AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.203
Data decisione, Autorità:
19.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00203
Lugano
19 aprile
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato
il 13 ottobre 1999 da
__________. (già __________.), __________
rappr. dall’avv. __________
Contro
il lodo 31 agosto / 11 settembre 1999 pronunciato
dall’arbitro unico arch. __________, nella procedura arbitrale promossa con
petizione 3 ottobre 1994 da
entrambi rappr. dall’avv. dott. __________
volto ad accertare la decadenza del mandato
dell'arbitro e ad ottenere l’annullamento del lodo;
preso atto che con decreto 14 ottobre 1999 il
presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo
richiesto;
mentre i resistenti con osservazioni 7 dicembre 1999
hanno postulato la reiezione del gravame o in subordine il suo parziale
accoglimento nel senso che le ripetibili della sede arbitrale fossero fissate
da questa Camera rispettivamente dall'arbitro stesso, protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Nel
corso del 1986 i signori __________ e __________ appaltarono all’impresa
__________ l’edificazione sulla particella no. __________ RFD di , di
loro proprietà, del complesso industriale “ ”, costruzione composta
da 3 blocchi attigui (doc. E); le prestazioni di architetto vennero curate
dalla __________. (doc. B), mentre quelle di ingegneria vennero eseguite dallo
studio dell’ing. __________ (doc. D).
I lavori
di costruzione, che avvenivano in successione nei tre blocchi, vennero portati
a termine nel corso del 1988.
B. Ben
presto all’interno degli stabili si constatarono alcune infiltrazioni d’acqua
(doc. G, 13, 14), dovute sostanzialmente, come accertato da una perizia privata
(doc. Q) e da una prova a futura memoria (doc. T), a fessurazioni nei muri di
facciata.
I difetti
vennero regolarmente notificati all’impresa, all’architetto ed all’ingegnere,
che tuttavia non si accordarono circa le rispettive responsabilità.
C. Dando
seguito all’istanza 16 dicembre 1992 (doc. 1) con cui i proprietari avevano
chiesto la nomina di un arbitro che avesse a decidere sulle eventuali
responsabilità dell’ingegnere e dell’architetto, l’11 gennaio 1993 il
Segretariato Generale della SIA ha provveduto a designare l’arch. __________ in
qualità di arbitro.
Poiché
tuttavia l’ing. __________ rifiutava di sottoporsi all’arbitrato sostenendo di
non aver mai sottoscritto alcuna clausola arbitrale, il procedimento arbitrale
venne formalmente avviato senza di lui.
D. Con
petizione 3 ottobre 1994 __________ e __________ hanno chiesto la condanna
della __________., successore in diritto della __________., al pagamento di fr.
141’499.10 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1991.
Gli
attori ritengono in sostanza che controparte sia responsabile dei difetti nei
muri di facciata ed in particolare per non aver a suo tempo previsto la
realizzazione dei necessari giunti di dilatazione, per aver avallato la qualità
dei mattoni senza per altro averli minimamente esaminati ed infine per aver
omesso di far capo alla necessaria collaborazione dell’ingegnere al fine di
garantire una realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte. Essi
pretendono perciò il pagamento degli importi necessari alla rimozione dei
difetti, il cui costo è stato stimato in fr. 124’000.- in sede di prova a
futura memoria (doc. T1 p. 5), nonché delle spese per l’allestimento di
quest’ultima (fr. 17’499.10, doc. V).
E. Con
risposta 4 novembre 1994 la __________ si è opposta alla petizione sia per
motivi d’ordine che di merito, postulandone la reiezione con protesta di spese
e ripetibili.
In ordine
la convenuta contesta innanzitutto che il tribunale arbitrale possa essersi
costituito regolarmente e ciò in assenza del consenso da parte dell’ing.
__________; agli attori, nella misura in cui lamentavano difetti relativi al
blocco no. 1, al blocco no. 3 ed in parte al blocco no. 2 -che, dopo il
frazionamento della particella no. 1453, erano stati venduti a terzi (cfr. doc.
