AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.215
Data decisione, Autorità:
15.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00215
Lugano
15 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.96.14 della Pretura
di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 23 ottobre 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 115'689.90 oltre interessi in conseguenza del contratto di
lavoro e al versamento di un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, domande
rettificate in fr. 108'208.15 oltre interessi e fr. 12'000.-- di indennità in
corso di causa;
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 ottobre 1999 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 51'781.-- lordi
oltre interessi e fr. 6'000.-- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO;
Appellante la convenuta, che con appello del 4 novembre 1999 chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 14 dicembre
1999 postula la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento della propria
impugnativa, con cui chiede l'integrale accoglimento delle sue domande.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti
a giudizio i seguenti punti di questione
1.-
se deve essere accolto l’appello
2.-
se deve essere accolto l’appello adesivo
3.-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato nella petizione, l’attrice il 19 gennaio
1994 avrebbe sottoscritto un contratto di lavoro con la convenuta con durata
determinata sino al 31 dicembre 1997 in qualità di gerente dell'esercizio
pubblico "__________" di __________ contro un salario mensile di fr.
4'000.-- lordi per 13 mensilità e una partecipazione al risultato d'esercizio
pari al 2% della cifra d'affari.
Già
il 31 dicembre 1994 la convenuta l'avrebbe tuttavia ingiustamente licenziata in
tronco, ragione per cui essa avrebbe diritto al salario e alla partecipazione
alla cifra d'affari sino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 1997, il
tutto, dedotte le indennità di disoccupazione nel frattempo percepite, per fr.
115'685.90 al lordo dei contributi sociali, oltre ad un'indennità ex art. 337c
cpv. 3 CO.
B. La convenuta si è opposta alla petizione rilevando che l'attrice sin
dall'inizio avrebbe ripetutamente assunto atteggiamenti anticontrattuali,
ragione per cui essa sarebbe giustamente stata licenziata in tronco.
Essa
avrebbe inoltre rifiutato un nuovo posto di lavoro presso il ristorante
__________ a far tempo dal 1° aprile 1995, preferendo rimanere al beneficio
della disoccupazione.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti decisivi, ha considerato
che all'attrice potrebbero essere attribuite unicamente delle mancanze lievi, e
che il licenziamento in tronco sembrerebbe piuttosto essere stata la reazione
al contenuto della lettera 15 dicembre 1994 dell'attrice, come del resto
ammesso dalla convenuta nell'allegato responsivo.
In
presenza di mancanze della dipendente di lieve entità, il licenziamento in
tronco avrebbe dovuto essere preceduto da un chiaro ammonimento, contenente la
comminatoria di siffatto provvedimento, il che non sarebbe avvenuto, ed inoltre
la pronunzia della disdetta a due settimane di distanza dall'asserita
violazione contrattuale sarebbe ampiamente tardiva, per il che il provvedimento
risulterebbe in ogni caso ingiustificato.
L'attrice
nel residuo periodo di durata contrattuale avrebbe conseguito guadagni (ivi
compresa la partecipazione alla cifra d'affari) per complessivi fr. 195'892.--,
importo dal quale andrebbero dedotti fr. 16'719.-- percepiti dall'AD e fr.
127'392.-- che essa avrebbe omesso di guadagnare rifiutando una concreta
offerta di impiego alle dipendenze di __________, proprietario del ristorante
__________. All'attrice spetterebbero pertanto fr. 51'781.-- oltre interessi e
fr. 6'000.-- di indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO.
E. Con l’appello la convenuta -in sintesi- rimprovera al Pretore un
inesatto apprezzamento della circostanze, che l'avrebbe indotto all'errata
conclusione di ritenere ingiustificato il licenziamento in tronco.
L'attrice
non avrebbe infatti mai fornito prestazioni soddisfacenti durante il periodo
del suo impiego, non si sarebbe attenuta agli orari di lavoro (per il che
sarebbe stata più volte diffidata) omettendo in due occasioni (il 29 agosto e
12 dicembre 1994) di aprire il locale alle 07.00.
A
seguito della mancata apertura del 12 dicembre l'attrice sarebbe stata invitata
ad un colloquio con il gerente dell'esercizio e l'amministratore della società,
ma essa avrebbe preferito scrivere una lettera che avrebbe fatto recapitare il
19 dicembre, giorno della sua partenza per le vacanze, il che, sommato alle
precedenti violazioni contrattuali, avrebbe incrinato quel poco di fiducia che
ancora poteva essere riposto nella dipendente, che di conseguenza sarebbe stata
licenziata in tronco.
