AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.165
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00165
Lugano
29 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1330 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 3 agosto 1995 da
__________ rappr.
dall'avv. __________ contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
112’160.75 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione
per tale importo di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n. __________ di
__________, di proprietà di __________, domande ridotte in corso di causa fino
a concorrenza di fr. 101’008.55 oltre interessi;
Domande
avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di
fr. 100’000.-- oltre interessi, domanda ridotta a fr. 53’756.70 oltre interessi
in corso di causa;
Il Pretore
con sentenza 24 agosto 1999 ha accolto le domande di petizione per fr.
83’360.05 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 14 settembre 1999 postulano la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 15 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
in petizione ha affermato di avere ricevuto dai convenuti nel 1994 l’appalto
per le opere da capomastro e piastrellista nell’ambito dell’edificazione di una
stazione di servizio e di un negozio sul fondo n. __________ di __________.
Adducendo
il proprio diritto ad una mercede, per incontestate opere contrattuali e
supplementari, di complessivi fr. 432’160.75 e stante il pagamento di acconti
per soli fr. 320’000.--, ne conseguirebbe un credito residuo di fr. 112’160.75
oltre interessi, oggetto di domanda condannatoria e della richiesta di
iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione adducendo lo
sproporzionato superamento del preventivo, nonché la difettosità dell'opera, di
modo che, ritenuti gli acconti versati, sarebbe l'attrice ad essere debitrice
dei convenuti in ragione di fr. 100'000.-- oltre interessi, importo oggetto
della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando qualsivoglia
inadempienza da parte sua.
Le parti,
eccezion fatta per la riduzione delle rispettive domande di giudizio hanno in
seguito sostanzialmente confermato le proprie tesi ed argomentazioni,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza di un contratto
di appalto retto dalle norme SIA 118, ha determinato in fr. 418’102.25 il
credito complessivo per mercedi, importo da cui dedurre fr. 2'163.30 per il
superamento del limite di tolleranza del 10% rispetto al preventivo, il ribasso
del 2% e fr. 5'320.-- per alcuni difetti dell'opera.
Sarebbe
in definitiva dovuta una mercede di fr. 403'360.05 e perciò, dedotti gli
acconti, all'attrice spetterebbe un saldo di fr. 83'360.05 oltre interessi,
importo per cui sono di conseguenza state accolte le domande di petizione,
mentre la riconvenzionale è stata integralmente respinta.
F. Con l'appello i convenuti chiedono la riforma del giudizio impugnato
nel senso della reiezione della petizione.
In primo
luogo andrebbero dedotti dall'importo assegnato all'attrice ulteriori sconti e
ribassi, per complessivi fr. 13'134.40 (recte: fr 16'134.40), mentre arbitraria
sarebbe la decisione di ritenere che i committenti avrebbero deliberato lavori
supplementari per fr. 75'000.--, non risultando la prova del loro consenso
dalle testimonianze assunte.
L'azione
di convalida dell'ipoteca legale sarebbe intempestiva, non potendo il Pretore
prorogare il termine per l'inoltro della petizione. Erronea sarebbe pure la
decisione di attribuire interessi di mora al 6%, non essendoci stata una valida
messa in mora ai sensi dell'art. 155 della Norma SIA 118, mancando in
particolare la consegna e il collaudo dell'opera.
Sarebbero
infine eccessive le ripetibili attribuite per l'azione riconvenzionale, stante
la riduzione della domanda avvenuta in sede di conclusioni.
G. Delle osservazioni dell’attrice, che postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Gli
appellanti eccepiscono la tardività della domanda di iscrizione in via
definitiva dell'ipoteca legale per il motivo che il Pretore non avrebbe avuto
facoltà di prorogare il termine per l'introduzione della petizione.
A torto.
La
censura è in primo luogo irricevibile ex art. 321 CPC per essere stata
sollevata per la prima volta con l'appello, visto che in risposta i convenuti
avevano sostenuto la diversa tesi della tardività dell'iscrizione provvioria
per essere stata effettuata dopo tre mesi dalla fine dei lavori.
In ogni
caso l'obiezione è manifestamente infondata: quello assegnato per l'inoltro
dell'azione di iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale non è infatti
un termine esplicito del diritto federale, ma è invece un termine assegnato dal
giudice che attribuisce il diritto all'iscrizione in via provvisoria secondo le
modalità del diritto cantonale (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
2. edizione, n. 760), e come tale può pertanto essere prorogato dal giudice (DTF
119 II 435) se la procedura lo consente, il che è il caso in Ticino (art. 130
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 361, n. 6).
Non
essendo litigioso l'ossequio da parte dell'attrice del termine prorogato, la
censura va ritenuta evasa.
- Risolta la questione della tempestività dell'azione,
l'argomentazione principale dei ricorrenti concerne l'importo di fr. 75'000.--
riconosciuto all'appaltatrice per lavori supplementari che i committenti
avrebbero richiesto, laddove è contestata l'esistenza del loro consenso
all'esecuzione di queste opera, atteso che i testi, pur attestando
dell'avvenuta esecuzione dei lavori, nulla avrebbero detto su chi li avrebbe
commissionati, ragione per cui il Pretore a torto li avrebbe addebitati ai
convenuti.
La tesi è
in evidente contrasto con le risultanze di causa.