2-5)- mancava inoltre la legittimazione attiva, atteso che nei relativi rogiti
di compravendita i diritti per i difetti della cosa erano stati ceduti agli
acquirenti. Nel merito essa contesta la tempestività della notifica dei difetti
ed in ogni caso l’esistenza di un’eventuale responsabilità a suo carico: da
parte sua non vi era infatti stata alcuna violazione contrattuale, né alcuna
colpa (che semmai andava imputata a terze persone, quali l’ingegnere o
l’impresa, di cui la committenza doveva personalmente rispondere), né infine vi
era alcun danno a carico della controparte, che al contrario aveva potuto
tranquillamente vendere le particelle con un utile non indifferente.
F. Dopo
che 2 precedenti suoi lodi erano stati annullati dalla scrivente Camera, con
terzo lodo datato 31 agosto 1999 l'arbitro, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 57'000.- oltre
interessi e posto a suo carico l'indennità ripetibile di fr. 11'000.-.
L'arbitro,
accertata la sua competenza a statuire nella vertenza che gli era stata
demandata, ha innanzitutto esaminato se gli attori disponessero della
necessaria legittimazione attiva, concludendo per l'affermativa. Nel merito
egli ha quindi appurato che la convenuta era senz'altro responsabile dei
difetti riscontrati, segnatamente per carenze nella direzione dei lavori e per
l'insufficiente numero di giunti di dilatazione previsti nelle facciate, e con
ciò del danno prevalentemente estetico che ne era derivato, condannandola di
conseguenza, non essendo proponibile un intervento di ripristino, a rifondere
alla controparte il minor valore delle facciate pari al 20% del loro costo (fr.
50'000.-); a tale somma andava aggiunto, proporzionalmente alla soccombenza
relativa alla problematica dei difetti, il costo della prova a futura memoria
(fr. 7'000.-). Gli oneri della procedura arbitrale sono stati caricati alle
parti in funzione della reciproca soccombenza, mentre la convenuta senza alcuna
motivazione è stata infine obbligata a rifondere agli attori le ripetibili
piene.
G. Con
ricorso per nullità 13 ottobre 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo,
la convenuta ha chiesto che fosse accertata la decadenza del mandato
dell'arbitro e che il lodo fosse annullato.
La
ricorrente solleva innanzitutto varie questioni formali: contesta dapprima che
il tribunale arbitrale sia stato costituito correttamente, con riferimento alla
presunta consulenza dell'arbitro da parte di un giurista; eccepisce poi
l'avvenuta decadenza del mandato dell'arbitro, questione per altro sulla quale
quest'ultimo aveva omesso di pronunciarsi; censura la mancata considerazione da
parte dell'arbitro dei documenti versati agli atti il 9 aprile 1999. Nel merito
contesta siccome arbitrario il giudizio che la condannava alla rifusione alla
controparte del minor valore dell'opera, evidenziando la carente legittimazione
attiva degli attori, l'assenza di responsabilità dell'architetto per i difetti
riscontrati e l'inesistenza di un danno risarcibile, fermo restando che
dall'eventuale credito degli attori andavano in ogni caso dedotti fr. 36'650.-
trattenuti all'impresa; pure arbitrario era inoltre il giudizio che poneva a
suo carico parte delle spese della perizia a futura memoria, che a suo dire si
era rivelata del tutto inutile; arbitraria era infine anche la ripartizione
delle ripetibili, che semmai dovevano seguire la preponderante soccombenza
degli attori.
H. Delle
osservazioni 7 dicembre 1999 con cui la parte attrice postula la reiezione del
gravame, in subordine il suo parziale accoglimento nel senso di riformare il
giudizio sulle ripetibili o in via ancor più subordinata di rinviare, su tale
questione, l'incarto all'arbitro per un nuovo giudizio, si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere
straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia
dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge
(Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, p. 478; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, p. 524; SJZ 1976, p. 248; per tante IICCA
28 aprile 1993 in re P./C.).