Pure
a torto sarebbe stata ritenuta tardiva la pronunzia del licenziamento, avendo
la convenuta, al contrario, reagito tempestivamente, comunicando la propria
decisione alla dipendente prima che essa rientrasse dalle vacanze.
Errata
sarebbe comunque l'attribuzione alla dipendente del 2% sulla cifra d'affari,
essendo siffatta indicazione nel contratto frutto di una svista manifesta,
essendo tali partecipazioni usualmente attribuite in base all'utile e non alla
cifra d'affari. Corretta sarebbe per contro l'imputazione sul credito
dell'attrice di quanto essa avrebbe omesso di guadagnare altrimenti, laddove le
dovrebbe essere attribuito unicamente il salario sino a marzo del 1995
deducendo quanto percepito dalla disoccupazione.
Nulla
dovrebbe infine essere riconosciuto alla dipendente a titolo di indennità ex art.
337c cpv. 3 CO.
F. Nelle proprie osservazioni la resistente chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili, mentre che con l'appello adesivo
essa postula l'integrale accoglimento delle proprie domande sulla base di
argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi
di diritto.
G. La convenuta non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso,
alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così
come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera
citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27).
In
altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini
dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto
più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la
situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia
da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se
originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore
rilevanza- deve inoltre essere esercitato entro breve tempo dalla (o
dall’ultima) violazione contrattuale commessa dal partner.
Questo
perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un
breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione
di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto
contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò
la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per
motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA 12 marzo 1998 in
re N./V. SA, 9 marzo 1998 in re G./B. AG, 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21
gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kaenel, opera citata,
n. 17 ad art. 337 CO).
- Alla luce di questi principi l'appello principale risulta del tutto
privo di possibilità di esito favorevole sia laddove contesta l'accertamento
pretorile della tardività del licenziamento in tronco, che nella misura in cui
sostiene che esso sarebbe sorretto da gravi motivi ai sensi dell'art. 337 CO.
2.1 La convenuta fin dall'inizio ha sostenuto di avere pronunciato il
licenziamento in tronco (sia pure anche in considerazione di precedenti
asserite mancanze) quale reazione allo scritto 15 dicembre 1994 dell'attrice
(doc. H) con cui essa da un lato chiedeva i motivi dell'unilaterale riduzione
dal 2% al 1,87% della sua partecipazione alla cifra d'affari, e d'altro lato
forniva la propria versione dei fatti in relazione alla ritardata apertura del
locale la mattina del 12 dicembre 1994 (cfr. risposta, punto 7, pag. 8;
appello, punto 3, pag. 3 e 4).
Essa
ammette altresì che tale scritto le sarebbe pervenuto al più tardi il 19
dicembre (appello, punto 3, pag. 3), ma neppure tenta di giustificare il
ritardo di 12 giorni nella pronuncia del licenziamento in tronco con questioni
attinenti al momento dell'effettiva presa di cognizione del comportamento della
dipendente o alle modalità di formazione della volontà della persona giuridica,
invocando piuttosto l'assenza per ferie della dipendente, e l'asserita esigenza
di impedire al dipendente di riprendere il lavoro (punto 4, pag. 5).
Così
facendo la convenuta disattende tuttavia la predetta vera finalità della
limitazione del tempo del diritto alla pronuncia del licenziamento immediato:
non si tratta di far pervenire la decisione al dipendente prima che questi
possa ripresentarsi al lavoro ma, come si è detto, di valutare in base
all'immediatezza della reazione di chi pronuncia la disdetta se realmente i
rapporti sono oggettivamente turbati al punto da non potersene esigere la
continuazione, laddove un non giustificabile ritardo fonda l'insopprimibile
presunzione della possibilità di proseguire nel contratto, al punto da fare dichiarare
estinto il diritto alla disdetta straordinaria.
2.2 Anche la contestazione della mancanza di motivi gravi a sostegno
della disdetta appare ampiamente priva di buon diritto.
Non
a caso, infatti, l'appellante si limita praticamente all'apodittica affermazione
della gravità del comportamento della dipendente, ma la sua ammissione per cui
la di lei lettera del 15 dicembre 1994 sarebbe stata la classica goccia che ha
fatto traboccare il vaso, sottintende la conferma del fatto che i precedenti
episodi non erano di gravità tale da giustificare la disdetta straordinaria.
A
non averne dubbi, nemmeno il fatto che l'attrice abbia scritto una raccomandata
alla datrice per esporre il proprio punto di vista può costituire, preso da sé,
causa grave ai sensi dell'art. 337 CO: il contenuto della lettera appare
legittimo, ciò che scatena l'ira, tardiva, della convenuta è semmai il
convincimento della falsità delle giustificazioni invocate per l'episodio della
ritardata apertura del locale la mattina del 12 dicembre, il che a mente di
questa Camera non costituirebbe tuttavia, senza un precedente avvertimento,
motivo di licenziamento in tronco.
In
proposito, nuovamente, l'appellante si limita ad apodittiche affermazioni del
contrario, ma agli atti non risulta che la dipendente fosse stata richiamata ai
propri doveri con la necessaria chiarezza, ossia con l'esplicita comminatoria
del licenziamento in tronco (sulla necessità di un corretto, formale richiamo: I
CCTF 20 febbraio 1996 in re O./O. SA; II CCA 20 maggio 1998 in re
B./M. SA), il che nel caso in rassegna rende nuovamente illegittimo tale
provvedimento.
- Confermata la mancanza di fondamento del licenziamento in tronco,
occorre determinare il credito dell'attrice relativo ai proventi del residuo
periodo di durata contrattuale, punto di questione di entrambi i gravami.
3.1 La convenuta (punti 6 e 7, pag. 6) sostiene che l'attrice avrebbe
illegittimamente percepito l'indennità AD e che essa avrebbe potuto iniziare a
lavorare per il ristorante __________ dal 1° aprile 1995.
Le
generiche censure omettono di confrontarsi con il conteggio operato dal Pretore
(consid. 6 e 7), dal quale risulta che l'indennità AD dell'aprile 1995,
percepita a ragione o a torto che sia, è comunque stata dedotta dal credito
dell'attrice, motivo per cui la convenuta non ha motivo di dolersene in questa
sede, mentre che l'assunto per cui la dipendente avrebbe potuto lavorare dal 1°
aprile 1995 "alle stesse condizioni salariali e di lavoro come presso il
__________ " (punto 6, pag. 6) è smentita dall'evidenza documentale, che
mostra che il salario presso il ristorante __________ era in realtà inferiore
di fr. 200.-- al mese (doc. A: salario base fr. 4'000.-- lordi; doc. 12b:
salario base fr. 3'800.-- lordi, mentre il totale di fr. 3'981.-- risulta dal
computo dell'assegno familiare).
Non
è invece dato di sapere se presso il ristorante __________ l'attrice avrebbe
percepito la tredicesima mensilità, il doc. 12b e la deposizione __________
sono silenti in merito, che il Pretore difatti non ha computato. La convenuta,
tuttavia, non solleva critiche di sorta sull'argomento, che non vi è perciò
motivo di approfondire.
3.2 La situazione, dal punto di vista della convenuta, non muta nemmeno
volendo imputare all'attrice quanto essa ha effettivamente percepito dall'AD
(fr. 117'131.85 secondo il plico di conteggi doc. T), trattandosi comunque di
un importo inferiore a quello che essa avrebbe percepito alle dipendenze di
__________.
3.3 L'attrice nell'appello adesivo sostiene invece che dal proprio
credito complessivo, del quale si dirà al prossimo punto, potrebbero essere
dedotti unicamente i predetti fr. 117'131.85 erogati dall'AD, e non invece
l'ipotetico salario che avrebbe percepito presso il ristorante __________ o
presso __________ e __________.
La
critica, ai limiti della ricevibilità formale tanto essa è stringata ed
inconcludente, si appalesa come manifestamente infondata: da un lato il Pretore
non ha effettuato deduzione alcuna dal suo credito per i guadagni che essa
avrebbe potuto conseguire presso i due predetti alberghi, di modo che
l'argomentazione è del tutto inutile; d'altro lato gli addebiti che essa muove
a __________ che certo non era tenuto a pregarla in ginocchio affinché essa
lavorasse per lui, risultano ai limiti dell'abuso di diritto, dovendosi al
contrario ammettere in base agli atti la di lui chiara disponibilità
all'assunzione dell'attrice se solo questa, come era suo preciso dovere, avesse
portato a termine la trattativa contrattuale.
3.4 La dipendente sostiene poi che a torto il Pretore avrebbe ritenuto
che essa ha rinunciato alla partecipazione del 2% sulla cifra d'affari per il
1997, avendo essa invece per quell'anno rinunciato unicamente al mezzo di prova
costituito dalla domanda di edizione della documentazione contabile della
convenuta.
L'argomentazione
è inconciliabile con le risultanze del verbale d'udienza del 12 giugno 1997, in
cui le parti dovevano discutere l'opposizione della convenuta alla domanda di
edizione della documentazione contabile.
In
quella sede la procedente ha infatti testualmente affermato che
"La parte
attrice insiste per l'edizione dei documenti, visto che tale prova è essenziale
per determinare la cifra d'affari, e di conseguenza la pretesa salariale
spettante a lei a tale titolo. Limita tale pretesa per il periodo
1.1.1995-31.12.1996."
Il
testo, liberamente sottoscritto dall'attrice e dal suo patrocinatore, e mai
revocato in dubbio adducendo un'erronea verbalizzazione, non si presta ad altra
interpretazione: la limitazione temporale è chiaramente riferita a "tale
pretesa", ossia alla quota della cifra d'affari, e non a "tale
prova", dal che se ne deve dedurre, come giustamente ha fatto il Pretore,
la corrispondente riduzione della domanda di causa, che non poteva pertanto
essere validamente mantenuta nelle conclusioni (punto 5).
3.5 La convenuta sostiene di non avere inteso concedere alla dipendente
una partecipazione del 2% sulla cifra d'affari, costituendo l'indicazione in
tal senso "una svista manifesta nella stesura del contratto" (punto
5, pag. 5).
La
tesi -che sottintende comunque l'ammissione di tale partecipazioni per rapporto
all'utile- è ancora una volta infondata. Se la svista è effettivamente
"manifesta", come afferma ora la resistente, non si comprende come
mai il problema non è emerso allorché essa ha inteso ridurre unilateralmente
tale partecipazione dal 2% al 1,87% sulla base di una pubblicazione della FEAT
esplicitamente riferita alle partecipazioni sulla cifra d'affari (doc. 2c), e
perché anche gli allegati introduttivi della convenuta sono silenti sul tema,
di modo che l'argomentazione -comunque infondata- risulta anche proceduralmente
irricevibile per non essere stata sollevata in maniera tempestiva (art. 78, 321
CPC).
- La convenuta censura da ultimo l'attribuzione all'attrice di fr.
6'000.-- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, ritenendo che il Pretore
avrebbe ecceduto nel proprio potere di apprezzamento e che essa dovrebbe essere
esentata da qualsiasi pagamento.
Anche
questa doglianza è ingiustificata: la giurisprudenza stabilisce infatti che
l'esenzione dalla pronuncia dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in
cui -nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato- vi è l'assenza di un
comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II
300; II CCA 15 dicembre 1997 in re T./S. SA e riferimenti), che in
concreto non si verifica, dovendosi ammettere il contrario per più di un motivo
(mancanza di un reale motivo grave, mancanza di un formale avvertimento del lavoratore,
tardività della disdetta), mentre che una semplice concolpa del dipendente non
è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento
dell'indennizzo (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA e riferimenti).
Quo
all'ammontare dell'indennizzo, rammentato il vasto margine di apprezzamento che
compete in proposito al primo giudice, nulla consente di ritenere che egli ne
abbia abusato attribuendo l'equivalente di 1,5 salari lordi, e che di
conseguenza un importo più modesto sarebbe maggiormente rispondente alle
circostanze, posto che la stessa convenuta neppure solleva la questione
dell'eventuale riduzione dell'indennizzo, già vicino al minimo di legge.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, sia la reiezione del gravame principale
che di quello adesivo.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che alla convenuta, che non si è espressa sull'appello adesivo, non si
attribuiscono ripetibili per detta procedura.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 novembre 1999 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1'500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all'attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L'appello
adesivo 14 dicembre 1999 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1'500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
V. Intimazione: __________;
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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