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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.66
Data decisione, Autorità:
21.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00066
Lugano
21 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.96 della Pretura del
distretto di Riviera, promossa con petizione 26 settembre 1995 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
tutti
rappr.ti dall'avv. __________
chiedente
la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 191’420.90 oltre
interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
e
contro
rappr.
dall'avv. __________ __________
chiedente
l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale dell’artigiano sui fondi
dei convenuti in __________;
E ora
sul decreto 3 marzo 1999 del Pretore che ha stralciato la causa dai ruoli per
perenzione processuale;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 16 marzo 1999 chiede l’annullamento del
querelato giudizio;
Mentre i
convenuti __________, __________, __________ e __________ con osservazioni 16
aprile 1999 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che
con petizione del 26 settembre 1995 l’attrice procede per ottenere l’incasso di
un credito per mercede d’appaltatrice di fr. 191’420.90 oltre interessi e
l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani sulle quote
PPP del fondo base __________ di __________;
che
il 27 settembre 1995 il Pretore ha assegnato ai convenuti un termine di 30
giorni per la presentazione della risposta;
che
con scritto del 28 settembre 1995 l’avv. __________ ha chiesto alla Pretura
l’invio dei documenti prodotti dalla parte attrice;
che
con scritto 3 giugno 1998, constatato che nessun atto processuale era stato nel
frattempo compiuto, l’avv. __________ ha chiesto lo stralcio dai ruoli della
lite per intervenuta perenzione processuale;
che
il 16 luglio 1998 l’attrice ha scritto al Pretore affermando di avere tuttora
un interesse alla lite, e sostenendo che la causa non potrebbe essere
stralciata stante l’emanazione in data 5 agosto 1996 di un decreto nella
connessa procedura tendente all’iscrizione provvisoria delle ipoteche legali;
che
il Pretore con decreto 3 marzo 1999 ha stralciato la lite dai ruoli in applicazione
dell’art. 351 CPC, ritenendo che il decreto 5 agosto 1996, concernente la
cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria dai fondi di due dei litisconsorti
convenuti che avevano prestato garanzia per il vantato credito, non avrebbe
esplicato effetto nei confronti degli altri litisconsorti;
che
con l’appello del 16 marzo 1999 l’attrice ravvisa una violazione procedurale
nel fatto che la lettera di controparte del 3 giugno 1998 chiedente lo stralcio
della causa non le sarebbe stata intimata, atteso che l’art. 351 cpv. 1 CPC
imporrebbe al giudice di sentire le parti prima di procedere allo stralcio;
che
inoltre, sempre secondo l’appellante, non si sarebbe verificata la perenzione
processuale, stanti la garanzia bancaria prestata da due dei convenuti e il
conseguente decreto pretorile del 5 agosto 1996;
che
la prova dell’interesse dell’attrice alla lite risulterebbe anche dal fatto che
in data 2 giugno 1998 __________ e __________ hanno introdotto una causa
creditoria nei confronti di __________, immediatamente sospesa in attesa
dell’esito della presente vertenza;
che
con le osservazioni del 16 aprile 1999 i convenuti __________, __________,
__________, e __________ chiedono la reiezione del gravame protestando spese e
ripetibili:
Considerato
in diritto:
che
l’art. 351 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice, udite le parti, stralcia la
causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interessi giuridico;
che
l’art. 351 cpv. 2 CPC, dopo la modifica del 1° gennaio 1988, specifica che la
mancanza di interesse è presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna
delle parti ha compiuto un atto processuale, e che in tal caso il giudice
d’ufficio stralcia la causa dal ruolo;
che
non vi è pertanto alcuna necessità od obbligo legale di sentire le parti nel
caso di stralcio della lite per il motivo della sua perenzione, e che per
converso vi è nullità dell’atto per violazione del diritto di essere sentiti
qualora lo stralcio venga pronunciato per motivo diverso da quello della perenzione
processuale (da ultimo: II CCA 29 gennaio 1999 in re B. SA/B.);
che
le censure dell’attrice relative alla mancata intimazione dello scritto 3
giugno 1998 dell’avv. __________ e alla mancata effettuazione di un’udienza di
discussione prima dello stralcio della lite sono pertanto del tutto infondate,
non essendole derivato alcun pregiudizio di un interesse giuridico meritevole
di tutela;
che
anche la tesi della mancata perenzione per effetto della prestazione di
garanzie da parte di due dei convenuti nel luglio del 1996 e dell’emanazione di
un decreto in data 5 agosto 1996 risulta sprovvista di buon diritto;
che
quegli atti riguardano infatti un’altra procedura, segnatamente quella di
iscrizione in via provvisionale dell’ipoteca legale (inc. 22/95),
processualmente del tutto distinta da quella in esame;
che
in effetti il rapporto tra le due procedure è limitato al fatto che è stato
richiesto il richiamo dell’incarto provvisionale nella causa di convalida (cfr.
petizione, pag. 8);
che
in assenza di una norma di procedura che imponga l’automatico richiamo
dell’incarto, esso sarebbe comunque divenuto effettivo solo dopo l’udienza
preliminare;
che
pertanto il compimento di un atto processuale in quella procedura non
costituisce atto processuale della causa in rassegna;
che
del resto gli atti compiuti non sono significativi di interesse al mantenimento
di questa causa;
che
infine, stante il carattere assoluto della presunzione di cui all’art. 351 CPC,
giustamente rammentata dall’appellante, risulta inconferente il riferimento
(peraltro irrituale ex art. 321 CPC) alla causa OA.98.26 della Pretura di
Riviera introdotta il 2 giugno 1998;
che
in ogni caso, a titolo abbondanziale, non si vede come dal riferimento a tale
lite si possa inferire l’esistenza di un interesse giuridico al mantenimento
della causa in oggetto, risultando unicamente dal petitum di quella causa che
quella qui in esame costituisce un motivo per la sua sospensione;
che
ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto;
che
la tassa di giustizia, le spese e ripetibili seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, visti gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
convenuti __________, __________ __________, __________ complessivi fr. 500.--
per ripetibili di appello.
III. Intimazione:-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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