-
La
ricorrente, nella prima parte del suo esposto, solleva tutta una serie di
eccezioni formali, segnatamente con riferimento alla costituzione del tribunale
arbitrale, alla decadenza del mandato dell'arbitro ed alla facoltà delle parti
di produrre nuovi documenti, che a suo dire imporrebbero di annullare il lodo.
2.1 A suo
giudizio (punto 20.7), le modalità di redazione e la configurazione del lodo
dimostrerebbero in modo palese che l'arbitro, cui tale facoltà era stata invero
vietata dalla convenuta l'11 marzo 1999, ha nondimeno fatto capo ad un
giurista, il che imporrebbe l'annullamento del lodo per due ragioni: da una
parte per il fatto che egli non aveva svolto personalmente il mandato (art. 36
lett. d CIA) e dall'altra in quanto non sarebbero state ossequiate le formalità
per la nomina di un segretario previste all'art. 9 SIA 150 -normativa che
unitamente al CPC faceva stato per l'espletamento dell'arbitrato (cfr. verbale
4 settembre 1994)- dal che l'irregolare costituzione del tribunale arbitrale
(art. 36 lett. a CIA).
Sennonché,
non è assolutamente provato -né la ricorrente, salvo evocare tale eventualità,
indica in dettaglio da quali specifiche circostanze ciò possa essere desunto-
che l'arbitro abbia trasgredito al divieto formulato ed abbia effettivamente
fatto capo, dopo l'annullamento del secondo lodo, alla consulenza di un
giurista. In realtà né la formulazione della querelata decisione, né tanto meno
il suo contenuto permettono di intravedere un tale intervento, ritenuto che
l'ossequio di alcune formalità è semmai la conseguenza dei 2 precedenti giudizi
di rinvio da parte di questa Camera, cui l'arbitro si è adeguato.
In
assenza della prova dell'effettivo coinvolgimento di un terzo alla stesura del
lodo, entrambe le censure, quella di non aver ossequiato la norma di cui
all'art. 9 SIA 150 e quella di non aver svolto personalmente il mandato, devono
pertanto essere respinte.
2.2 La
ricorrente ribadisce in seguito quanto evidenziato nel corso dell'udienza dell'11
marzo 1999, cioè che il mandato dell'arbitro era da tempo giunto a scadenza
rispettivamente lo era allorché quest'ultimo aveva emesso il lodo: in questa
sede (punto 20.8 e 20.9) essa rimprovera all'arbitro di non aver statuito sulla
relativa eccezione (art. 36 lett. c CIA) nonché di aver pronunciato il lodo
dopo la scadenza del suo mandato (art. 36 lett. g CIA) rispettivamente in
quell'occasione di essersi dichiarato a torto competente (art. 36 lett. b CIA).
2.2.1 È innanzitutto manifestamente a torto che la ricorrente solleva
il motivo di nullità di cui all'art. 36 lett. c CIA: la normativa in questione
si limita in effetti a sanzionare il fatto che l’arbitro abbia omesso di
statuire su punti di questione formulati dalle parti, ma non si applica al caso
-qui in esame- in cui egli si è pronunciato sulla questione sollevata (volta ad
ottenere la dichiarativa di irricevibilità della petizione, per decadenza del
mandato) da lui risolta -implicitamente- per la negativa, tale fattispecie
dovendo essere semmai contestata con i motivi di ricorso di cui all’art. 36
lett. f CIA (arbitrio della sentenza, DTF 102 Ia 493; IICCA 20
luglio 1994 in re C. e S./G.M. SA, 11 aprile 1995 in re M. e N./B., 14 gennaio
1998 in re M. SA/C., 15 novembre 1999 in re R./A. e llcc.) rispettivamente
dell’art. 36 lett. h CIA (carenza di motivazione della sentenza, cfr. Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 63 ad art. 36
CIA; IICCA 14 gennaio 1998 in re M. SA/C.), censure che essa ha invero
omesso di sollevare in questa sede.
