portate.
Del resto
mal si comprende la portata dell'impegno di restituzione in funzione del buon
esito dell'investimento quando tale obbligo di __________ era già insito nel
mandato affidatogli così come lui sostiene. Di fronte alla richiesta di
__________ di avere qualcosa in mano rappresentativo delle loro pattuizioni
__________, lo si ricorda di professione fiduciario finanziario, non doveva far
altro che trasportare in uno scritto i precedenti accordi.
- L'appello
deve così essere accolto e la domanda di disconoscimento del debito respinta.
Le spese
e le ripetibili seguono, in prima e seconda sede, l'integrale soccombenza
dell'attore e appellato, non modificando questa ripartizione l'irricevibilità
di alcune domande dell'appello.
Le
ripetibili di prima sede sono ridotte seguendo così la critica al proposito
dello stesso appellante.
Per i quali motivi
visti gli art. 17 e 24 CO
e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 14 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza la
sentenza 23 agosto 1999 del Pretore di Mendrisio sud è così riformata:
-
La petizione di disconoscimento del debito 5
luglio 1996 di __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia fissata in Fr. 1'800.- oltre alle spese, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà a __________ Fr.
3'000.- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di
giustizia Fr. 650.-
-spese Fr.
50.-
Totale Fr.
700.-
già
anticipati dall'appellante, sono a carico di __________ che rifonderà inoltre
alla controparte Fr. 1'000.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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