AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.207
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00207
Lugano
15 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00819
(già 234/91/B e 1354) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3-
promossa con istanza 1° luglio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 7'000.- oltre interessi quale saldo dell'onorario
d'architetto;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 100'000.- più interessi, somma ridotta in sede
conclusionale a fr. 92'586.-, a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza
27 settembre 1999, con cui ha accolto l'istanza per fr. 925.- più interessi e
respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto con atto di appello 18 ottobre
1999 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la riconvenzionale per fr. 92'586.- e di modificare la ripartizione dei costi
della perizia giudiziaria, il tutto con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 17 novembre 1999
postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto
A. Il
21 agosto 1989 __________ ha incaricato lo studio di architettura __________
della progettazione, dell'allestimento dei preventivi e dei contratti con gli
artigiani nonché della direzione lavori inerenti la formazione di una piscina
coperta per idromassaggi sul mappale N. __________ RFD di __________ (doc. A,
inc. 234/91/B). I costi dell'opera erano stati preventivati in fr. 650'000.-
(doc. A3, inc. 1354), importo che nel gennaio 1990 è stato aggiornato a fr.
746'500.- (doc. G2, inc. 1354).
B. Nel
dicembre 1990, a seguito di divergenze tra le parti, lo studio d'architettura
ha sospeso la sue prestazioni ed ha in seguito emesso la sua nota d'onorario
per quanto svolto sino ad allora (esclusa la "Abschlussphase"),
concludente per un importo a suo favore di fr. 72'000.- (doc. B, inc.
234/91/B). Essendo sino ad allora stati corrisposti acconti per fr. 65'000.-,
ne risultava un saldo di fr. 7'000.-, oggetto dell'istanza che qui ci occupa.
C. Il
committente si è opposto all'istanza e con domanda riconvenzionale, avversata
dalla controparte, ha a sua volta chiesto la condanna di quest'ultima al
pagamento di fr. 100'000.-: egli ritiene di non dover più nulla all'architetto,
che non avrebbe svolto diligentemente l'incarico affidatogli ed al quale
andrebbero imputate gravi inadempienze contrattuali, ravvisabili da un lato
nella mancata presentazione di una stima attendibile e dall'altro nella carente
direzione dei lavori, segnatamente per non aver consegnato i piani del
progetto, né segnalato i difetti dell'opera, né sorvegliato il cantiere, il
tutto omettendo ogni informazione circa l'evoluzione dei costi, ciò che in
definitiva gli avrebbe cagionato un importante danno di cui egli chiede il
risarcimento. In sede conclusionale, preso atto delle risultanze peritali, la
pretesa riconvenzionale è stata ridotta a fr. 92'586.- e meglio fr. 36'336.-
per i difetti dell'opera riconducibili a mancanze della controparte e fr. 56'250.-
per il sorpasso del preventivo rispettivamente per l'aumento dei costi.
D. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente a fr.
925.- e respinto la domanda riconvenzionale.
Il
giudice di prime cure ha dapprima appurato che le prestazioni svolte
dall'architetto giustificavano una sua remunerazione complessiva di fr.
65'925.-, da cui il saldo riconosciuto all'istante. L'istruttoria aveva invece
escluso l'esistenza di violazioni contrattuali da parte dell'architetto: gli
atti di causa confermavano anzi l'esecuzione di importanti opere supplementari
richieste dalla committenza, la continua presenza sul cantiere della direzione
lavori e la costante informazione del committente circa l'evoluzione dei costi,
ciò che imponeva senz'altro di respingere la pretesa di fr. 56'250.- per il
sorpasso del preventivo; nemmeno l'altra pretesa di fr. 36'336.- relativa ai
difetti dell'opera imputabili all'architetto meritava accoglimento, non essendo
stata provata la tempestiva notifica dei difetti stessi, né essendo tale
tematica stata sviluppata negli allegati preliminari.
E. Con
l'appello il convenuto e attore riconvenzionale chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di accogliere la riconvenzione per fr. 92'586.-.
A suo
giudizio, una corretta lettura delle risultanze istruttorie permetterebbe di
ritenere provata l'esistenza delle asserite inadempienze contrattuali a carico
dell'architetto. Egli ribadisce quindi il ben fondato delle sue pretese, quella
di fr. 56'250.- per il sorpasso del preventivo e quella di fr. 36'336.- per i
difetti dell'opera dovuti all'agire della controparte.
