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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.206
Data decisione, Autorità:
05.01.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00206
Lugano
5 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. IU.97.109 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio nord promossa con istanza 8 ottobre 1997 da
rappr.
dall' avv. __________
Contro
rappr.
dall' avv. __________,
in
materia di mercedi e salari con cui l'istante ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di Fr. 8'334.95 oltre interessi, domanda ridotta in sede
di conclusioni a Fr. 6'415.95 oltre interessi.
Domanda
avversata dal convenuto che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna
dell'istante al pagamento di Fr. 6'444.- oltre interessi.
Il
Pretore, con sentenza 1 ottobre 1999 ha accolto l'istanza per Fr. 5'862.60
oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale.
Appellante
il convenuto il quale, con atto di appello del 14 ottobre 1998, ha richiesto la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza.
Considerato
che sono appellabili le
sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai Fr.
8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è
ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);
che tali principi non
trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da
contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 m. 1);
che, per l'art. 15 CPC,
quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato
dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al
giudice di prima istanza;
che, con le conclusioni di
causa, il valore della domanda, avversata dal convenuto, è stato ridotto a Fr.
6'415.95 mentre la domanda riconvenzionale è stata aumentata a Fr. 6'444.-;
che per stabilire il
carattere appellabile o meno della procedura i valori della domanda principale
e di quella riconvenzionale non si sommano, determinante essendo l'ammontare
delle singole richieste (art. 12 CPC);
che ne discende come
l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore sia quello del ricorso
per cassazione;
che un atto formulato
nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere
esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente,
risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e
il gravame va quindi
trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep.
1977, 121; II CCA 17.12.1993 Comunione compr.
"Condominio al __________ " c. __________);
che il Tribunale di
appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270 dove si
afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile
quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie
espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é
aperta);
Per i quali motivi
decreta
-
L'appello 14 ottobre
1999 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione
civile del Tribunale di appello.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione ai
patrocinatori delle parti.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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