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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.67
Data decisione, Autorità:
04.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00067
Lugano
4 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.134 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 8 marzo 1993 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’793.--
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
45’000.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 61’100.-- oltre interessi in
corso di causa;
Il
Pretore con sentenza 23 febbraio 1999 ha accolto la petizione per fr. 20’000.--
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 22 marzo 1999 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
per fr. 61’100.-- oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 30 aprile 1999 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
in petizione afferma di avere eseguito a regola d’arte per il convenuto le
opere di impresario costruttore di cui al contratto di appalto doc. A, per cui
le sarebbero dovuti fr. 135’831.05 sulla mercede ivi indicata, oltre a fr.
15’959.25 per le opere a regia e fr. 1’360.-- per successivi lavori di
sistemazione esterna, dal che, dedotti gli acconto ricevuti, una richiesta di
causa di fr. 26’793.--.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando i conteggi di controparte e
l’esecuzione medesima di opere a regia. L’attrice sarebbe inoltre inadempiente
per il motivo della difettosità dell’opera. I vizi del betoncino da lei
realizzato giustificherebbero la riduzione della mercede in misura di almeno
fr. 30’000.--, mentre la ritardata consegna avrebbe causato una perdita per
mancate locazioni di fr. 2’500.-- mensili a partire dal 1° gennaio 1993, per un
danno che assommerebbe per il momento a fr. 15’000.--.
Ne
conseguirebbero pertanto la reiezione della petizione e l’accoglimento della
domanda riconvenzionale di fr. 45’000.-- oltre interessi.
C. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da
parte sua.
Le
parti, eccezion fatta per l’aumento a fr. 61’100.-- oltre interessi della
domanda riconvenzionale, hanno in seguito sostanzialmente confermato le
rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte
avversaria.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto
di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha determinato in fr. 145’560.--
l’ammontare complessivo della mercede dovuta all’attrice e ha ritenuto tardive
le notifiche dei difetti del convenuto. Di conseguenza, tenuto conto degli
acconti versati, ha ammesso la petizione per fr. 20’000.-- oltre interessi e
respinto la riconvenzionale.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile
nel senso della reiezione della petizione e dell’ammissione della riconvenzionale-
e di quelle della resistente -che avversa il gravame protestando spese e
ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come
l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità
della sua pretesa (da ultimo: II CCA 17 maggio 1999 in re L. SA/B.).
-
Il
Pretore ha accordato all’attrice un saldo per mercedi di fr. 20’000.--, il che,
ritenuto il pagamento di acconti per fr. 125’560.--, significa che la mercede
complessiva è stata quantificata in fr. 145’560.--.
Si
tratta di un risultato che può essere nel complesso confermato, in base ad un
calcolo differente rispetto a quello operato dal primo giudice (senza che esso
sia per questo motivo da considerare sbagliato) che permette l’evasione delle
peraltro labili censure sollevate dal committente.
2.1 Per
le opere contrattuali risulta pattuita una mercede di fr. 135’500.-- (doc. A).
L’esecuzione di tali opere non è stata contestata da parte del convenuto, né è
stato affermato che l’esecuzione avrebbe comportato costi minori rispetto
all’indicazione di cui al contratto.
In
assenza della pattuizione di un ribasso sulla mercede, accordato nella misura
del 5% unicamente per le opere a regia (cfr. il doc. A), ne consegue che
l’attrice per dette opere poteva effettivamente reclamare l’importo di cui al
contratto, senza doversi vedere opporre lo sconto del 5%, che essa poteva
legittimamente subordinare alla non verificata condizione di un tempestivo
pagamento (sulla nozione di sconto e ribasso: II CCA 17 maggio 1999 in
re P./G. e riferimenti). In effetti, contrariamente a quanto ritenuto nel
giudizio impugnato, nulla può essere eccepito circa il comportamento
dell’attrice: con il contratto essa non si è assunta alcun impegno alla
concessione di un ribasso, nella fattura doc. B del 7 febbraio 1992 essa ha
nondimeno accordato uno sconto del 5% nell’implicito affidamento di un pronto
pagamento, nel sollecito del 3 dicembre 1992 (doc. D) essa poteva pertanto
giustificatamente far rimarcare la circostanza e segnalare la propria delusione
per il mancato pagamento, ciò nonostante essa in quella sede -dando prova di
enorme pazienza- manteneva la facilitazione, sicché nulla può esserle
rimproverato se essa, giunta in causa, ha preteso l’intero importo di cui al
contratto.