F. Delle
osservazioni con cui l'istante e convenuta riconvenzionale postula la reiezione
del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
- Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di
architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione
non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente
a seconda delle prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF
114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995,
N. 28 e seg.; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann,
Rechtsprechung zum Architektenrecht, 4. ed., Friborgo 1999, N. 1a e 1b).
Alcune
prestazioni, come l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto
definitivo sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465,
114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der
Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e
322 e segg. ad art. 394 CO); altre, come l’aggiudicazione delle opere agli
artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch,
op. cit., N. 53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann,
op. cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale
prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la
direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un
cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale
considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57
e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N.
182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il
committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare
nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier,
op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA
10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre
1996 in re C./M.P. SA, 5 novembre 1997 in re C./P., 7 aprile 2000 in re S./F.
SA).
Nel caso
di specie, l’attività dello studio d'architettura non era limitata
all’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, ma aveva
pacificamente per oggetto tutte le prestazioni fatturabili (100%; cfr. doc. A,
inc. 234/91/B): in tali circostanze è evidente che risultano applicabili le
norme relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).
- L'appellante,
nel suo gravame, si dilunga nel riprodurre ampi stralci delle testimonianze e
delle perizie giudiziarie, che -a suo dire- comproverebbero le asserite carenze
nella direzione lavori e nell'informazione al committente e più in generale gli
errori di progettazione imputabili all'architetto.
Sennonché,
tale esposto rimane in realtà fine a sé stesso, la parte appellante non
avendone in definitiva tratto alcuna conseguenza di carattere economico (ciò
era semmai rilevante per la determinazione dell'onorario dell'architetto,
tematica ormai evasa in queste sede), se non per quanto riguarda il sorpasso
del preventivo e le carenze nella progettazione, questioni queste ultime che
verranno esaminate nei prossimi considerandi.
- Con
riferimento a quest'ultima fattispecie, occorre premettere che negli allegati
preliminari il convenuto ed attore riconvenzionale non ha assolutamente
rimproverato alla controparte una difettosa progettazione delle opere,
limitandosi invece a censurare da una parte l'aumento dei costi e le carenze
nell'informazione e dall'altra inadempienze nella direzione lavori. Il fatto
che a p. 4 della domanda riconvenzionale, a conclusione dell'allegato, egli
abbia precisato che il risarcimento era chiesto "per la violazione del
contratto d'architetto, comprendente la fase della progettazione e della
direzione dei lavori …" non faceva che ribadire le censure
sollevate in precedenza, che si riconducevano a due differenti fasi
dell'intervento dello specialista, appunto quella della progettazione e quella
della direzione dei lavori, ma comunque non significava ancora che
all'architetto fossero in generale rimproverati errori nella progettazione
rispettivamente che lo stesso veniva reso responsabile per eventuali scelte
progettuali inadeguate.
In ogni
caso, quand'anche per ipotesi si volesse ammettere -contrariamente
all'evidenza- che in quell'occasione l'attore riconvenzionale abbia
effettivamente inteso censurare eventuali carenze nella progettazione da parte
dell'architetto, è chiaro che egli, non avendo esposto in modo preciso ed
articolato in cosa consistessero tali carenze, è senz'altro venuto meno all'obbligo
di allegazione che gli incombeva (art. 170 lett. e CPC; cfr. IICCA 14
gennaio 1998 in re L. SA/S. SA e I. SA) -così pure il Pretore a p. 5 e 6 della
sentenza, che per altro, su questo punto, nemmeno è stata oggetto di censura in
appello- ciò che va sanzionato con l'irricevibilità della relativa richiesta.
La
pretesa di fr. 36'336.- (il cui ammontare è desumibile a p. 41-44 della perizia
28/3/1997, inc. 1095 richiamato), che a ben vedere si riferisce alla quota
parte del danno imputabile all'architetto in relazione ai difetti riscontrati
nell'opera per l'inadeguatezza delle soluzioni tecniche da lui proposte (cfr.
perizia 28/3/1997, inc. 1095 richiamato p. 41 e complemento perizia 15/4/1996
p. 8), sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 24 e 25 ad art. 78) deve pertanto essere respinta,
siccome irricevibile nel suo complesso.
- Per l'aumento dei costi rispettivamente il superamento del
preventivo l'appellante ripropone in questa sede la pretesa di fr. 56'250.-: a
suo giudizio, dal sorpasso del preventivo non dovuto alle opere supplementari
(fr. 125'000.-) andava dedotto il margine di tolleranza del 10% (fr. 12'500.-),
mentre all'architetto andava caricato metà del danno così risultante (50% di
fr. 112'500.-).
