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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.224
Data decisione, Autorità: 30.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00224
Lugano 30 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in materia di contratto di lavoro DI.98.133 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 14 agosto 1998 da
rappr. avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
Azione respinta dal Pretore in data 1° settembre 1999;
In cui la scrivente Camera, in parziale accoglimento dell'appello dell'istante, con sentenza 4 novembre 1999 ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 3'262.50;
E ora sulla domanda di revisione con domanda di assistenza giudiziaria 18 novembre 1999 dell'istante, che chiede che sul suddetto importo vengano attribuiti interessi al 5% dal 28 febbraio 1998;
Domanda cui la convenuta con osservazioni 25 novembre 1999 si oppone;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 14 agosto 1998 __________ ha formulato le seguenti domande di giudizio:
E' accertato che il rapporto di lavoro tra il signor __________ e la signora __________ è ancora in essere e perdurerà fino al 19 maggio 1999.
La signora __________ è condannata a versare Fr. 11'292.-- al signor __________ a titolo di rimborso ed indennizzo riferito all'uso dell'autoveicolo professionale per scopi professionali.
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dello Studio legale __________.
B. Con l'allegato di conclusioni del 20 maggio 1999 l'istante ha invece (per quanto qui di rilevanza) proposto a giudizio la seguente richiesta:
Fr. 8'066.10 a titolo di rimborso delle spese correnti di esercizio e manutenzione del veicolo;
Fr. 605.05 a titolo di rimborso delle tasse pubbliche sul veicolo e dei premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e
Fr. ………….. quale equa indennità per l'usura oltre interessi al 5% dal 28.02.98.
C. Il Pretore con sentenza 1° settembre 1999 ha integralmente respinto le domande dell'istante.
D. Con l'appello del 13 settembre 1999 l'istante ha postulato la riforma del giudizio del Pretore nei termini seguenti:
§ Di conseguenza l'istanza 14 agosto 1998 di __________ è accolta.
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dello Studio legale __________.
E. Questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente accolto le doglianze dell'istante, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3'262.50 "senza aggiunta di interessi, non espressamente richiesti con l'allegato conclusionale e nell'appello" (consid. 9, pag. 6).
F. Con il gravame in rassegna l'istante, invocando l'art. 340 lit. a CPC, ha postulato l'attribuzione di interessi al 5% dal 28 febbraio 1998 sull'importo di fr. 3'262.50, sostenendo che la Camera avrebbe omesso di pronunciarsi su di una domanda esplicitamente formulata in sede di conclusioni, così come del resto da lei stessa rilevato nel proprio giudizio.
G. Con osservazioni del 25 novembre 1999 la convenuta resiste alla domanda di revisione protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto:
L'art. 309 cpv. 2 lit. e CPC, valido anche in materia di contratto di lavoro, stabilisce che l'atto di appello deve contenere le domande dell'appellante, ossia la proposta del giudizio con il quale si vorrebbero riformare i dispositivi dedotti in appello, il che, nel caso di giudizio vertente sulla condanna al pagamento di una somma di denaro, implica l'indicazione dell'esatto importo di cui viene chiesta l'attribuzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 2). Questa esigenza di precisione nell'indicazione delle domande di giudizio non costituisce eccesso di formalismo (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.), ma si giustifica con la necessità di non attribuire alla parte più (o meno) di quanto da lei richiesto (art. 86 CPC), di modo che la sanzione per la violazione dell'obbligo alla corretta formulazione delle proprie domande di appello è generalmente quello della nullità del gravame (art. 309 cpv. 5 CPC).
Dalla semplice lettura delle domande di appello dell'attore, trascritte al precedente considerando D, appare evidente che esse non ossequiano i suddetti requisiti, non figurando la richiesta alla condanna ad una ben precisa somma di denaro, il che avrebbe evitato qualsiasi equivoco e quindi anche la presente procedura di revisione, ma unicamente il rinvio a domande formulate in un precedente allegato, ossia l'istanza 14 agosto 1998.
Il giudice di appello non può vedersi costretto all'interpretazione delle domande dell'appellante, e ci si può perciò chiedere se non sarebbe stato più corretto dichiarare nullo il gravame, ma avendo optato per la soluzione contraria (soprattutto per il fatto che si trattava di una procedura ex art. 416 e segg. CPC) è assolutamente pacifico che si doveva intendere che l'appellante proponeva a giudizio le domande di cui all'istanza 14 agosto 1998, ed in particolare la domanda n. 2, tendente alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'292.--.
Vero è invece che la Camera, negando giustamente gli interessi moratori, è incorsa in un errore redazionale, indicando (consid. 9, pag. 6) che gli stessi non erano stati richiesti "con l'allegato conclusionale", mentre che corretto sarebbe stato indicare che essi non erano stati chiesti "con l'allegato introduttivo" cui l'appello faceva diretto riferimento.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. La domanda di revisione 18 novembre 1999 di __________ è respinta.
II. L'istanza di assistenza giudiziaria 18 novembre 1999 di __________ è respinta.
III. Non si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 150.-- per ripetibili.
IV. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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