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Numero d'incarto:
12.1999.241
Data decisione, Autorità:
02.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00241
Lugano
2 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile in
materia di contratto di locazione OA.1998.342 della Pretura del distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6 maggio 1998 da
avv. __________
avv. __________
contro
avv. __________
con cui gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 5'948.85 oltre interessi (domanda estesa in corso di causa per
effetto della scadenza di nuove pigioni) e l'accertamento del fatto che l'ente
locato misura 146 mq, superficie da porre a base del computo della pigione
scalare;
Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 18 settembre 1998 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 9'134.30 oltre interessi,
accertando che la superficie dell'ente locato è di mq 146,645 e determinando la
pigione annua scalare per il residuo periodo di durata contrattuale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di
effetto sospensivo del 20 dicembre 1998 chiede che la sentenza impugnata sia
integralmente annullata;
Mentre gli istanti con osservazioni 21 gennaio 2000 postulano la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che
le parti -gli istanti conduttori e la convenuta locatrice- il 22 dicembre 1995
hanno stipulato un contratto di locazione della durata di 5 anni, rinnovabile
per i locali adibiti a studio legale nello stabile di cui in via __________ a __________
ad un canone iniziale di fr. 40'300.-- annui, soggetto ad aumenti scalari sino
ai fr. 46'500.-- del 5. anno (doc. A);
che
il canone era pattuito per una superficie di 156 mq;
che
con l'istanza in rassegna i conduttori hanno addotto una minor superficie
dell'ente locato, che misurerebbe solo 146 mq, e hanno di conseguenza chiesto
la proporzionale riduzione del canone e la restituzione dei maggiori pagamenti
effettuati;
che
la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che la pigione non sarebbe
stata pattuita solo in base alla superficie, ma in base ad altri parametri,
ragione per cui le sarebbero dovuti gli importi stabiliti contrattualmente
indipendentemente da un eventuale errore nella trascrizione della superficie
dell'ente locato;
che
il Pretore nel giudizio impugnato, accertato che la superficie degli uffici
sarebbe effettivamente di soli 146,645 mq, ha stabilito che il canone sarebbe
stato pattuito proprio in base alla superficie, ragione per cui la minor
superficie costituirebbe difetto dell'ente locato, e comporterebbe il
corrispondente accoglimento delle domande degli istanti;
che
con l'appello la convenuta postula l'annullamento della sentenza impugnata;
che
con osservazioni 21 gennaio 2000 gli istanti si oppongono al gravame;
Considerato
in diritto:
che
l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art.
309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda (lit. f);
che
la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di
nullità del giudizio impugnato (pag. 11: "la sentenza della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, del 7 dicembre 1999 di cui all'incarto no.
OA.1998.00342 è integralmente annullata");
che
l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;
che
per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita
a chiedere che la sentenza pretorile venga annullata senza, per questo,
invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in
re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC ad art.
309, n. 4);
che
le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della
sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che
appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che
la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano
la portata dell'appello, dal momento che in seconda sede l'autorità giudicante
è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF
7 marzo 1997 in re C./C.);
che
l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di
formalismo (ICCTF citata), specie in presenza di una parte debitamente
patrocinata (II CCA 11 febbraio 2000 e 9 settembre 1998 citate), cognita
perciò dei requisiti formali che il legislatore pone al riguardo dell'atto di
appello;
che
la declaratoria di nullità del gravame configura un caso di soccombenza
dell'appellante, al quale vanno di conseguenza accollati gli oneri della
procedura;
che
le ripetibili vanno comunque equitativamente ridotte, non avendo i resistenti
individuato il vizio formale che rendeva superfluo dilungarsi ulteriormente sul
merito della vertenza;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 dicembre 1999 di __________ è dichiarato nullo.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 370.--
b)
spese fr. 30.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte complessivi fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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