2.2.2 Nemmeno l'altra obiezione della ricorrente, secondo cui il lodo
sarebbe annullabile siccome pronunciato dall'arbitro dopo la scadenza del suo
mandato, ciò che configurerebbe i motivi di nullità di cui agli art. 36 lett. b
e g CIA, può essere condivisa.
Vero
è che in base agli accordi conclusi il 2 settembre 1994 il lodo avrebbe dovuto
essere (“sarà”) notificato alle parti entro 90 giorni dal dibattimento finale
rispettivamente, in caso di rinuncia, dal giorno della contemporanea notifica
delle conclusioni alle parti ed è altrettanto vero che nella fattispecie il
lodo è stato emesso il 31 agosto 1999, quindi ben oltre i 90 giorni dal
ricevimento degli allegati conclusivi, che risale al 26 giugno 1995,
rispettivamente dall'emanazione della seconda sentenza di rinvio da parte di
questa Camera, datata 14 gennaio 1998, o ancora dall'ultima udienza di
dibattimento finale indetta per l'11 marzo 1999.
L’interpretazione
della clausola in questione -che è necessaria, in particolare per accertare le
reali intenzioni delle parti (Jolidon, op. cit., n. 10 a ad art. 36 CIA
e n. 32 ad art. 16 CIA; Rüede/ Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 61; Jermini, Die
Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997, p.
202 con rif.; RVJ 1982 p. 178 e segg.; Rep. 1989 p. 181; IICCA
4 settembre 1998 in re R./M.)- pur evidenziando che la rapida soluzione del
contenzioso costituiva per le parti un aspetto importante (da qui, tra l’altro,
la fissazione di termini precisi, non prorogabili, per l’inoltro degli allegati
di causa) non permette tuttavia ancora di concludere, in assenza di ulteriori
riscontri, che esse in caso di ritardo nell’emanazione del lodo avrebbero
senz’altro rinunciato all’arbitrato: quest’ultima eventualità, vista la perdita
di tempo che ne deriverebbe e i costi relativi alla procedura arbitrale già
assunti, appare anzi del tutto contraria agli interessi delle parti, per cui a
giudizio di questa Camera (analoga soluzione nella sentenza IICCA
citata) si deve concludere che il termine di 90 giorni per emanare il lodo
-analogamente al termine di cui all’art. 18 cpv. 1 del Reg. della CCI (Jermini,
op. cit., p. 203 n. 1440)- non è assolutamente perentorio, ma costituisce un semplice
termine d’ordine, il cui mancato ossequio da parte dell’arbitro rimane in
definitiva privo di conseguenze pratiche (Jermini, op. cit., p. 203
ritiene che in un caso del genere le parti potrebbero comunque inoltrare un
reclamo per ritardata giustizia ai sensi dell’art. 15 CIA rispettivamente
ricusare o revocare il tribunale arbitrale).
Significativo
a questo proposito è pure il fatto che la convenuta non abbia a suo tempo
eccepito che il primo lodo, datato 13 ottobre 1995 sia stato emesso a distanza
di più di 90 giorni dal dibattimento finale, indetto per il 28 giugno 1995.
2.3 Al
punto 20.10 del suo gravame la ricorrente eccepisce la violazione del suo
diritto di essere sentita (art. 36 lett. d CIA) per il fatto che l'arbitro
avrebbe rifiutato di prendere in considerazione, violando con ciò l'art. 29 SIA
150, la documentazione che essa aveva prodotto il 9 aprile 1999.
