Appeal dismissed in civil letter rogatory bank information case

12.1999.199Autre juridiction10 févr. 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Ticino bank appealed an order requiring it to answer a Spanish civil court’s rogatory questions about a cheque, account data, and possible banking relations. It asked for suspension pending a related criminal rogatory matter and argued that the requests were merely investigative, concerned protected third-party data, and lacked document community. The Court of Appeal held that suspension was unjustified, the evidence request was admissible under the Hague Evidence Convention and Ticino procedure, the bank’s silence rights already protected third parties, and new objections raised only on appeal were inadmissible. The appeal was dismissed and appellate costs of CHF 200 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 9 CLA 70; assistance rogatory civilin materia di prova presso terzi; compatibilità del metodo richiesto con il diritto dello Stato richiesto. La richiesta di informazioni a un terzo può essere eseguita anche se il CPC non la disciplina espressamente, purché non sia incompatibile con il diritto svizzero; essa si situa tra testimonianza e prova documentale. Sono ammissibili solo domande precise e mirate, non mere esplorazioni investigative. Il segreto bancario non impedisce l’esecuzione quando il giudice garantisce il diritto al silenzio per le persone estranee alle parti. Domande nuove sollevate solo in appello sono inammissibili (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.199

Data decisione, Autorità: 10.02.2000, IICCA

Incarto n. 12.1999.00199

Lugano 10 febbraio 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nelle procedure di assistenza giudiziaria in materia di rogatoria internazionale -inc. no. AG.98.00016 e AG.98.00018 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6- promosse con richieste 12 e 14 maggio 1998 da


Nella causa pendente presso quel Tribunale tra

__________)

contro


e nelle quali è coinvolta, in qualità di terzo presso cui si chiede l'assunzione delle prove in via rogatoriale


rappr. dall'avv. __________

nelle quali il Segretario assessore, con decreto 28 settembre 1999, si è così pronunciato:

  1. È fatto ordine alla __________ __________ (rappr. dall'avv. __________) di fornire entro 20 giorni allo scrivente giudice le seguenti informazioni, rispondendo per iscritto, fatte salve le riserve di cui ai considerandi, alle sottostanti domande:

1.1 Corrisponde al vero che nel mese di luglio 1996 si consegnò in questa Agenzia bancaria l'assegno di cui se ne allega copia, per essere accreditato nel conto n. __________ aperto nel __________

1.2 Si indichi l'identità del titolare o titolari del suddetto conto n. __________ aperto all'__________ e che viene indicato nella lettera spedita dalla suddetta Agenzia, di cui se ne allega copia, indicando nello stesso tempo il numero o codice d'identificazione fiscale del titolare o titolari.

1.3 Si indichi la data in cui è stato aperto il suddetto conto n. 090000463724 e, se così fosse, la data in cui è stato cancellato.

1.4 Se la società mercantile italiana __________., codice d'identificazione fiscale n. __________, ha attualmente o ha avuto conto aperto in qualsiasi agenzia o succursale della __________

1.5 Corrisponde al vero che all'inizio del mese di agosto 1996 (all'incirca il giorno 5 del suddetto mese) l'entità __________. di __________ presentò in riscossione l'assegno nominativo n. __________, per un importo di 6'144'000.- pesetas, nei confronti del conto corrente che la Alta __________, ha aperto presso la succursale di __________) Spagna della __________. della Spagna?

1.6 Corrisponde al vero che previa verifica da parte della __________ della firma del rappresentante legale della __________., la __________ sollecitò la conformità nel pagamento dell'assegno alla __________. della Spagna?

1.7 Corrisponde al vero che dopo che la __________. ebbe dato la sua conformità al pagamento del suddetto assegno, questo venne pagato mediante deposito del suo importo in un conto corrente a nome della __________e? Oppure venne riscosso in contanti da parte del rappresentante della __________.?

1.8 Corrisponde al vero che la __________ verificò la firma del rappresentante legale della __________. ed in conseguenza di ciò pagò l'assegno?

  1. Intimazione al patrocinatore della __________ (Svizzera), nonché al Tribunale rogante.

Ed ora sull’appello 11 ottobre 1999 della __________ (Svizzera) che chiede, previo il conferimento dell'effetto sospensivo o la sospensione della causa in attesa della decisione concernente la procedura di assistenza giudiziaria in materia penale pendente presso il Ministero pubblico di Lugano (inc. no. Rog. 502/97), la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le richieste rogatoriali presentate dal __________, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che nell'ambito di una causa civile promossa in Spagna dalla __________. nei confronti della __________ (No. __________) il Tribunale spagnolo adito, il , ha inoltrato alla competente autorità giudiziaria ticinese 2 istanze rogatorie, chiedendo in sostanza che, per il tramite della Pretura di Lugano, l' (Svizzera) di __________ avesse a pronunciarsi per iscritto su alcune domande aventi per oggetto l'incasso di uno specifico assegno, le modalità del suo accredito su un determinato conto corrente, la titolarità di quel conto rispettivamente volte a chiarire se la __________. avesse a suo tempo intrattenuto delle relazioni bancarie presso quell'istituto di credito, segnatamente con riferimento a quell'assegno;

che __________ (Svizzera) si è opposta alle richieste, formulando tutta una serie di obiezioni;

che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore ha accolto le richieste del tribunale spagnolo, facendo così ordine all'__________ (Svizzera) di rispondere alle domande di cui ai dispositivi 1.1 - 1.8 sopra indicati, ribadendo tuttavia il diritto di quest'ultima al silenzio qualora tali risposte si riferissero a persone che non erano le parti in causa e la banca stessa;

