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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.93
Data decisione, Autorità:
06.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00093
Lugano
6 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.117 della Pretura di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 19 agosto 1997 da
__________ rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con
cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’esistenza nei confronti della
convenuta di un credito di fr. 14’046.60 oltre interessi e l’iscrizione in via
definitiva per tale importo di un’ipoteca legale degli artigiani a carico del
fondo n. __________ di __________, di proprietà della convenuta, domanda
modificata in corso di causa nel senso della richiesta di condanna al pagamento
di fr. 9’000.-- oltre interessi, ferma restando per tale importo la richiesta
di iscrizione dell’ipoteca legale;
Domande
avversate dalla convenuta e respinte dal Pretore con sentenza 14 aprile 1999;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 21 aprile 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la domanda condannatoria e la
richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale per fr. 9’000.-- oltre interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 17 maggio 1999 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
sostiene di avere effettuato nel febbraio e marzo del 1997 lavori di
sistemazione del viale di accesso della casa di cui al fondo n. __________ di
__________ sulla base di un incarico conferitogli verbalmente dalla convenuta.
Questa
non gli avrebbe versato alcun acconto, il che avrebbe indotto l’appaltatore ad
allestire una prima liquidazione parziale, ed in seguito ad interrompere i
lavori ed emettere la propria fattura di fr. 14’046.60, rimasta impagata.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione imputando all’attore la mancata
presentazione del richiesto preventivo di spesa e soprattutto la mancata completazione
dei lavori, dovuta alla loro ingiustificata sospensione seguita ad un incontro
tra le parti in cui la convenuta -senza nulla decidere- aveva espresso
preoccupazione circa i possibili costi dell’opera alla luce della liquidazione
parziale allestita dall’attore.
L’importo
richiesto sarebbe inesigibile vista la mancata completazione dell’opera, e
comunque sproporzionato per rapporto al lavoro eseguito, oltretutto difettoso.
C. Il
Pretore, richiamato l’art. 372 CO, ha rilevato che non vi sarebbe stato alcun
obbligo per la convenuta di pagare acconti sulla mercede, e pertanto
l’appaltatore avrebbe a torto rifiutato il compimento dell’opera, per il che
nulla gli sarebbe dovuto.
D. Con
l’appello l’attore contesta che gli si possa attribuire una vera e propria
interruzione dei lavori oppure l’abbandono del cantiere, mentre andrebbe
ammesso che egli ne ha completato una tappa a regola d’arte e a prezzi
favorevoli, ragione per cui gli andrebbe riconosciuto almeno il controvalore
dei lavori eseguiti, pari a fr. 9’000.-- oltre interessi.
E. Delle
osservazioni della convenuta al gravame, del quale chiede la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo
le norme di diritto dispositivo, la mercede dell’appaltatore diviene esigibile
solo al momento della consegna dell’opera (art. 372 cpv. 1 CO; II CCA 23
agosto 1995 in re B. & Co/F., 30 aprile 1993 in re G. & Co/P. e G. SA; Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1153).
Le
prestazioni contrattuali sono perciò per principio da eseguire simultaneamente,
anche se le parti possono nondimeno stabilire che la mercede divenga del tutto
o in parte esigibile in un momento precedente la consegna dell’opera terminata
(Gauch, opera citata, n. 1163 e segg.), il che sarà anche frequente -come
afferma l’appellante (pag. 4)- ma non risulta essere stato pattuito nel caso di
specie, accertamento che resiste alla critica dell’attore, che in proposito si
limita ad affermare che il Pretore sarebbe stato “estremamente severo con
l’appaltatore” (pag. 4).
- Posto
questo principio, ed accertato che l’appaltatore -che non lo pretende- non ha
consegnato l’opera terminata (cfr. le foto doc. 2), ne consegue l’inesigibilità
della mercede contrattuale (II CCA 3 aprile 1996 in re R./F., 12 gennaio
1995 in re B. SA/Z.), o anche solo di parte di essa, che in questo caso sarebbe
da calcolarsi ex art. 374 CO in assenza di differenti accordi tra le parti.
