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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.18
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00018
Lugano
4 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.95.1684 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 20 dicembre
1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore
ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 8’080.-- oltre accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 dicembre 1998 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento
limitatamente a fr. 3’800.--;
Mentre
la convenuta con osservazioni 10 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta ha escusso l’attore per fr. 8’080.-- oltre interessi sulla base della
conferma d’ordine del 1° ottobre 1992 per una cucina “Contessa C488” al prezzo
di fr. 19’620.-- (doc. 1), ottenendo il 14 dicembre 1995 il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con
la petizione in rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito,
sostenendo l’inadempienza della controparte, che avrebbe fornito una cucina
difettosa, tale da necessitare interventi di riparazione effettuati da altre
ditte, e che nondimeno non corrisponderebbe ancora a quanto promesso, con il
che nulla sarebbe dovuto alla procedente.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione contestando le proprie asserite
inadempienze, che in ogni caso non sarebbero state tempestivamente notificate
dal committente, datando del 9 ottobre 1995 il primo scritto di contestazione.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto non fornita la prova dell’asserita
difettosità della cucina, come pure del fatto che egli prima di rivolgersi a
terzi abbia preteso dalla convenuta la sistemazione degli asseriti vizi, ed ha
pertanto respinto la petizione.
E. Con
l’appello in rassegna l’attore ribadisce la tesi della difettosità della
cucina, non potendosi condividere la valutazione effettuata dal Pretore delle
discordanti deposizioni testimoniali in atti.
Quo
alla questione della tempestiva notifica dei difetti, la stessa sarebbe inutile
per il motivo che la convenuta avrebbe sempre negato la presenza di ogni difetto
da lei non esplicitamente ammesso.
F. Delle
osservazioni al gravame della resistente, che conclude per la sua integrale
reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa è pacifica la venuta in essere tra le parti di un
contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO per la fornitura di una
cucina completa, e pertanto di un credito della convenuta di fr. 19’620.--
(doc. 1), rimasto impagato per fr. 8’080.--. La convenuta ha pertanto
soddisfatto l’onere probatorio a suo carico circa l’esistenza e l’ammontare
della pretesa contrattuale dedotta in causa.
E’
di conseguenza l’attore ad essere gravato dell’onere della prova al riguardo
delle eccezioni -in concreto quella della difettosità dell’opera- che
dimostrerebbero l’esistenza di un credito compensatorio o di un diritto
potestativo dal cui esercizio risulterebbe la riduzione della pretesa
avversaria.
- Ancorché
esso sia del tutto privo di riferimenti a norme di legge, si inferisce dal
gravame l’intento del committente di compensare -in questa sede solo
parzialmente- il credito dell’appaltatrice con una propria contropretesa,
corrispondente all’asserito onere per la riparazione di quei difetti dell’opera
che è stato necessario affidare a terzi artigiani, stante il rifiuto o
l’incapacità dell’appaltatrice a provvedervi essa stessa.
Si
tratta perciò di una pretesa che trova il proprio fondamento nell’esercizio da
parte del committente delle facoltà previste in suo favore dall’art. 368 CO.
- Premessa
per l’esercizio di siffatti diritti è tuttavia l’esistenza di una corretta
notifica dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO.
Infatti,
come rettamente indicato dal Pretore nel giudizio impugnato, secondo l’art. 367
cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente
l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e
segnalare i difetti all’appaltatore.
La
mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre
parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368
CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai
difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160).
Ove
i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano
stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti
stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve
in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, contrariamente a
quanto sostenuto dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 3, pag. 10), se è
accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile
circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi
tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II
CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S.).
Per
quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei
difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che
il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1
CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la
necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria
volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere
per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175, ripresa in: II
CCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.).
A
seconda delle circostanze, discende tuttavia dal principio dell’affidamento il
fatto che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione
contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei
difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, pag. 1814).
- A
fronte di questi consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali, che
l’attore ben si guarda dall’affrontare, egli nel gravame (pag. 2) propugna una
diversa quanto apodittica opinione in proposito:
“Quanto
all’annuncio del difetto è inutile la prova dello stesso poiché la convenuta ha
sempre negato (cfr. le testimonianze __________ e __________) di ogni altro
difetto non esplicitamente ammesso ed in particolare che la cucina fosse stata
posata a regola d’arte ciò che è stato confermato specificamente nella
deposizione __________ (si ricordi che __________ riferisce solo per sentito
dire).
La
convenuta negando assolutamente ora, come ha sempre negato l’esistenza di tale
difetto, l’attore deve essere dispensato dalla prova della notifica del
difetto.”
Non
potendosi preferire questa opinione rispetto a quanto esposto al precedente
considerando 3, che a non averne dubbi rivendica tutta la sua validità anche (e
soprattutto) nella non infrequente ipotesi che l’appaltatore contesti
l’esistenza dei vizi dell’opera, l’esame del gravame può limitarsi alla
constatazione della mancata prova della tempestività della notifica dei pretesi
difetti, il che rende superflua qualsiasi considerazione relativa
all’apprezzamento da parte del Pretore delle deposizioni testimoniali
concernenti l’esistenza medesima dei difetti.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria e perciò
ai limiti del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
20 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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