che con l'appello __________ (Svizzera), dopo aver postulato che al gravame fosse concesso l'effetto sospensivo rispettivamente che la presente pratica fosse sospesa in attesa dell'evasione di una rogatoria penale inerente questi medesimi fatti, ha chiesto che le 2 istanze rogatorie del tribunale spagnolo fossero senz'altro respinte;

che essa, a prescindere dall'ammissibilità o meno del mezzo di prova così richiesto, contesta in sostanza di essere tenuta a rispondere alle varie domande formulate nei suoi confronti: innanzitutto le stesse avrebbero unicamente scopo indagatorio e investigativo, finalità non protette dal CPC ticinese; d'altro canto, l'assegno in questione essendo stato a suo tempo girato, essa di fatto non ha avuto alcuna relazione bancaria con le parti in causa, per cui le domande in questione concernerebbero in realtà terze persone, tutelate dal segreto bancario; nei confronti di queste ultime difetterebbe infine il requisito della "comunanza" del documento, esatto dalla giurisprudenza;

che innanzitutto la richiesta di sospendere la presente procedura in attesa dell'esito della rogatoria penale pendente presso il Ministero pubblico di Lugano, verosimilmente rubricata al no. Rog. 502/97, non si giustifica in alcun modo, dalla documentazione versata agli atti (doc. 2) non potendosi assolutamente evincere l'identità o anche solo una similitudine tra i due procedimenti; tanto più che giusta l'art. 9 cpv. 3 della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70, RS 0.274.132) la rogatoria deve essere eseguita d'urgenza, il che sembra escludere la possibilità di una sua sospensione;

che parimenti infondata è la richiesta di respingere nel merito le due istanze rogatorie del tribunale spagnolo;

che in primo luogo, pur essendo vero che il CPC -secondo le cui modalità dovrebbero in linea di principio essere assunte le prove richieste dallo Stato rogante (cfr. art. 9 cpv. 1 CLA 70)- non conosce tra i suoi mezzi di prova la richiesta di informazioni da un terzo, è pacifico che tale metodo di procedura non è incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 9 cpv. 2 CLA 70), costituendo in definitiva una forma mista tra la testimonianza (art. 227 e segg. CPC) e la prova documentale (art. 197 e segg. CPC);

che inoltre dal tenore delle domande poste non si può assolutamente concludere per l'esistenza di un mero scopo indagatorio o investigativo, non ammesso dal nostro codice di rito (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 206), le stesse risultando al contrario perlopiù precise e mirate;

che per quanto riguarda gli interessi dei terzi, a favore dei quali la banca oppone il segreto bancario, è doveroso osservare che questi ultimi -contrariamente a quanto l'appellante sembra ritenere- sono in realtà già ampiamente protetti dal decreto emanato dal Segretario assessore, il quale nei considerandi del suo giudizio (cui egli fa riferimento nel dispositivo 1) ha esplicitamente ribadito il diritto della banca al silenzio qualora tali risposte si riferissero a persone che non erano le parti in causa e la banca stessa; ciò posto, non torna conto esaminare se, con riferimento a queste persone, difetti o meno il requisito della "comunanza" del documento, ciò che pure osterebbe all'assunzione di quella prova (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 206);

che infine le censure aventi per oggetto la legittimità delle singole domande rogatoriali (appello p. 9), sollevate per la prima volta in questa sede, sono proceduralmente irricevibili (art. 321. cpv. 1 lett. b CPC);

che in definitiva non vi è alcun motivo per riformare il giudizio di prime cure e dunque l'appello deve essere respinto, con accollo all'appellante degli oneri processuali (art. 148 CPC);

che il presente giudizio rende infine priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo postulata nel gravame;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 11 ottobre 1999 di __________ (Svizzera) è respinto.

II. La tassa di giudizio della procedura d’appello in fr. 180.- e le spese in fr. 20.- (totale fr. 200.-) sono a carico dell'appellante.

III. Intimazione a: __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

rogatory assistancebank secrecythird-party informationcivil evidenceappeal admissibilitysuspensionHague Evidence Convention

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the proceedings should be suspended pending a related criminal rogatory matter

Solution extraite

No suspension was justified because the two proceedings were not shown to be identical or even similar, and the Hague Evidence Convention requires urgent execution.

Motifs extraits

The file did not establish any real link between the civil rogatory and the pending criminal matter; urgency under Art. 9(3) CLA 70 weighed against suspension.

Question juridique clé

Whether the bank had to answer the foreign rogatory questions seeking information on an endorsed cheque, account holder identity, account opening and closure, and prior banking relations

Solution extraite

Yes. The requested method of taking evidence was compatible with Swiss procedural law and the questions were sufficiently precise; the bank had to provide written answers subject to silence rights for non-parties protected by bank secrecy.

Motifs extraits

Under Art. 9(1) and (2) CLA 70, evidence is generally taken according to the requested state's procedure, and the information request from a third party is admissible as a mixed form of testimony and document production. The questions were not merely exploratory.

Question juridique clé

Whether objections raised for the first time on appeal against the individual rogatory questions were admissible

Solution extraite

No. Those objections were procedurally inadmissible because they were raised for the first time on appeal.

Motifs extraits

New objections not presented below cannot be considered under Art. 321(1)(b) CPC.

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance order should be allowed

Solution extraite

No. The appeal was rejected and the first-instance decision remained in force.

Motifs extraits

None of the appellant's objections justified reversal of the order.

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