Se
ne deve concludere che l’attrice -fatte salve eventuali pretese del convenuto
per l’asserita difettosità dell’opera- ha così provato il proprio diritto ad
una mercede di fr. 135’500.--.
2.2 Ciò
premesso, per giustificare il risultato di cui al giudizio impugnato di una
mercede complessiva di fr. 145’560.-- basta che per le contestate opere a regia
venga riconosciuto un credito di ulteriori fr. 10’060.--.
La
perizia giudiziaria ha confermato l’esecuzione delle opere a regia di cui alla
pag. 4 della fattura doc. B (allacciamento canalizzazione acque luride e
muratura porte antincendio) e quelle di cui alla fattura doc. C, ma non quelle
relative all’ultima parte della fattura doc. B (raddrizzamento lastre).
Va
perciò solo in minima parte protetta la tesi del convenuto della mancata
esecuzione di queste opere.
Secondo
la fatturazione, le opere a regia di cui è stata provata l’esecuzione ammontano
a fr. 1’360.-- per la fattura doc. C e a fr. 11’948.25 per la fattura doc. B
(pari al totale di fr. 15’959.25 delle opere a regia ./. le voci relative al
raddrizzamento e alla sottomurazione delle lastre a pag. 4 in fondo e pag. 5).
Atteso
che il convenuto si è limitato alla generica affermazione secondo cui le opere
a regia non sarebbero state eseguite, mentre non ha di contro sostenuto che nel
caso della loro effettuazione esse non avrebbero comportato l’onere di cui alle
fatture (limitandosi all’altrettanto generica asserzione della mancata prova da
parte dell’appaltatrice dell’ammontare della mercede a lei spettante), si
potrebbe al limite ritenere che le fatture dell’attrice per le opere a regia
non siano state realmente contestate.
In
ogni caso, è opinione di questa Camera che a fronte di una fatturazione di
circa fr. 13’300.--, stante l’esecuzione delle opere -e di conseguenza
l’attendibilità delle prestazioni descritte in fattura- ben si possa ammettere
la sussistenza per l’attrice di almeno un credito di fr. 10’060.--, così da
giustificarsi appieno la decisione del Pretore quo all’azione principale.
In
altri termini, sulla scorta di un’argomentazione equitativa può essere
sostenuto che l’attrice con la concessione di uno sconto -poi giustificatamente
revocato- aveva compensato le possibili lacune della fatturazione delle
prestazioni a regia, e che quindi risulta fondata la soluzione pratica del
ripristino di tale sconto, al quale non vanno però cumulate altre deduzioni
dall’ammontare della mercede dovuta.
- L’azione
riconvenzionale è di contro stata interamente respinta già solo per il motivo
della tardività della notifica degli asseriti difetti dell’opera.
Si
tratta di un giudizio che merita conferma.
Il
gravame si limita infatti a mettere in dubbio la data in cui sono stati
compiuti i lavori dell’attrice, che a mente del convenuto sarebbe ora quella
del 7 febbraio 1992, mentre invano vi si cercano le ragioni di fatto e di
diritto per cui anche con riferimento a tale asserita data vi sarebbe stata una
tempestiva notifica dei difetti -non è comunque questo il caso per quella del
25 novembre 1992 (doc. 5)-, eccezion fatta per l’argomento secondo cui la
tempestività della segnalazione andrebbe ammessa per il motivo della mancata
affermazione della sua tardività da parte dell’appaltatrice (appello, pag. 8),
argomento tuttavia del tutto infondato, dovendo la tempestività della notifica
essere verificata d’ufficio (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3
e riferimenti in Rep. 1991, 372; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA
e llcc./B.S.).
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato
in ogni suo punto.
Tassa di giustizia spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
22 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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