Il teste
__________, capo operaio sul cantiere in questione, ha riferito che "mi
ricordo in particolare di avere ricevuto istruzioni sia dalla signora
__________, sia dal signor __________ per eseguire determinati lavori che non
erano previsti nei piani iniziali", il che sarebbe sufficiente a
dimostrare il contestato conferimento, essendo del tutto naturale che gli altri
operai non si siano espressi in proposito, dovendosi ritenere che i committenti
conferissero con il capo operaio e non con i suoi subordinati. Di analogo
tenore la deposizione del direttore dei lavori arch. __________, che ha
affermato che "dopo l'inizio dei lavori i convenuti hanno continuamente
richiesto l'effettuazione di lavori non preventivati e non preventivabili che
sono poi stati eseguiti dalla ditta __________ ". E' ben vero che i
convenuti sollevano dubbi su quest'ultima deposizione, ma la stessa non appare
in contrasto con altre emergenze istruttorie (cfr. comunque l'IF di __________,
risposta 23), e non può pertanto essere considerata inattendibile per il solo
motivo degli screzi intervenuti con i committenti.
Del
resto, è pacifico che le opere di cui trattasi non sono state eseguite
all'insaputa dei committenti, vista la presenza di un direttore dei lavori da
loro designato e della stessa signora __________, che secondo il __________ era
quotidianamente in cantiere. E' inoltre altrettanto pacifico che l'esecuzione
di dette opere è avvenuta senza alcuna contestazione da parte dei committenti o
del direttore dei lavori. In simili circostanze, atteso che secondo l'ordinario
andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria
iniziativa ad eseguire opere esulanti da quelle oggetto del contratto, andrebbe
comunque ritenuta provata l'esistenza di un almeno concludente consenso dei
committenti all'esecuzione delle opere (II CCA 7 dicembre 1998 in re M. sagl/R.,
1° settembre 1997 in re R. e C./B., 15 luglio 1996 in re V. SA/C.). Se ne deve
concludere, così come ha fatto il Pretore, per l'esistenza di un valido
consenso all'esecuzione delle opere supplementari da parte dei convenuti
medesimi o della direzione lavori, cui i committenti non hanno disconosciuto la
facoltà di deliberare egli stesso dei lavori supplementari (esplicito: appello,
punto 4, pag. 3).
- Gli appellanti contestano di essersi trovati in situazione di mora
ai sensi degli art. 155 e 190 della norma SIA 118 per il motivo che l'attrice
non avrebbe emesso una vera e propria liquidazione finale -tale non sarebbe il
doc. Q9- e che nemmeno sarebbe stato effettuato un collaudo finale dell'opera.
Si tratta
anche in questo caso di argomentazioni infondate.
Il doc.
Q9, allestito dopo il compimento di tutti i lavori, è infatti una vera e
propria fattura conclusiva (cfr. la definizione all'art. 153 della norma SIA
118), riassuntiva cioè di tutte le pretese dell'appaltatrice, non potendosi
dedurre il contrario per il solo motivo che la lettera d'accompagnamento,
verosimilmente mutuata da uno scritto utilizzato come richiesta d'acconto, si
esprime in termini di "avanzamento dei lavori" (il che,
letteralmente, non esclude ancora che i lavori potessero essere terminati) e di
"acconto di fr. 105'000.--", che comunque a ben vedere (ritenuti
sconto e ribasso e gli acconti versati) era un pratica la richiesta del saldo,
ammontante a fr. 112'160.75.
Anche
l'affermazione del mancato collaudo è disattesa dagli atti: come precisato dal
direttore dei lavori nella propria deposizione (pag. 2, in fondo), estensore
dei documenti, i doc. P4.1 e P4.2 sono da intendere come veri e propri verbali
di collaudo ai sensi dell'art. 155 della norma SIA 118 (cfr. anche l'IF
__________, risposta 29).
Di
conseguenza, stante il rispetto delle formalità di consegna e fatturazione da
parte dell'impresa, la mercede è divenuta regolarmente esigibile (art. 155 cpv.
1 norma SIA 118), il diritto allo sconto è decaduto (art. 190 cpv. 1 norma SIA
118) sull'intera somma del contratto, e perciò anche al riguardo degli acconti
pagati puntualmente (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Zurigo, 1991, n.
7 ad art. 190, pag. 188), e nulla può essere eccepito circa la validità della
messa in mora e della decorrenza degli interessi dal 26 dicembre 1994.
-
Del tutto ingiustificata è l'obiezione circa il mancato computo del
ribasso contrattuale del 2% sull'acconto pagato di fr. 320'000.-- (punto 2,
pag. 2), risultando con ogni evidenza che il Pretore l'ha computato sull'intero
importo della fattura, riducendo per questo motivo la mercede complessiva
dell'attrice da fr. 417'020.45 a fr. 408'680.05 (consid. 4, pag. 5).
-
Infondata è infine anche la censura relativa all'ammontare delle
ripetibili attribuite per l'azione riconvenzionale, dovendo le stesse,
contrariamente all'opinione dei ricorrenti, essere commisurate sui fr. 100'000.--
di cui alla domanda originaria rispetto ai quali essi sono interamente
soccombenti, essendo a tal fine irrilevante la riduzione della domanda
intervenuta in corso di causa (art. 5 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 5, n. 7).
Ne consegue,
ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di
giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 settembre 1999 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'750.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l
e fr. 1'800.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere a controparte complessivi fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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