L’attore
cerca di evitare questo risultato giuridicamente corretto affermando che non
si sarebbe in presenza di un’opera incompiuta, e che egli avrebbe al contrario
ultimato a regola d’arte una tappa dell’opera complessiva (pag. 3).
La
tesi, oltre che manifestamente infondata -non risulta in alcun modo la
pattuizione di un’opera da eseguirsi a tappe- è in primo luogo proceduralmente
irricevibile (art. 78 e 321 CPC), non figurando nell’allegato introduttivo
dell’attore, in cui egli, ad ogni buon conto, non aveva certo giustificato la
fine dei lavori con il raggiungimento della prima delle (inesistenti) tappe dei
lavori, ma con il fatto che la convenuta non gli aveva versato alcun acconto,
il che -indipendentemente perciò dal grado di avanzamento dell’opera- l’aveva
indotto dapprima ad allestire una prima liquidazione parziale, e poco tempo
dopo a rifiutare la continuazione dei lavori (petizione, punto 3, pag. 3; doc.
A, B, C, D).
- Del
tutto inutili risultano poi le disquisizioni dell’appellante circa
l’inapplicabilità alla specie dell’art. 379 CO (pag. 4-6), visto che già il
Pretore aveva concluso per la non applicabilità della norma (consid. 2).
Corretto
è anche il rilievo della non ricorrenza degli estremi per far capo all’art. 672
CC (appello, pag. 7), non applicabile in presenza di un rapporto contrattuale (II
CCA 29 aprile 1999 in re I. SA/I. SA), e di conseguenza se ne deve rimanere
all’accertamento dell’inadempienza dell’attore nei confronti della convenuta, e
perciò all’inesistenza di una sua pretesa contrattuale nei confronti della
committente.
Questo
non significa tuttavia che la presente azione debba necessariamente essere
integralmente respinta: motivi di equità, codificati in questo caso dalle norme
sull’indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO), impongono una compensazione dell’altrimenti
ingiustificato beneficio che la convenuta verrebbe a trarre in danno del
patrimonio dell’appaltatore dalla totale negazione della di lui pretesa.
L’ammontare
dell’indennizzo non può evidentemente corrispondere all’ammontare della pretesa
dell’attore, e nemmeno al valore attribuito dal perito all’opera -ossia
all’importo pari a quello risultante da una corretta fatturazione-, ma va
limitato al beneficio che la convenuta ha certamente potuto trarre nonostante
l’inadempienza dell’attore.
La
quantificazione di siffatto beneficio appare difficile, non essendosi le parti
-in assenza di una corrispondente domanda dell’attore- confrontate con il tema
dell’arricchimento della convenuta e dei danni -che vi devono essere computati-
da lei subiti a seguito dell’inadempienza dell’attore.
Ritenuto
che sia l’attore (appello, pag. 7) che la convenuta (risposta, pag. 5) si sono
espressi nel senso di una somma di fr. 2’000.--, e che essa corrisponde
all’incirca al valore del materiale apportato dall’artigiano (perizia, pag. 2),
questa Camera, applicando d’ufficio (art. 87 CPC) le calzanti norme
sull’indebito arricchimento, senza che ciò configuri mutazione della domanda condannatoria
dell’attore -che viene semplicemente accolta in parte sulla base di altri motivi-,
attribuisce all’appaltatore un indennizzo complessivo di tale importo, oltre ad
interessi al 5% dalla richiesta data del 1° luglio 1997.
Non
trattandosi di mercede dell’appaltatore, ma di una pretesa extracontrattuale,
nemmeno fondata sull’art. 672 CC, per l’importo in questione non può essere
accordata la richiesta iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. edizione, n. 83 e 84).
Ne
discende, ai sensi dei considerandi il parziale accoglimento dell’appello.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
Dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 aprile 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 aprile 1999 della Pretura di Locarno-Campagna è
riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 2’000.-- oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 1997.
-
E’
fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario di Locarno di cancellare
l’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria gravante il fondo n. __________
di __________ ordinata con decreto supercautelare 7 luglio 1997.
-
La
tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di questa procedura, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a carico della
convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 850.-- per parte di ripetibili. Le
spese della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria restano a
carico dell’attore.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a
carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 400.-- per parte di
ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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