Quest'ultima
disposizione consente alle parti di allegare nuovi fatti e di produrre nuove
prove al di fuori dello scambio degli allegati preliminari, se la parte non ha
potuto presentarli a quel momento e, implicitamente, nella misura in cui i
nuovi fatti o prove consentono di giungere ad una conclusione diversa, lo scopo
della norma non potendo ovviamente essere quello di consentire alle parti di
prolungare sine die, con tale espediente, la durata della procedura arbitrale.
Nel
caso concreto è senz'altro a ragione che l'arbitro ha rifiutato di considerare
i documenti prodotti a quel momento dalla ricorrente, che si riferivano alla
cessione da parte di __________ a terzi di alcune quote di PPP di sua spettanza
-l'atto di costituzione del diritto di compera, poi ceduto a terzi nel corso
del 1995, risaliva comunque al settembre 1989, cioè prima dello scambio degli
allegati, e dunque la sua produzione il 9 aprile 1999 era ovviamente irrita-
documentazione attinente dunque alla legittimazione attiva o semmai
all'esistenza del danno, questioni queste che erano già state sollevate dalla
convenuta in precedenza e sulle quali l'arbitro poteva dunque già chinarsi -la
ricorrente non specifica del resto quale particolare novità, non risultante
dagli altri atti di causa, fosse eruibile dai documenti in questione
segnatamente dall'atto di cessione del diritto di compera del marzo 1995- con
la necessaria cognizione di causa.
- La
ricorrente ravvisa l'esistenza di un arbitrio (art. 36 lett. f CIA) nel
giudizio che la condannava a risarcire alla controparte il minor valore delle
facciate, contestando in particolare la propria responsabilità per i difetti
riscontrati, mettendo in dubbio che gli attori, i quali avevano rivenduto i
manufatti a terzi con un utile ragguardevole, avessero subito un danno e
precisando infine che da tale eventuale somma andava in ogni caso dedotto
quanto essi avevano sino ad oggi trattenuto sulle spettanze dell'impresa.
A questa
Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett.
f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico,
o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con
gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta
norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso
per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente
contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al
diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, op. cit., n.
93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 345 e segg.).
Quanto
all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione
alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di
arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per
nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa
appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o
svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999
in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E.
AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C.; DTF
122 III 316; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione
del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le
norme relative al ricorso per cassazione civile).
3.1 La
ricorrente nega in primo luogo la propria responsabilità per i difetti
riscontrati, che a suo dire andavano semmai ascritti all'ingegnere,
evidenziando nel contempo la contraddittorietà delle conclusioni cui era giunto
l'arbitro. A torto.
A suo
giudizio, il lodo sarebbe innanzitutto contraddittorio (art. 36 lett. h CIA)
nella misura in cui all'architetto __________ venivano rimproverate carenze
nella direzione lavori, mansione che con riferimento alle facciate era stata
eseguita dall'ingegnere. La contraddizione è in realtà solo apparente:
l'arbitro ha effettivamente rilevato che la direzione particolare dei lavori
era stata svolta all'ingegnere; nondimeno egli ha ritenuto data la
responsabilità dell'architetto in quanto a quest'ultimo in base al contratto e
all'art. 3.4 e 3.5 SIA 102 incombeva la direzione generale dei lavori (cfr.
doc. B punto 3.1 e art. 4.4.4 SIA 102), ovvero la sorveglianza del cantiere nonché
la supervisione ed il coordinamento dell'impresa e degli specialisti, tra cui
anche l'ingegnere (cfr. audizione orale del perito, doc. U, doc. 32 p. 4 e 5),
ciò che del resto era stato a suo tempo ammesso a chiare lettere dalla stessa
convenuta (doc. R p. 2 e S p. 4 ; cfr. pure doc. O), tant'è che in varie
occasioni egli rispettivamente i suoi assistenti, quali il signor __________, intervennero
rispettivamente vennero interpellati con riferimento alla problematica delle
facciate in leca-beton (cfr. ad es. doc. F, C1 p. 2, teste __________ p. 1,
teste __________ p. 2 e 3, teste __________ p. 1, risposta p. 15 e conclusioni
p. 8 e 9).