4.1 Il
Tribunale federale ha recentemente (DTF 119 II 249, 122 III 61, sentenze
invero note all'appellante) preso posizione in merito al superamento del
preventivo da parte dell'architetto, precisando che quest'ultimo deve rispondere
nei confronti del committente del danno pari alla differenza tra i costi
effettivi di realizzazione e il valore soggettivo dell’opera risultante dal
contratto, eventualmente determinato dal giudice ai sensi dell'art. 42 cpv. 2
CO. Questo perché il danno deriva in ultima analisi dal fatto che viene
disattesa la fiducia del committente nella possibilità di realizzare l’opera al
costo preventivato, benché ciò sia stato ritenuto possibile (IICCA 20
gennaio 1995 in re V./W., 29 maggio 1998 in re V./D.).
4.2 In
concreto, il perito giudiziario ha accertato che l'opera è risultata troppo
costosa per raffronto a quanto effettivamente realizzato (perizia 15/8/1995 p.
39 e 41), verosimilmente a seguito della mancata stipula di contratti a forfait
con gli artigiani (perizia 15/8/1995 p. 39); in particolare che vi era stato un
superamento del preventivo iniziale, di fr. 650'000.-, dell'ordine del 40%
(perizia 15/8/1995 p. 39) pari a circa fr. 240-250'000.- (complemento perizia
15/4/1996 p. 15), di cui circa fr. 100-150'000.- che non trovavano
giustificazione nelle opere supplementari (complemento perizia 15/4/1996 p. 17
e 19).
Si ha
così, a mente della scrivente Camera, quel caso, configurante il limite massimo
del risarcimento accordabile al committente, in cui al sorpasso del preventivo
non corrisponde un reale maggior valore oggettivo dell'opera, oppure in cui, se
detto maggior valore è dato, esso è nondimeno privo di particolare interesse
soggettivo per il committente, così che il danno corrisponde in pratica alla
differenza tra il preventivo maggiorato del margine di tolleranza del 10% e
l'importo di cui al consuntivo (da cui vanno ovviamente dedotti gli eventuali
importi delle opere supplementari; IICCA 29 maggio 1998 in re V./D.).
Preso
atto che, successivamente all'allestimento del referto peritale alcune
posizioni creditorie degli artigiani sono state ridimensionate, in ragione di
circa fr. 30'000.- (il saldo dell'impresario __________, di cui all'inc. 1095
richiamato, è passato da fr. 124'939.75 a fr. 100'129.- mentre quello dello
studio d'architettura __________, oggetto dell'istanza in rassegna, da fr.
7'000.- a fr. 925.-), il danno risarcibile dalla convenuta riconvenzionale per
il superamento del preventivo risulta il seguente: dal sorpasso effettivo in
fr. 125'000.- (importo medio tra i fr. 100-150'000.- indicati dal perito) vanno
dedotti fr. 30'000.- di riduzioni sulle pretese degli artigiani e fr. 65'000.-
pari al margine di tolleranza del 10% dell'importo preventivato in fr.
650'000.-, da cui un danno teorico di fr. 30'000.-. Quest'ultima somma, così
come richiesto dall'appellante, va caricata all'architetto in ragione del 50%,
per cui in definitiva a suo carico restano fr. 15'000.-: su tale somma
decorrono gli interessi moratori del 5% a far tempo dall'inoltro della domanda
riconvenzionale, prima valida messa in mora agli atti.
-
Il
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, che così ne deriva, impone
a sua volta di modificare il riparto delle spese -comprese quelle relative alla
perizia giudiziaria- e delle ripetibili della sede pretorile.
-
Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 settembre 1999 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________, è condannata a rifondere a __________, la somma di fr.
15’000.- oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 1992.
3.2 La
tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 2'500.- e le spese, da
anticipare dall'attore riconvenzionale, restano a suo carico per 6/7 e per la
rimanenza sono a carico della controparte, a cui egli rifonderà fr. 4'250.- per
parti di ripetibili.
3.3 I
costi della perizia giudiziaria, già anticipati come di rito, sono a carico
dell'istante per 3/20 e del convenuto per 17/20.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 2'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono poste
a carico dell’appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 1'500.- per
ripetibili parziali.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster