AIUTO
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Numero d'incarto:
12.1999.223
Data decisione, Autorità:
18.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00223
Lugano
18 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. DI.99.141 della Pretura del
Distretto di Bellinzona) promossa con istanza 28 giugno 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'888,50 oltre interessi;
domanda cui la convenuta si è opposta salvo per l'importo
riconosciuto di fr. 3'304.- e che il pretore con sentenza 2 novembre 1999 ha
parzialmente accolto, ossia limitatamente a fr. 6'926.50 oltre interessi al 5%
dal 31 dicembre 1998;
appellante la convenuta che con allegato 15 novembre 1999 postula
che, in riforma della sentenza impugnata, l'istanza sia parzialmente accolta,
ovvero soltanto per la somma da lei già riconosciuta in prima sede;
impugnazione cui l'istante si è opposta con osservazioni e appello
adesivo 26 novembre 1999 con cui chiede al riforma della sentenza pretorile
nel senso di accogliere la sua istanza per fr. 9'290.50, censurando altresì il
calcolo delle ripetibili;
lette
le osservazioni all'appello adesivo di data 7 dicembre 1999;
considera
in fatto e in diritto:
- La presente vertenza ha preso avvio da un episodio di violenza
avvenuto sul posto di lavoro il 15 settembre 1998 fra l'istante ed __________,
nonché fra l'istante e __________, fratello del primo. Le reciproche denunce
penali per vie di fatto sono sfociate in due decisioni di non luogo a procedere
nei confronti delle persone coinvolte a dipendenza della reciprocità delle
accuse e della mancanza di univocità nelle testimonianze assunte. In seguito a
quei fatti l'istante è stata assente dal lavoro e riconosciuta inabile
totalmente al lavoro per due mesi. Al termine di tale periodo essa non ha più
ripreso il lavoro.
Con
l'istanza __________ -che aveva iniziato il lavoro presso la convenuta in data
12 gennaio 1998 come verniciatrice- rimprovera alla datrice di lavoro di aver
tenuto per sé l'indennità d'infortunio pagatale dall'__________ per un totale
di fr. 3'304.-, di non averle versato l'intero stipendio per il mese di agosto,
ossia durante le ferie aziendali, e chiede il pagamento del salario dal 15
settembre al 31 dicembre 1998 (su una base mensile lorda di fr. 2'550.-) poiché
l'interruzione del rapporto di lavoro è avvenuta in circostanze che realizzano
i presupposti dell'art. 337 CO.
-
La
convenuta si oppone all'istanza ad eccezione di quanto riguarda la citata somma
di fr. 3'304.- riconosciuta di spettanza della lavoratrice. Per il resto
considera che il rapporto di lavoro si era instaurato a dipendenza della
relazione sentimentale esistente fra l'istante e __________, fratello di
__________ e di __________ e si concretizzava in un contratto a cottimo sulla
base di una rimunerazione oraria di fr. 17.-: in base al medesimo l'istante non
era legata a orari di lavoro e veniva retribuita per le ore svolte. Sostiene
che l'istante non ha più diritto ad alcunché a titolo di salario, essendo stata
licenziata con effetto immediato in seguito al suo comportamento sul posto di
lavoro.
-
Nella sentenza impugnata, stabilito dapprima come il rapporto in
esame non sia un contratto a cottimo, ma un contratto di lavoro con salario
orario, il pretore ha accolto la domanda di retribuzione per il periodo delle
ferie estive, fissandola in fr. 1'552.50, pari a 31 giorni a fr. 69.-, dedotto
quanto già percepito dalla lavoratrice. Per quanto riguarda il preteso salario
da metà settembre a fine anno, ha considerato che la disdetta, data dalla
lavoratrice, è giustificata dalla mancanza di fiducia venuta a turbare
gravemente il rapporto di lavoro e concretizzatasi nel descritto episodio di
violenza. Tuttavia il comportamento indisciplinato della lavoratrice,
considerato concausa dell'accaduto, ha indotto il primo giudice a ridurre il
credito per salario dell'istante, limitando il periodo di computo da metà
novembre a metà dicembre. Compreso l'importo riconosciuto di fr. 3'304.- il
credito della lavoratrice è così stato fissato in fr. 6'926.50 oltre interessi.
-
Con
l'appello principale __________ impugna la sentenza pretorile sia in relazione
al pagamento delle vacanze, sia in merito al salario riconosciuto per il
periodo successivo al 15 settembre 1998. Sulla prima questione insiste sul
fatto che nel salario orario di fr. 17.- era compresa l'indennità per vacanze e
che tale pattuizione era legittima; in via subordinata propone che la stessa
indennità venga calcolata sui mesi di lavoro svolti e non su un anno intero,
ciò che porterebbe a un'indennità di massimi fr. 652.10. Sul secondo tema
considera determinanti lo scritto dell'__________ che indicava come
immediatamente sciolto il rapporto di lavoro e il fatto la lavoratrice non si
sia più presentata al lavoro, in modo tale che appare contrario alla buona fede
il riconoscimento del salario per un termine successivo alla cessazione del
contratto. Subordinatamente sostiene che la notifica della disdetta da parte
della lavoratrice dovrebbe essere considerata tardiva poiché non ha seguito
immediatamente l'accaduto; dovendo la stessa essere interpretata come una
normale disdetta del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 335c CO, l'istante
sarebbe stata tenuta ad ossequiare i suoi impegni lavorativi fino a fine
novembre: non essendosi presentata al lavoro alla fine del periodo d'invalidità
-il 16 novembre 1998- dal salario di novembre dovrebbe così essere dedotto un
importo corrispondente a un quarto del salario mensile (art. 337d CO).
-
Con
le proprie osservazioni __________ si oppone all'appello di cui propone la
reiezione. Con l'appello adesivo critica la pronuncia pretorile anzitutto per
quanto riguarda il salario del mese di settembre di cui avrebbe diritto ancora
al pagamento di tre giorni non coperti dall'indennità __________, oltre al 20%
di differenza fra lo stipendio mensile e quell'indennità. Ritiene poi
ingiustificata la deduzione sul credito di salario a dipendenza della concolpa
presa in considerazione dal primo giudice che, per contro, non è stata provata
in causa: sia le testimonianze, sia il certificato medico prodotto provano che
essa ha dovuto subire l'aggressione di , senza aver causato in
qualche modo quella reazione. Considera inutile far ricorso all'art. 337 cpv. 3
CO poiché la lettera dell' non rappresentava una disdetta per motivi
gravi, né la datrice di lavoro l'ha considerata tale dal momento che ha
richiesto la ripresa del lavoro per il 16 novembre, comunicando al contempo il
licenziamento della lavoratrice per la stessa data: rivendica pertanto il
pagamento del salario fino a fine 1998.
Con
le osservazioni 7 dicembre 1999 la datrice di lavoro chiede la reiezione
dell'appello adesivo.
- L'unica posta pacifica nella liquidazione dei rapporti
patrimoniali fra le parti alla fine del contratto è quella di fr. 3'304.-, pari
all'indennità __________ relativa al periodo di inabilità al lavoro di
__________, versata alla convenuta e da questa riconosciuta in favore
dell'istante. E' invece oggetto di contestazione l'indennità per vacanze che si
riferisce a un periodo precedente al litigio di cui s'è detto, ossia alle ferie
aziendali che hanno avuto luogo dal 1. al 21 agosto 1998. L'indennità richiesta
non dipende pertanto dal modo e dal tempo in cui il contratto ha preso termine.
Controversa è anzitutto la pattuizione iniziale -di cui alla lettera
d'assunzione dell'istante- in cui si legge: "Lo stipendio è fissato in fr.
17.- all'ora comprensivo di giorni festivi e vacanze" (doc. 1). Postulando
il pagamento dell'indennità, l'istante ha affermato di non conoscere quella
pattuizione scritta (vista per la prima volta durante la causa) e che lo
stipendio orario era stato fissato senza alcuna formalità, in particolare non
comprensivo né di giorni festivi, né di vacanze, essendo riferito unicamente
all'orario effettivo di lavoro. Sulla vera portata del contratto non v'è
pertanto prova certa, così che dev'essere condivisa l'opinione del pretore
sulla portata del preteso accordo salariale. In effetti l'art. 329d cpv. 1 CO
che prevede il pagamento del salario completo per la durata delle vacanze è una
disposizione alla quale non può essere derogato a svantaggio del lavoratore
mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo (art. 362 CO). E'
tuttavia possibile, in particolare in presenza di rapporti lavorativi dove le
prestazioni del lavoratore sono irregolari, prevedere il pagamento del salario
per i periodi di vacanza attraverso la corresponsione regolare di indennità
aggiuntive (Ferienprozente), così che tale salario risulterà
proporzionato alla retribuzione del lavoratore, evitando il calcolo del
guadagno medio effettivo sulla base dei diversi periodi di retribuzione (Rehbinder
M., in Comm. di Berna, 1985, art. 329d CO, N. 12). A dipendenza tuttavia
dell'inderogabilità della norma, la giurisprudenza ha stabilito che la pattuizione
di simili percentuali non può avvenire indicando che la retribuzione del
lavoratore è globale o comprensiva delle vacanze, ma essa
deve indicare in modo nettamente separato il supplemento versato a titolo
d'indennità per vacanze dal salario propriamente detto, affinché il lavoratore
sappia quale parte della sua retribuzione o quale percentuale gli viene versata
come compenso per vacanze (DTF 107 II 434; JAR 1984, 154). In
concreto, ne consegue il diritto dell'istante a un'indennità per vacanze.
Nella
subordinata esposta nell'appello la convenuta, presentando un proprio calcolo,
ammette un'indennità per vacanze di complessivi fr. 652.10, ossia un risultato
diverso da quello ottenuto dal primo giudice. Il calcolo dell'indennità per
vacanze dev'essere comunque effettuato in base al guadagno medio, ritenuto che
l'istante -come esposto nell'allegato introduttivo- non chiede un'indennità
complessiva per vacanze non godute, ma unicamente riferita alle vacanze
aziendali durate tre settimane durante il mese di agosto 1998. Orbene, al dilà
dei calcoli di dettaglio operati dal primo giudice e dall'appellante, per
individuare il salario mensile medio dell'istante potrebbe bastare il calcolo
della media mensile (cfr. plico doc. G e i certificati presenti nell'incarto
__________), escludendo i mesi di lavoro non completi, ossia gennaio (inizio
dell'attività verso metà mese), agosto (durante il quale vi sono state le
ferie) e settembre (dove l'attività è stata interrotta dalla rottura del
contratto). Deducendo da quella media ciò che l'istante ha percepito per il
lavoro svolto durante il rimanente del mese di agosto si ottiene un risultato
ancora maggiore di quello calcolato del pretore e condiviso dall'istante.
D'altra parte lo stesso salario mensile medio corrisponde quasi esattamente
all'indennità per vacanze (4 settimane) calcolata sulla base dell'8,33% del
salario annuale lordo teorico (poiché l'istante ha lavorato meno di un anno),
così come indicato nei casi in cui il salario durante l'anno lavorativo è irregolare
(Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 329d CO,
N. 3 b). La conclusione del pretore dev'essere pertanto condivisa anche nella
quantificazione del credito, mentre l'appello -su questo punto- dev'essere
respinto.
-
Secondo
l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. A prescindere
dalla natura del motivo che può rappresentare in concreto causa grave, vale in
ogni caso che la parte che denuncia il contratto lo faccia tempestivamente (Brühwiler,
op.cit., art. 337 CO, N. 10); ciò significa, nel caso concreto, che la
dichiarazione di disdetta del contratto di lavoro per cause gravi, formulata
per l'istante dall'__________ e chiedente "il pagamento del salario fino a
concorrenza del periodo regolare di disdetta (un mese)", poiché reca la
data del 9 ottobre 1998 (doc. 10) è tardiva: infatti, il fatto grave cui si
riferisce la disdetta è esplicitamente l'accaduto del 15 settembre, mentre il tempo
di riflessione concesso da dottrina e giurisprudenza è -salvo casi particolari
che qui non ricorrono- soltanto di qualche giorno; la sanzione di tale
tardività è la perenzione del diritto stesso alla rescissione immediata (Brühwiler,
op. cit., ibidem; Rehbinder, Comm. cit., 1992, art. 337 CO, N. 16) e
quindi l'impossibilità di far capo alle conseguenze previste dalla legge. Nel
caso particolare, ancorché l'istante abbia compromesso tali suoi diritti, essa
ha tuttavia dichiarato di rescindere il contratto di lavoro con effetto
immediato, ossia a far data dal 9 ottobre 1998. Da quella data essa ha pertanto
rinunciato a ogni suo diritto contrattuale; ciò che ha incontrato peraltro il
consenso della datrice di lavoro laddove ha espresso il desiderio che l'istante,
allo scadere del periodo di inabilità al lavoro, non fosse più alle sue
dipendenze (doc. 11). Se ne deve concludere che l'istante stessa abbia
esplicitamente rinunciato al suo diritto al salario oltre quanto già avesse
percepito. Per questa parte del credito l'appello deve pertanto essere accolto
e la sentenza pretorile modificata di conseguenza.