A
prescindere da quanto precede, la responsabilità dell'architetto per i difetti
era comunque già data -circostanza non contestata con il gravame e dunque
pacifica- per non aver previsto nel progetto, da lui allestito (cfr. doc. R p.
2 e 5, doc. 32 p. 3 e 4, doc. 33 p. 5, teste __________ p. 1, risposta p. 20)
-come risulta dal referto a futura memoria (doc. T1 p. 1 e 2), rapporto per
altro confermato in sede testimoniale dal suo estensore (teste __________ p. 1
e 2)- i necessari giunti di dilatazione nelle facciate.
Nemmeno
il richiamo all'art. 1.7 SIA 102 può giovare alla convenuta, essa essendo
chiamata in questa sede a rispondere per le proprie negligenze (art. 1.6 SIA
102) e non per quelle dei terzi specialisti.
3.2 La tematica relativa alla legittimazione attiva degli attori è
già stata oggetto di disamina da parte di questa Camera al considerando 2 della
sua sentenza 17 settembre 1996, che viene qui dato per integralmente
riprodotto: in quell'occasione la censura di carente legittimazione attiva era
stata respinta, in quanto non risultava dai rogiti di compravendita con cui gli
attori avevano venduto a terzi i beni oggetto dell'edificazione di Mezzovico
(doc. 2-5) -né, come già accennato, la ricorrente pretende in questa sede che
l'atto di costituzione del diritto di compera relativo alle quote di PPP di
__________ e l'atto di cessione di quest'ultimo diritto a terzi, prodotti il 9
aprile 1999 contengano una diversa soluzione di quella problematica- che i
venditori avessero ceduto agli acquirenti i diritti nei confronti
dell'architetto per i difetti dell'opera.
Nemmeno
regge la censura con cui la ricorrente afferma che nelle particolari
circostanze gli attori non avrebbero subito alcun danno, stante l'esistenza di
un difetto estetico e atteso che essi avevano comunque conseguito un ingente
guadagno dalle vendite di cui ai rogiti citati, ove per inciso non si menzionava
l'esistenza di tali difetti rispettivamente non vi erano riserve nel prezzo con
riferimento a quella problematica.
Questa
Camera ha già avuto modo di precisare (Rep. 1997 p. 195; IICCA 5
gennaio 1998 in re C./H.) che un difetto estetico costituisce pur sempre un
difetto dell'opera, che in quanto tale può far sorgere un diritto alla
riparazione o, se questa non è oggettivamente possibile, alla rifusione
dell'eventuale minor valore della stessa. Il fatto che gli attori abbiano
conseguito un ingente guadagno dalle vendite è in definitiva irrilevante,
essendo ovvia la considerazione che in assenza dei difetti il prezzo spuntato
sarebbe stato ancora più elevato; pure irrilevante appare la circostanza che
nei contratti di compravendita non sia stata prevista una riserva nel prezzo
per la presenza dei difetti, potendosi tranquillamente ammettere che il prezzo
allora concordato corrispondesse al valore a quel momento, cioè con i difetti,
dei manufatti venduti.
3.3 Nemmeno vi è arbitrio nel fatto che l'arbitro non abbia
considerato, al momento di determinare gli importi da risarcire agli attori, la
circostanza che l'impresa __________ non fosse stata da essi ancora tacitata in
ragione di fr. 36'650.-.
Innanzitutto
si osserva che il fatto che tale importo non sia stato soluto dagli attori non
significa evidentemente ancora, nonostante il tempo trascorso, che l'impresa vi
abbia definitivamente rinunciato rispettivamente che tale somma non sia più
dovuta dai committenti. Ad ogni buon conto, dagli atti di causa non risulta che
tale trattenuta sia da mettere in relazione con la difettosità delle facciate
(cfr. doc. 28 e teste __________ p. 2), né del resto è stato provato -né la
ricorrente lo pretende con il gravame- che l'impresa sia eventualmente
responsabile o corresponsabile di tale difetto.
- A
giudizio della ricorrente la ripartizione tra le parti del costo della prova a
futura memoria in base alla soccombenza nel merito sarebbe a sua volta
arbitraria (art. 36 lett. f CIA), in considerazione della sostanziale inutilità
di quel referto, ritenuto come l'intervento del perito non risultasse
indispensabile rispettivamente come le sue conclusioni fossero carenti.
Il
giudizio dell'arbitro regge in realtà alla censura di arbitrio: la prova a
futura memoria, a cui per altro la stessa convenuta aveva dato a suo tempo la
sua adesione (doc. A1, cfr. ricorso p. 15), si è in effetti rivelata
estremamente utile (la stessa convenuta lo aveva del resto ammesso a p. 15
delle conclusioni, salvo poi revocare tale ammissione a p. 22), nella misura in
cui ha accertato l'esistenza dei difetti nelle facciate e stabilito che gli
stessi si lasciavano tra l'altro ricondurre al numero insufficiente di giunti
di dilatazione. Quantunque l'arbitro non abbia ritenuto di aderire a tutte le
conclusioni formulate dal perito in quella sede, nulla toglie alla sua
sostanziale utilità per l'emanazione della sentenza di merito, il che
giustifica ampiamente che il suo costo sia ripartito tra le parti, come
stabilito dalla prassi (IICCA 17 dicembre 1993 in re CE fu A./A., 10
febbraio 1994 in re E./R., 10 maggio 1995 in re A./B. e llcc., 13 febbraio 1996
in re D. SA/C. SA, 15 aprile 1996 in re C./M.), in funzione della reciproca
soccombenza.
- La ricorrente rimprovera infine all'arbitro di aver ripartito
arbitrariamente le ripetibili (art. 36 lett. f CIA), caricandole senza alcun
motivo, oltretutto piene, a lei sola, nonostante la soccombenza della
controparte fosse preponderante.
Effettivamente
la ripartizione delle ripetibili risultante dal lodo, per altro non motivata,
si appalesa arbitraria, non potendosi in alcun modo ammettere una maggior
soccombenza della convenuta qui ricorrente, oltretutto con accollo a suo carico
di ripetibili piene. Di conseguenza il dispositivo N. 5, seconda frase, e con
lui l'intero lodo andrebbero di principio annullati.
Nondimeno,
motivi di opportunità -come per altro indicato dai resistenti nelle loro
osservazioni- giustificano nella fattispecie di far capo per analogia all'art.
40 cpv. 3 CIA e con ciò di riformare quell'unico dispositivo, senza dover
rinviare l'incarto all'arbitro per un nuovo giudizio, limitato per altro a
questa sola tematica (IICCA 15 novembre 1994 in re M./S.). Il
dispositivo N. 5 viene pertanto qui riformato nel senso che gli attori, che
risultano soccombenti in maniera preponderante (circa 60%) dovranno versare
alla convenuta fr. 2'200.- per parti di ripetibili della sede arbitrale.
- Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei
considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la preponderante
soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 13 ottobre 1999 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza il lodo 31 agosto 1999 dell'arbitro unico arch. __________,
invariati gli altri dispositivi, è così riformato:
- Gli
onorari e le spese del Tribunale arbitrale per il presente lodo di complessivi
fr. 13'706.30 (IVA inclusa) da anticiparsi dalle parti in misura del 50%
ciascuna sono a carico della convenuta per fr. 5'482.50 e per la rimanenza
degli attori in solido.
Gli
attori in solido rifonderanno alla convenuta fr. 2'200.- par parti di
ripetibili.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1'500.-
da
anticiparsi dalla ricorrente, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste
a carico dei resistenti in solido, ai quali la ricorrente rifonderà fr. 2'000.-
per parti di ripetibili.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione
all'arbitro, arch. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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