-
Con
l'appello adesivo l'istante, oltre a chiedere il pagamento del salario per il
periodo 16 novembre - 31 dicembre 1998 (questione evasa al considerando
precedente), postula la condanna di controparte al pagamento della differenza
fra l'indennità riconosciutale dall'__________ e il proprio salario medio, in
particolare relativamente ai primi tre giorni di incapacità lavorativa (giorni
di carenza) e alla differenza del 20% per il tempo rimanente. Le domande sono
tuttavia inammissibili: anzitutto per motivi di procedura poiché, così come
formulate in questa sede, non possono rientrare nella posta complessiva
proposta con l'istanza e relativa allo stipendio per il periodo 15 settembre -
31 dicembre che si fondava unicamente sulla somma dei salari mensili medi senza
nessun esplicito riferimento a un preteso diritto riguardo all'ammontare
dell'indennità . Esse pertanto costituiscono domande nuove, formulate
in contrasto con l'art. 321 CPC e non oggetto della vertenza così come definita
in prima sede. In secondo luogo, le richieste difetterebbero comunque dei
presupposti per essere accolte nel merito. A titolo abbondanziale può infatti
essere osservato che, in virtù dell'art. 324b CO, quando il lavoratore è
assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d'un impedimento
al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza sua
colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le
prestazioni dovute dall'assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i
quattro quinti del salario. E' ciò che è pacificamente accaduto nel caso
concreto dal momento che la stessa appellante adesivamente sostiene che l'
ha lasciato scoperto il 20%, ossia un quinto, dello stipendio mensile (appello
adesivo, ad 4). Né risulta che le parti abbiano pattuito un ulteriore obbligo
da parte della datrice di lavoro.
-
L'appellante
principale impugna la decisione pretorile anche per quanto riguarda gli
interessi di mora per il motivo che l'istante ha notificato per la prima volta
le proprie pretese con l'inoltro della causa, ossia il 28 giugno 1999.
Sennonché, nel diritto del lavoro è la legge stessa che determina l'esigibilità
di tutti i crediti delle parti che coincide con la fine del rapporto (art. 339
cpv. 1 CO); in particolare se le pretese delle parti non vengono corrisposte
alla fine del contratto, è data la mora del debitore -senza necessità di
interpellazione- se la fine del contratto è conseguenza di una disdetta (Brühwiler,
op. cit., art. 339 CO, N. 1). Poiché la sentenza impugnata calcola gli
interessi a far data dal 31 dicembre 1999, ossia da un data successiva alla
fine del contratto, la censura non ha motivo per essere accolta.
Per tutti questi
motivi,
richiamati per le spese
l'art. 417 lett. e CPC e la TOA,
pronuncia:
I. L'appello
di __________ è parzialmente accolto.
II. L'appello
adesivo di __________ è respinto.
III. Di
conseguenza la sentenza 2 novembre 1999 del Pretore del distratto di Bellinzona
è così riformata:
-
In parziale
accoglimento dell'istanza, la ditta __________ è condannata a pagare a
__________, la somma di fr. 4'856.50 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
L'istante
rifonderà alla convenuta la somma di fr. 250.- a titolo di ripetibili parziali.
IV. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
verserà a __________ la somma di fr. 250.- a titolo di ripetibili parziali per
l'appello e l'appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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